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27 febbraio 2014 4 27 /02 /febbraio /2014 19:52
Illuminazione Isola delle Femmine 


Appalti di lavori, servizi e forniture


Inoltre, ai fini della valutazione di cui all’art. 143 co.  5  d.lgs.  267/00, si sottopone all’attenzione  la  figura  dell’arch.”Omissis”, responsabile  dell’Ufficio  tecnico  comunale   -settore   LL.PP.   e manutenzioni, gia’ responsabile  del  settore  urbanistica  (fino  al 22/3/2011).

IL PREFETTO 
(Postiglione)


Nel corso dell’accesso e’ stato rilevato  come  l’Amministrazione  di Isola delle Femmine abbia fatto  costantemente  ricorso  a  procedure ristrette  per  la  scelta  del  contraente  -procedura  negoziata  o trattativa privata di cui  all’art.  57  del  D.Igs.  n.  163/2006  o mediante cottimo fiduciario ai sensi  dell’art.  125  del  richiamato decreto - non giustificate  dai  necessari  presupposti  di  urgenza, indifferibilita’  e/o  dalla  particolare  natura  delle  prestazioni richieste dal caso concreto e che, a volte, possono  non  conciliarsi con le prescritte cautele che devono connotare  la  attivita’  di  un ente pubblico  Comune,  tanto  piu’  quando  agisce  in  un  contesto territoriale  notoriamente  contraddistinto  dalla  possibilità   di interferenze illecite.

Nello  specifico,  sono  state  riscontrate   gravi   e   persistenti “anomalie”  che   hanno   interessato   numerosi   lavori   pubblici, caratterizzati anche da importi di un certo rilievo, molti dei  quali non risultano peraltro riportati nel registro dei contratti  ma  sono stati rinvenuti analizzando il registro di protocollo  informatico  e le delibere di giunta e di consiglio.

In relazione alle procedure di affidamento di lavori mediante appalto pubblico, e’ risultato che, in  alcuni  casi,  l’Amministrazione,  di fatto, ha frazionato gli importi  dei  lavori  o  gli  stessi  lavori consentendo in tal modo di sottoporre l’affidamento  alla  disciplina delle acquisizioni in economia, ai sensi  dell’art.  125  del  D.lgs.  163/2006.

Tra l’altro, in numerosi appalti risulta essere  stata  applicata  la normativa inerente la fornitura di beni, laddove  invece  si  sarebbe dovuto applicare la normativa concernente le  prestazioni  di  opere, ovvero,  piu’  precisamente,  si  sarebbe  dovuto  far  ricorso  alla procedura dei lavori pubblici mediante cottimo  -  appalto  ai  sensi degli artt. 24 bis e 24 ter della L.R. 7/2003.

Le  altre  irregolarita’  riscontrate  attengono,  come  gia’  detto, all’ingiustificato quanto frequente ricorso a procedure ristrette  di scelta  del  contraente,  in  assenza  dei  presupposti  di  urgenza.
Analogamente,  e’  stato  riscontrato  un  eccessivo   ricorso   alla procedura del cottimo fiduciario pure in assenza  di  un  albo  delle imprese di fiducia del Comune,  e  senza  le  cautele  che  avrebbero potuto derivare dall’adozione  del  Protocollo  di  legalita’  “Carlo Alberto Dalla Chiesa” a cui l’Ente risulta, peraltro,  avere  aderitosolo nel mese di febbraio 2012, nonostante negli atti ne siano  stati piu’ volte richiamate le prescrizioni.

Nel corso dell’accesso, inoltre, si e’ rilevato che l’Amministrazione non ha  ancora  adottato  un  Regolamento  tipo  sulle  modalita’  di affidamento di lavori pubblici mediante  cottimo  fiduciario  ne’  ha istituito il corrispondente Albo delle imprese  di  fiducia,  secondo quanto  previsto  dall’art.20  della  legge  regionale  7/2002   come modificato dall’art.17 della legge regionale 7/2003.
Invero, l’istituzione di un Albo di fornitori  di  fiducia,  prevista dal citato regolamento, e’ un  passaggio  ineludibile  in  quanto  lo stesso rappresenta Io strumento  attraverso  il  quale  le  Pubbliche Amministrazioni, nell’espletamento delle procedure per l’acquisizione di beni o per la prestazione di  servizi,  si  dotano  di  un  elenco costantemente aggiornato di ditte ed imprese,  operanti  nei  diversi settori dell’economia, che sono  state  preventivamente  selezionate, con riguardo al possesso  dei  requisiti  sia  soggettivi  (capacita’ economica e a contrarre, titolarita’ di un nulla osta antimafia)  che oggettivi (D.U.R.C. ovvero applicazione delle leggi previste a tutela dei lavoratori). A detto Albo le stesse possono fare riferimento  non solo nelle situazioni ordinarie ma anche nei  casi  di  urgenza,  per fronteggiare  rapidamente  Ie  emergenze  senza  dover  ricorrere   a procedure complesse.

