27 febbraio 2014
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Appalti di lavori, servizi e forniture
Inoltre, ai fini della valutazione di cui
all’art. 143 co. 5 d.lgs. 267/00, si sottopone
all’attenzione la figura dell’arch.”Omissis”,
responsabile dell’Ufficio tecnico comunale
-settore LL.PP. e manutenzioni, gia’ responsabile
del settore urbanistica (fino al 22/3/2011).
IL PREFETTO
(Postiglione)
Nel corso dell’accesso e’ stato rilevato come
l’Amministrazione di Isola delle Femmine abbia fatto
costantemente ricorso a procedure ristrette per
la scelta del contraente -procedura negoziata
o trattativa privata di cui all’art. 57 del
D.Igs. n. 163/2006 o mediante cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 125 del richiamato decreto - non
giustificate dai necessari presupposti di
urgenza, indifferibilita’ e/o dalla particolare
natura delle prestazioni richieste dal caso concreto e che, a volte,
possono non conciliarsi con le prescritte cautele che devono
connotare la attivita’ di un ente pubblico
Comune, tanto piu’ quando agisce in
un contesto territoriale notoriamente contraddistinto
dalla possibilità di interferenze illecite.
Nello specifico, sono state
riscontrate gravi e persistenti
“anomalie” che hanno interessato
numerosi lavori pubblici, caratterizzati anche da
importi di un certo rilievo, molti dei quali non risultano peraltro
riportati nel registro dei contratti ma sono stati rinvenuti
analizzando il registro di protocollo informatico e le delibere di
giunta e di consiglio.
In relazione alle procedure di affidamento di lavori mediante
appalto pubblico, e’ risultato che, in alcuni casi,
l’Amministrazione, di fatto, ha frazionato gli importi dei
lavori o gli stessi lavori consentendo in tal modo di
sottoporre l’affidamento alla disciplina delle acquisizioni in
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.
163/2006.
Tra l’altro, in numerosi appalti risulta essere
stata applicata la normativa inerente la fornitura di beni,
laddove invece si sarebbe dovuto applicare la normativa
concernente le prestazioni di opere, ovvero, piu’
precisamente, si sarebbe dovuto far ricorso
alla procedura dei lavori pubblici mediante cottimo - appalto
ai sensi degli artt. 24 bis e 24 ter della L.R. 7/2003.
Le altre irregolarita’ riscontrate
attengono, come gia’ detto, all’ingiustificato quanto
frequente ricorso a procedure ristrette di scelta del
contraente, in assenza dei presupposti di
urgenza.
Analogamente, e’ stato riscontrato
un eccessivo ricorso alla procedura del cottimo
fiduciario pure in assenza di un albo delle imprese di
fiducia del Comune, e senza le cautele che
avrebbero potuto derivare dall’adozione del Protocollo
di legalita’ “Carlo Alberto Dalla Chiesa” a cui l’Ente risulta,
peraltro, avere aderitosolo nel mese di febbraio 2012, nonostante
negli atti ne siano stati piu’ volte richiamate le prescrizioni.
Nel corso dell’accesso, inoltre, si e’ rilevato che
l’Amministrazione non ha ancora adottato un
Regolamento tipo sulle modalita’ di affidamento di
lavori pubblici mediante cottimo fiduciario ne’ ha
istituito il corrispondente Albo delle imprese di fiducia,
secondo quanto previsto dall’art.20 della legge
regionale 7/2002 come modificato dall’art.17 della legge
regionale 7/2003.
Invero, l’istituzione di un Albo di fornitori di
fiducia, prevista dal citato regolamento, e’ un passaggio
ineludibile in quanto lo stesso rappresenta Io
strumento attraverso il quale le Pubbliche
Amministrazioni, nell’espletamento delle procedure per l’acquisizione di beni o
per la prestazione di servizi, si dotano di
un elenco costantemente aggiornato di ditte ed imprese,
operanti nei diversi settori dell’economia, che sono
state preventivamente selezionate, con riguardo al possesso
dei requisiti sia soggettivi (capacita’ economica e a
contrarre, titolarita’ di un nulla osta antimafia) che oggettivi
(D.U.R.C. ovvero applicazione delle leggi previste a tutela dei lavoratori). A
detto Albo le stesse possono fare riferimento non solo nelle situazioni
ordinarie ma anche nei casi di urgenza, per fronteggiare
rapidamente Ie emergenze senza dover
ricorrere a procedure complesse.