E’ proprio questa la finalita’ che induce comunemente a  indicare  le ditte  iscritte  all’Albo  come  “fiduciarie”;   infatti,   la   P.A.  procedente, a certe condizioni, se da una parte si autovincola  nella scelta dei soggetti con cui entrare in relazione, dall’altra parte ha la certezza di poter disporre di una certa rosa di imprese, anche  in casi emergenziali, senza dovere per cio’ solo derogare alle normative vigenti.

La assenza di tale strumento operativo, non di secondaria  importanza ai fini del rispetto dei principi di’  legalita’  e  trasparenza,  ha fatto si’ che iI Comune di Isola delle  Femmine,  per  l’espletamento delle  gare  di  affidamento  dei  lavori  da   eseguire,   adottasse regolarmente una procedura affatto particolare.

Ed infatti, di norma, l’amministrazione  -  attraverso  il  Dirigente preposto al settore tecnico e manutenzioni, arch. “Omissis”- provvede alla  scelta  delle  ditte  da  invitare   attraverso   la   semplice pubblicazione  in  albo  pretorio  di  appositi  avvisi  pubblici  di partecipazione, che consentono alle ditte interessate di  manifestare la propria disponibilita’ a partecipare alla gara e di  presentare  i relativi preventivi. Tra tutte le  manifestazioni  di  disponibilita’ pervenute,  l’amministrazione   procede   a   selezionare,   mediante sorteggio pubblico, alcune di queste ditte che saranno poi invitate a presentare l’offerta economica e la documentazione di rito.  Il  descritto  iter  procedurale  non  trova  alcun  riscontro  nelle disposizioni contenute nel D. Lgs. 163 del 2006,  che  impone,  anche per le procedure di cottimo  fiduciario,  il  rispetto  dei  principi generali di trasparenza, rotazione e parita’ di trattamento (art. 125 comma 8 del codice dei contratti pubblici).

Le  criticita’   scaturenti   dalle   procedure   sopra   evidenziate emergeranno   dall’analisi   dei   principali   lavori    aggiudicati dall’amministrazione comunale, nell’arco temporale nel quale e’ stata gestita dal Sindaco “Omissis” e dalla sua Giunta.

A tale riguardo, attesa  la  sostanziale  mancanza  di  soluzione  di continuita’ tra i due mandati del Sindaco “Omissis” ed in ragione  di quanto e’ stato evidenziato negli esposti dai quali sono scaturite le prime  indagini  sull’amministrazione  del  Comune  di  Isola   delle Femmine,  la  Commissione,  per   l’analisi   delle   procedure   per l’aggiudicazione  di  lavori,  e’  stata  indotta   a   prendere   in considerazione un arco temporale che non coincide necessariamente con il periodo giugno 2009 - aprile  2012,  ma  che  comprende  procedure iniziate anche negli anni precedenti.




        Manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione

Le pratiche relative alle gare per  l’affidamento  del  servizio  di’ manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione non sono  state fornite dall’architetto “Omissis”  all’atto  dell’insediamento  della Commissione, ma venivano consegnate solo in data  11  giugno  scorso, circa due  mesi  dopo  l’insediamento  della  stessa,  a  seguito  di esplicita richiesta.
In proposito, dall’esame della  documentazione  acquisita  -  che  ha riguardato singolarmente gli anni dal 2008 al  2012-  emerge,  ancora una volta, il dato caratteristico della gestione della cosa  pubblica presso quel Comune: notevole approssimazione e superficialita’ che si accompagnano a scarsissima trasparenza nella gestione delle procedure e nell’impiego dei finanziamenti pubblici.
In particolare, negli anni 2008 e 2009, il servizio veniva affidato a conclusione di gare esperite con il solito  metodo  della  trattativa privata e che venivano  celebrate  a  partire  dal  mese  di  aprile, nonostante i rispettivi progetti fossero stati approvati entrambi con delibere di Giunta nel mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Gli affidatari del servizio in argomento erano,  rispettivamente,  la Ditta Geom. “Omissis” per l’anno 2008 e la Ditta “Omissis” per l’anno 2009,   sul   conto   delle   quali   non   sono    state    rilevate controindicazioni, almeno  sotto  il  profilo  dei  rapporti  con  la criminalita’ organizzata di stampo mafioso.
Particolare attenzione  va  riservata,  invece,  alle  gare  relative all’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  degli  impianti  di pubblica illuminazione per gli anni successivi, il 2010 ed  il  2011, come desumibile dalla illustrazione che segue.
Nel 2010, il servizio - per un importo  di  46.408,14  curo  -  viene affidato alla ditta “Omissis” con sede in Favara (AG).
Anche in questo caso, sono state rilevate gravi  irregolarita’  nella procedura di’ gara e controindicazioni in riferimento alla ditta  che si e’ aggiudicata i lavori. Infatti, la societa’ “Omissis”, con  sede a Favara (AG)  in  viale  “Omissis”,  e’  riconducibile  ai  seguentisoggetti, sul conto dei quali si annovera quanto segue:
        “Omissis”,
        proprietario  e  amministratore  unico  della  citata  societa’, annovera frequentazioni documentate in atti della Tenenza Carabinieri di’ Favara - con soggetti  che  sembrano  avere  contiguita’  con  la locale cosca. In particolare: in data 06.06.2004, e’ stato controllato con “Omissis”, figlio  di “Omissis” e nipote di “Omissis”, i quali  sono  comunemente  ritenuti contigui  a  soggetti  facenti  parte   della   locale   criminalita’ organizzata;  in piu’ occasioni e’ stato notato in compagnia di “Omissis” figlio di “Omissis” pregiudicato, tratto in arresto in  data  05.04.2000  da personale della Squadra Mobile di Palermo in  collaborazione  con  la Squadra Mobile di Agrigento, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nr.1997/99 R.G.N.R. e nr. 4566/99 G.I.P.  emessa in data 28.03.2000 dal Tribunale -  Ufficio  G.I.P.  di  Palermo,  su richiesta  della  D.D.A.,   nell’ambito   dell’operazione   antimafia denominata “Fratellanza”;  in data 13.11.2007 e 27.09.2008, veniva controllato  da  personale della Questura di Agrigento  in  quel  viale  “Omissis”  a  bordo  di veicolo unitamente a “Omissis”,  figlio  di  “Omissis”,  imprenditore edile, pregiudicato, anch’egli  comunemente  ritenuto  contiguo  alla locale cosca mafiosa;
        “Omissis”, padre  di  “Omissis”,  risulta  essere  stato  notato  e controllato in data 11.07.2002 con “Omissis”, il quale annovera a suo carico precedenti penali e di polizia per  produzione  e  spaccio  di stupefacenti,  associazione  di  tipo   mafioso,   tentato   incendio aggravato,  tentata  truffa,  favoreggiamento   personale,   falsita’ ideologica commessa dal privato  in  atto  pubblico,  distruzione  di documenti  contabili.  In  particolare,  dal  sistema  informatizzato d’indagine S.D.I. in  uso  alle  Forze  di  Polizia,  sul  conto  del “Omissis” si rileva quanto segue:
        in data 02.01.2012, e’ stato proposto per  l’applicazione  della misura di  prevenzione,  ai  sensi  della  normativa  antimafia,  con obbligo di soggiorno  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Palermo, nell’ambito del procedimento n. 198/10 RMP;
        in data 24.02.2012,  in  accoglimento  della  proposta  avanzata dalla Procura della Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Palermo  a seguito di accertamenti delegati alla D.I.A. - Sezione  Operativa  di Trapani, il Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione,  con decreto n. 3/2012 emesso il 15.02.2012 ai  sensi  dell’art.  1  della legge 575/65 e art. 16 della legge 159/2011, procedeva  al  sequestro di beni connesso a misura di prevenzione a carico di “Omissis” ,  per un valore complessivamente quantificato in 2 milioni di euro;
        in data  04.01.2010,  nell’ambito  del  procedimento  denominato “Goldem Fase  II”,  all’esito  di  attivita’  investigativa  esperita nell’ambito dei procedimenti penali n. 1113/99 e n. 10944/08 R.G.N.R.  D.D.A., venivano denunciati all’A.G.  vari  soggetti  appartenenti  a cosa  nostra  della  provincia  di  Trapani,   in   quanto   ritenuti responsabili, a vario titolo,  dei  reati  di  associazione  di  tipo mafioso,    tentata     estorsione,     incendio,     danneggiamento, favoreggiamento e intestazione fittizia di beni, tra  i  quali  erano inseriti “Omissis” (fratello deI piu’ noto “Omissis”) e “Omissis”. Il successivo 15.03.2010,  personale  del  Servizio  Centrale  Operativo della Polizia di Stato e delle Squadre Mobili di Trapani  e  Palermo, in operazione congiunta antimafia, davano esecuzione al provvedimento di  fermo  di  indiziato  di  delitto  emesso  dalla  Procura   della Repubblica - D.D.A. di Palermo, in data 12.03.2010,  nell’ambito  del procedimento penale nr. 3538/10 R.G.N.R., nei confronti di  esponenti di Cosa Nostra, tra cui appunto i citati “Omissis” e “Omissis”;
        “Omissis”,  direttore  tecnico  alla  societa’  “Omissis”,  risulta essere stato controllato in data 11.07.2002 assieme ai  sopra  citati “Omissis” e “Omissis”. Nel 2011, il servizio - per un importo  di  36.452,64  euro  -  viene affidato mediante cottimo fiduciario alla ditta  “Omissis”  con  sede legale a Roma, in via “Omissis”, e unita’ locale a Bagheria,  in  via “Omissis”. L’impresa risulta di proprieta’ di:
        “Omissis” (classe “Omissis”) per una quota nominale di 22.000,00 Euro. Il predetto, che e’ anche amministratore unico della  societa’, risulta immune da pregiudizi e/o pendenze penali;
        “Omissis” per una quota nominale di 18.000,00 Euro. Il predetto, padre di “Omissis”, pur risultando esente da pregiudizi e/o  pendenze penali,   tuttavia   e’   stato   notato   associarsi   con   persona controindicata. Precisamente, in data  08.10.2005  e  07.02.2007,  lo stesso e’ stato segnalato  in  compagnia  di  “Omissis”,  personaggio gravato da precedenti di polizia per delitti contro la persona  e  il patrimonio, condannato in data 17.11.1998 dal Tribunale di Palermo ad anni  uno  e  mesi  undici   di   reclusione,   pena   sospesa,   per favoreggiamento personale aggravato dall’art. 7 del D. L. 152/1991.  Il direttore tecnico della ditta “Omissis”. e’ “Omissis”,  ingegnere, sul conto della quale non si rilevano controindicazioni. La  predetta e’  coniugata  con   l’ingegnere   “Omissis”,   soggetto   privo   di controindicazioni, fatta eccezione per un rapporto di  frequentazione risalente al 20.052004,  allorquando  veniva  notato  a  Bagheria  in compagnia di “Omissis”, dell’ex sindaco di Bagheria  “Omissis”  e  di “Omissis”, nipote di “Omissis”, quest’ultimo gia’ facente parte della famiglia mafiosa di Bagheria e scomparso per lupara  bianca  in  data 13.01.1988.