E’ proprio questa la finalita’ che induce comunemente a
indicare le ditte iscritte all’Albo come
“fiduciarie”; infatti, la P.A.
procedente, a certe condizioni, se da una parte si autovincola nella
scelta dei soggetti con cui entrare in relazione, dall’altra parte ha la
certezza di poter disporre di una certa rosa di imprese, anche in casi
emergenziali, senza dovere per cio’ solo derogare alle normative vigenti.
La assenza di tale strumento operativo, non di secondaria
importanza ai fini del rispetto dei principi di’ legalita’ e
trasparenza, ha fatto si’ che iI Comune di Isola delle
Femmine, per l’espletamento delle gare di
affidamento dei lavori da eseguire,
adottasse regolarmente una procedura affatto particolare.
Ed infatti, di norma, l’amministrazione -
attraverso il Dirigente preposto al settore tecnico e manutenzioni,
arch. “Omissis”- provvede alla scelta delle ditte
da invitare attraverso la semplice
pubblicazione in albo pretorio di appositi
avvisi pubblici di partecipazione, che consentono alle ditte
interessate di manifestare la propria disponibilita’ a partecipare alla
gara e di presentare i relativi preventivi. Tra tutte le
manifestazioni di disponibilita’ pervenute,
l’amministrazione procede a
selezionare, mediante sorteggio pubblico, alcune di queste ditte
che saranno poi invitate a presentare l’offerta economica e la documentazione
di rito. Il descritto iter procedurale non
trova alcun riscontro nelle disposizioni contenute nel D.
Lgs. 163 del 2006, che impone, anche per le procedure di
cottimo fiduciario, il rispetto dei principi
generali di trasparenza, rotazione e parita’ di trattamento (art. 125 comma 8
del codice dei contratti pubblici).
Le criticita’ scaturenti
dalle procedure sopra evidenziate emergeranno
dall’analisi dei principali
lavori aggiudicati dall’amministrazione comunale,
nell’arco temporale nel quale e’ stata gestita dal Sindaco “Omissis” e dalla
sua Giunta.
A tale riguardo, attesa la sostanziale
mancanza di soluzione di continuita’ tra i due mandati del
Sindaco “Omissis” ed in ragione di quanto e’ stato evidenziato negli
esposti dai quali sono scaturite le prime indagini
sull’amministrazione del Comune di Isola
delle Femmine, la Commissione, per
l’analisi delle procedure per
l’aggiudicazione di lavori, e’ stata
indotta a prendere in considerazione un
arco temporale che non coincide necessariamente con il periodo giugno 2009 -
aprile 2012, ma che comprende procedure iniziate
anche negli anni precedenti.
Manutenzione degli impianti della
pubblica illuminazione
Le pratiche relative alle gare per l’affidamento
del servizio di’ manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione non sono state fornite dall’architetto “Omissis”
all’atto dell’insediamento della Commissione, ma venivano
consegnate solo in data 11 giugno scorso, circa due
mesi dopo l’insediamento della stessa, a
seguito di esplicita richiesta.
In proposito, dall’esame della documentazione
acquisita - che ha riguardato singolarmente gli anni dal 2008
al 2012- emerge, ancora una volta, il dato caratteristico
della gestione della cosa pubblica presso quel Comune: notevole
approssimazione e superficialita’ che si accompagnano a scarsissima trasparenza
nella gestione delle procedure e nell’impiego dei finanziamenti pubblici.
In particolare, negli anni 2008 e 2009, il servizio veniva
affidato a conclusione di gare esperite con il solito metodo
della trattativa privata e che venivano celebrate a
partire dal mese di aprile, nonostante i rispettivi
progetti fossero stati approvati entrambi con delibere di Giunta nel mese di
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Gli affidatari del servizio in argomento erano,
rispettivamente, la Ditta Geom. “Omissis” per l’anno 2008 e la Ditta
“Omissis” per l’anno 2009, sul conto
delle quali non sono
state rilevate controindicazioni, almeno sotto
il profilo dei rapporti con la criminalita’
organizzata di stampo mafioso.
Particolare attenzione va riservata,
invece, alle gare relative all’affidamento del
servizio di manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione per gli anni successivi, il 2010 ed il 2011,
come desumibile dalla illustrazione che segue.
Nel 2010, il servizio - per un importo di
46.408,14 curo - viene affidato alla ditta “Omissis” con sede
in Favara (AG).