Criminalita’ organizzata sul territorio

La cittadina di Isola delle Femmine, situata alle porte  di’  Palermo per chi proviene da Trapani e dall’aeroporto del capoluogo siciliano, e’ nota per essere il luogo dove il 23 maggio 1992 persero la vita il magistrato Giovanni FALCONE, sua moglie Francesca MORVILLO  e  i  tre agenti della scorta Vito SCHIFANI, Rocco DICILLO e Antonio MONTINARO.  L’eccidio, comunemente ricordato con l’espressione “strage di Capaci” in quanto verificatosi nei pressi dello svincolo autostradale di quel comune, in realta’ venne compiuto su un  tratto  dell’autostrada  A29 che ricade nel territorio del comune di Isola delle Femmine.
I due comuni di Isola delle Femmine e Capaci, infatti,  sono  ubicati sul tratto di costa nordoccidentale della Sicilia e sono  gli  ultimi due comuni della provincia prima del capoluogo,  rispetto  al  quale, ormai, costituiscono una vera e propria area sub-urbana. Si tratta di due  cittadine  praticamente  congiunte  tra  loro  e  senza   alcuna soluzione  di  continuita’  dei  rispettivi   centri   abitati,   che storicamente ricadono sotto il controllo del mandamento  mafioso  di’ Palermo San Lorenzo - Tommaso Natale.

In epoca piu’ recente, il territorio di Isola delle Femmine e  Capaci e’ risultato indissolubilmente legato alla figura di “Omissis”  (nato ad Isola delle Femmine  il”Omissis”),  elemento  di  spicco  di  Cosa nostra, attualmente detenuto.
Questi, gia’ in data 13 luglio 1984, era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la  durata  di anni tre nonche’ alla confisca della quota azionaria nella “Omissis”, di cui si dira’ in seguito, riconducibile al noto boss “Omissis”.  Il 21 marzo 1985, la Corte d’Appello, in parziale  riforma  del  decreto del Tribunale, riduceva a due anni la  misura  di  prevenzione  della sorveglianza speciale.
La partecipazione di “Omissis” all’associazione mafiosa  Cosa  Nostra e’ asseverata dalla sentenza di condanna ad anni 4 di reclusione  per 416 bis C.P., commi 1°, 3°, 4° e 6°, emessa dal G.U.P. di’ Palermo in data 20 dicembre 2000, divenuta irrevocabile il 7  ottobre  2003.  Le motivazioni  del  predetto  provvedimento   giudiziario   certificano l’appartenenza dell’indagato alla famiglia  mafiosa  di  Isola  delle Femmine, territorio rientrante  nel  mandamento  mafioso  di  Tommaso Natale-San Lorenzo, diretto da “Omissis”.
In particolare, il giudice aveva ritenuto provata  l’appartenenza  di
“Omissis” all’associazione mafiosa Cosa Nostra  con  ruolo  direttivonell’ambito della famiglia mafiosa di Capaci - Isola  delle  Femmine, sulla  base  delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di   giustizia “Omissis” e “Omissis”.
“Omissis”, terminata la sottoposizione alla sorveglianza speciale  in
data 08 maggio 2010,  veniva  nuovamente  tratto  in  arresto  il  13 dicembre  2010  nell’ambito   dell’operazione   “ADDIOPIZZO   5”   in esecuzione di ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare n. 11213/08 R.G.N.R. e 11998/08 R.G. C.I.P. emessa il 9 dicembre 2010 dal Tribunale di Palermo, Sezione del Giudice  per le Indagini Preliminari.

Da tale data, “Omissis” e’ ancora  detenuto  in  regime  di  custodia cautelare, essendo gravemente indiziato di reita’ in  riferimento  al delitto di direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis, commi  I, II,  III,  IV,  VI,  61  n.  6  c.  p.)   per   avere   fatto   parte dell’associazione    mafiosa    “Cosa     Nostra”,     promuovendone, organizzandone e dirigendone le relative illecite  attivita’,  e  per essersi, insieme a “Omissis”, capo  famiglia  di  “Omissis”,  avvalso della  forza  di  intimidazione  del  vincolo  associativo  e   della condizione  di  assoggettamento  ed  omerta’  che  ne   deriva,   per commettere delitti contro  la  vita,  l’incolumita’  individuale,  la liberta’ personale, il patrimonio, per acquisire in  modo  diretto  o indiretto  la  gestione  o,  comunque,  il  controllo  di   attivita’ economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti  e  servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se’  e  gli altri,   per   intervenire   sulle   istituzioni   e   la    pubblica amministrazione.