Anche in questo caso, sono state rilevate gravi
irregolarita’ nella procedura di’ gara e controindicazioni in riferimento
alla ditta che si e’ aggiudicata i lavori. Infatti, la societa’
“Omissis”, con sede a Favara (AG) in viale
“Omissis”, e’ riconducibile ai seguentisoggetti, sul
conto dei quali si annovera quanto segue:
“Omissis”,
proprietario e
amministratore unico della citata societa’, annovera
frequentazioni documentate in atti della Tenenza Carabinieri di’ Favara - con
soggetti che sembrano avere contiguita’ con
la locale cosca. In particolare: in data 06.06.2004, e’ stato controllato con
“Omissis”, figlio di “Omissis” e nipote di “Omissis”, i quali
sono comunemente ritenuti contigui a soggetti
facenti parte della locale
criminalita’ organizzata; in piu’ occasioni e’ stato notato in compagnia
di “Omissis” figlio di “Omissis” pregiudicato, tratto in arresto in
data 05.04.2000 da personale della Squadra Mobile di Palermo
in collaborazione con la Squadra Mobile di Agrigento, in
esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nr.1997/99 R.G.N.R.
e nr. 4566/99 G.I.P. emessa in data 28.03.2000 dal Tribunale -
Ufficio G.I.P. di Palermo, su richiesta
della D.D.A., nell’ambito dell’operazione
antimafia denominata “Fratellanza”; in data 13.11.2007 e 27.09.2008,
veniva controllato da personale della Questura di Agrigento
in quel viale “Omissis” a bordo di veicolo
unitamente a “Omissis”, figlio di “Omissis”,
imprenditore edile, pregiudicato, anch’egli comunemente
ritenuto contiguo alla locale cosca mafiosa;
“Omissis”, padre
di “Omissis”, risulta essere stato notato e
controllato in data 11.07.2002 con “Omissis”, il quale annovera a suo carico
precedenti penali e di polizia per produzione e spaccio
di stupefacenti, associazione di tipo
mafioso, tentato incendio aggravato,
tentata truffa, favoreggiamento personale,
falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico,
distruzione di documenti contabili. In
particolare, dal sistema informatizzato d’indagine S.D.I.
in uso alle Forze di Polizia, sul
conto del “Omissis” si rileva quanto segue:
in data 02.01.2012, e’ stato
proposto per l’applicazione della misura di
prevenzione, ai sensi della normativa
antimafia, con obbligo di soggiorno dalla Procura
della Repubblica di Palermo, nell’ambito del procedimento n.
198/10 RMP;
in data 24.02.2012,
in accoglimento della proposta avanzata dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo a seguito di accertamenti delegati alla D.I.A. - Sezione
Operativa di Trapani, il Tribunale di Trapani, Sezione Misure di
Prevenzione, con decreto n. 3/2012 emesso il 15.02.2012 ai
sensi dell’art. 1 della legge 575/65 e art. 16 della legge
159/2011, procedeva al sequestro di beni connesso a misura di
prevenzione a carico di “Omissis” , per un valore complessivamente
quantificato in 2 milioni di euro;
in data
04.01.2010, nell’ambito del procedimento denominato
“Goldem Fase II”, all’esito di attivita’
investigativa esperita nell’ambito dei procedimenti penali n. 1113/99 e
n. 10944/08 R.G.N.R. D.D.A., venivano denunciati all’A.G. vari
soggetti appartenenti a cosa nostra della
provincia di Trapani, in quanto
ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di
associazione di tipo mafioso,
tentata estorsione,
incendio, danneggiamento, favoreggiamento e
intestazione fittizia di beni, tra i quali erano inseriti
“Omissis” (fratello deI piu’ noto “Omissis”) e “Omissis”. Il successivo
15.03.2010, personale del Servizio Centrale
Operativo della Polizia di Stato e delle Squadre Mobili di Trapani
e Palermo, in operazione congiunta antimafia, davano esecuzione al
provvedimento di fermo di indiziato di
delitto emesso dalla Procura della Repubblica -
D.D.A. di Palermo, in data 12.03.2010, nell’ambito del procedimento
penale nr. 3538/10 R.G.N.R., nei confronti di esponenti di Cosa Nostra,
tra cui appunto i citati “Omissis” e “Omissis”;
“Omissis”,
direttore tecnico alla societa’ “Omissis”,