Piu’ in particolare, “Omissis” e’ gravemente indiziato  di  avere,  a decorrere dal 21 dicembre 2000, diretto le famiglie mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine  e  di  avere  mantenuto  molteplici  contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi, con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata ( art. 99 commi 1 e 2 nr. 1 e  2;  commi 3, 4 e 6).
Il grave ed univoco quadro  indiziario  a  carico  del  “Omissis”  in ordine   alla   attualita’    del    suo    contributo    all’interno dell’organizzazione  mafiosa  promana  dalle  precise  e  convergenti dichiarazioni dei collaboratori di  giustizia  “Omissis”,  “Omissis”, “Omissis” e “Omissis”.
Accanto alla  ‘presenza’  del  citato  capo  famiglia,  nel  contesto criminale che per anni ha esercitato la sua influenza sul  territorio nel quale ricade il Comune di Isola delle Femmine emergono  anche  le figure di “Omissis”, “Omissis” e “Omissis”.
“Omissis”, nato a Isola delle Femmine il “Omissis”e deceduto in  data “Omissis”, imprenditore, soprannominato “Faccia Macchiata”,  annovera stretti rapporti e interessi con il noto boss “Omissis” di Cinisi. Il predetto,  pregiudicato  per  rissa,   e’   stato   sottoposto   alla sorveglianza speciale di pubblica  sicurezza  per  anni  due  dal  14 gennaio 1985 al 13 gennaio 1987, applicata nei suoi  confronti  dalla Corte  d’Appello  di  Palermo  con  provvedimento  n.  382/1984   del 03.03.1986.
Le motivazioni di tale provvedimento delineano la personalita’  e  lo spessore criminale del “Omissis”, descritto quale persona socialmente pericolosa che, unitamente ad  altri  soggetti  operanti  in  diversi settori imprenditoriali erano sospettati di costituire  strumento  di reimpiego dei capitali provento di attivita’ illegali di tipo mafioso riconducibili al gruppo “Omissis” e in particolare a “Omissis”.  Ed infatti,  a  seguito  di  approfonditi  accertamenti  fiscali,  il Tribunale di Palermo, con decreto  del  5  marzo  1984,  ordinava  il sequestro ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31.05.1965 n. 575,  di distinte quote sociali di  partecipazione  del  “Omissis”alla  s.p.a.
“Omissis” con  sede  a  Capaci,  alla  s.r.l.  Immobiliare  “Omissis” (acronimo dei cognomi”Omissis”, “Omissis, “Omissis”) con sede a Isola delle Femmine e alla s.r.l. “Omissis” con sede a Palermo, nonche’  diimmobili di pertinenza del medesimo “Omissis”. Avverso  il  menzionato  decreto  di  sottoposizione  e  confisca,  i difensori del “Omissis” proponevano  ricorso  in  appello,  chiedendo declaratoria di non luogo a misura di’ prevenzione, la  revoca  della confisca adottata e la riduzione al minimo  della  misura  personale.  Anche nel corso del secondo grado di giudizio, il “Omissis” e’  stato ritenuto socialmente  pericoloso  perche’  validamente  indiziato  di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, operante, tra  l’altro, in Cinisi e zone limitrofe e facente capo al noto esponente “Omissis” (fu “Omissis”, cl. “Omissis”), gia’ sottoposto al soggiorno obbligato e arrestato in Spagna insieme a uno dei suoi  figli,  su  mandato  di cattura  internazionale,  quale  imputato  di  associazione  di  tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e altri gravi reati.
Tra gli elementi a fondamento del giudizio di  pericolosita’  sociale del “Omissis” rileva notevolmente la  sua  qualita’  di  socio  della “s.p.a.  “Omissis”,  nata  dalla   trasformazione   della   “Omissis” costituita il 13 maggio 1974 dai fratelli “Omissis”, noti trafficanti di stupefacenti. La “Omissis” con sede in Capaci’  aveva  un  oggetto molto vario  come,  ad  esempio,  acquisto  di  terreni  edificabili, realizzazione  di  fabbricati,  assunzione  di  appalti  pubblici   e privati, gestione di alberghi, bar, ristoranti, impianti  sportivi  e stabilimenti balneari.

Si rileva, inoltre, che la s.p.a. “Omissis”  annoverava  tra  i  suoi soci oltre a “Omissis”,  anche  altri  notissimi  esponenti  di  Cosa Nostra:   “Omissis”, fratello di “Omissis” e i  figli  di  quest’ultimo “Omissis”, “Omissis” “Omissis”  marito  di  “Omissis”,  “Omissis”  di Omissis”, “Omissis “e “Omissis”. Dunque, le modalita’ di costituzione della s.p.a.  “Omissis”,  i  cui  erano  soggetti  tutti  considerati caratterizzati da pericolosita’ sociale, costituirono  validi  indizi per qualificare come mafiosa la suddetta societa’,  essendo  evidente che la stessa era stata costituita da esponenti del gruppo  “Omissis” con la chiara finalita’ di  reimpiego  e  riciclaggio  degli  ingenti capitali, conseguiti attraverso il  lucroso  traffico  internazionale degli stupefacenti. In tale contesto, la partecipazione di  “Omissis” alla “Omissis s.p.a.” si era rivelata indicativa del comune interesse che doveva certamente legarlo ai “Omissis”,  e  cioe’  la  cosiddetta “affectio” caratteristica delle associazioni di tipo mafioso.
“Omissis”, nato a Torretta il “Omissis”,  e’  un  altro  elemento  di spicco della famiglia mafiosa di Isola delle Femmine  che,  oltre  ad annoverare precedenti penali per estorsione aggravata dalle modalita’ di  tipo  mafioso,  sembra  avere  contribuito  a   condizionare   in particolar modo  l’operato  dell’Amministrazione  Comunale  di  Isola delle Femmine.
Questi, come “Omissis”, veniva tratto in arresto il 13 dicembre  2010 nell’ambito dell’operazione “ADDIOPIZZO 5” in esecuzione di ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia  cautelare  n. 11213/08 R.G.N.R. e 11998/08 R.G. G.I.P. emessa il  9  dicembre  2010 dal Tribunale  di  Palermo,  Sezione  del  Giudice  per  le  Indagini Preliminari, essendo gravemente indiziato di reita’ in riferimento al delitto di estorsione aggravata da modalita’ mafiosa (delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L.  13  maggio  1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203)  per  essersi  -  in concorso con i piu’  noti  “Omissis”  ed  altri  -  con  piu’  azioni esecutive  di  un  medesimo  disegno  criminoso,  mediante   minaccia consistita nel manifestare la propria  appartenenza  all’associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtu’ della forza derivante  dal  vincolo associativo  relativo  alla  predetta  organizzazione,  procurati  un ingiusto    profitto,    costringendo    l’imprenditore    “Omissis”, amministratore unico della “Omissis” e C. S.n.c., a versare, in  piu’ soluzioni, ventimila euro, in relazione ai lavori di  costruzione  di una scuola materna che lo “Omissis”stava effettuando  nel  Comune  di Cinisi e costringendo  il  medesimo  imprenditore  a  cedere  in  sub appalto  parte  dei  lavori  alle  ditte  di  “Omissis”,   “Omissis”,”Omissis” e “Omissis”. Nella vicenda, “Omissis” aveva svolto il ruolo di esecutore delle richieste estorsive e di esattore della  somma  di denaro, mentre  i  piu’  noti  “Omissis”  e  “Omissis”  agivano  come mandanti delle pretese estorsive.
Con sentenza n. 736/12 emessa in data 15 giugno 2012, il Tribunale di Palermo - Giudice dell’Udienza Preliminare condannava “Omissis”  alla pena di anni sei di reclusione ed euro mille di multa per  estorsione aggravata e continuata in concorso.
Con medesima sentenza, il G.U.P. di Palermo condannava “Omissis” alla pena di anni dieci di reclusione e alla multa di euro quattromila per lo stesso reato.
“Omissis”, nato a Isola delle Femmine (PA) il “Omissis”, risulta gia’ sottoposto, in data 28 dicembre  1984,  alla  misura  di  prevenzione della sorveglianza speciale di PS. per la durata di tre anni. La  sua pericolosita’ sociale si evidenzia anche avuto riguardo ai legami  di frequentazione intrattenuti con “Omissis”, il predetto “Omissis”,  ed altri esponenti di calibro della  criminalita’  organizzata  -  tutti colpiti da provvedimenti giudiziari per associazione di tipo mafioso.  Il predetto “Omissis” inoltre risulta avere partecipato alle societa’ prima citate, riferibili al clan dei  “Omissis”,  quali  la  “Omissis s.p.a.” e la “Immobiliare Omissis”, costituita unitamente a “Omissis” e a “Omissis”, suo cognato avendo  lo  stesso  “Omissis”  sposato  la sorella di questi “Omissis”.
“Omissis”, inoltre, risulta avere partecipato - il 4 dicembre 2002  - ai funerali di “Omissis” classe “Omissis”, madre  del  capo  famiglia “Omissis, unitamente a “Omissis”.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine  e  nomina della commissione straordinaria. (12A12433)


A CURA DEL Comitato Cittadino Isola Pulita di Isola delle Femmine

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