risulta essere stato controllato in data 11.07.2002 assieme ai
sopra citati “Omissis” e “Omissis”. Nel 2011, il servizio - per un
importo di 36.452,64 euro - viene affidato
mediante cottimo fiduciario alla ditta “Omissis” con sede
legale a Roma, in via “Omissis”, e unita’ locale a Bagheria, in via
“Omissis”. L’impresa risulta di proprieta’ di:
“Omissis” (classe “Omissis”)
per una quota nominale di 22.000,00 Euro. Il predetto, che e’ anche
amministratore unico della societa’, risulta immune da pregiudizi e/o
pendenze penali;
“Omissis” per una quota
nominale di 18.000,00 Euro. Il predetto, padre di “Omissis”, pur risultando
esente da pregiudizi e/o pendenze penali,
tuttavia e’ stato notato
associarsi con persona controindicata. Precisamente, in
data 08.10.2005 e 07.02.2007, lo stesso e’ stato
segnalato in compagnia di “Omissis”, personaggio
gravato da precedenti di polizia per delitti contro la persona e il
patrimonio, condannato in data 17.11.1998 dal Tribunale di Palermo ad
anni uno e mesi undici di
reclusione, pena sospesa, per favoreggiamento
personale aggravato dall’art. 7 del D. L. 152/1991. Il direttore tecnico
della ditta “Omissis”. e’ “Omissis”, ingegnere, sul conto della quale non
si rilevano controindicazioni. La predetta e’ coniugata
con l’ingegnere “Omissis”,
soggetto privo di controindicazioni, fatta eccezione
per un rapporto di frequentazione risalente al 20.052004,
allorquando veniva notato a Bagheria in compagnia
di “Omissis”, dell’ex sindaco di Bagheria “Omissis” e di
“Omissis”, nipote di “Omissis”, quest’ultimo gia’ facente parte della famiglia
mafiosa di Bagheria e scomparso per lupara bianca in data
13.01.1988.
Criminalita’ organizzata sul territorio
La cittadina di Isola delle Femmine, situata alle porte
di’ Palermo per chi proviene da Trapani e dall’aeroporto del capoluogo
siciliano, e’ nota per essere il luogo dove il 23 maggio 1992 persero la vita
il magistrato Giovanni FALCONE, sua moglie Francesca MORVILLO e
i tre agenti della scorta Vito SCHIFANI, Rocco DICILLO e Antonio
MONTINARO. L’eccidio, comunemente ricordato con l’espressione “strage di
Capaci” in quanto verificatosi nei pressi dello svincolo autostradale di quel
comune, in realta’ venne compiuto su un tratto
dell’autostrada A29 che ricade nel territorio del comune di Isola delle
Femmine.
I due comuni di Isola delle Femmine e Capaci, infatti,
sono ubicati sul tratto di costa nordoccidentale della Sicilia e
sono gli ultimi due comuni della provincia prima del
capoluogo, rispetto al quale, ormai, costituiscono una vera e
propria area sub-urbana. Si tratta di due cittadine
praticamente congiunte tra loro e
senza alcuna soluzione di continuita’ dei
rispettivi centri abitati, che storicamente
ricadono sotto il controllo del mandamento mafioso di’ Palermo San
Lorenzo - Tommaso Natale.
In epoca piu’ recente, il territorio di Isola delle Femmine
e Capaci e’ risultato indissolubilmente legato alla figura di
“Omissis” (nato ad Isola delle Femmine il”Omissis”),
elemento di spicco di Cosa nostra, attualmente
detenuto.
Questi, gia’ in data 13 luglio 1984, era stato sottoposto alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di
anni tre nonche’ alla confisca della quota azionaria nella “Omissis”, di cui si
dira’ in seguito, riconducibile al noto boss “Omissis”. Il 21 marzo 1985,
la Corte d’Appello, in parziale riforma del decreto del
Tribunale, riduceva a due anni la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale.
La partecipazione di “Omissis” all’associazione mafiosa
Cosa Nostra e’ asseverata dalla sentenza di condanna ad anni 4 di
reclusione per 416 bis C.P., commi 1°, 3°, 4° e 6°, emessa dal G.U.P. di’
Palermo in data 20 dicembre 2000, divenuta irrevocabile il 7
ottobre 2003. Le motivazioni del predetto
provvedimento giudiziario certificano l’appartenenza
dell’indagato alla famiglia mafiosa di Isola delle
Femmine, territorio rientrante nel mandamento mafioso
di Tommaso Natale-San Lorenzo, diretto da “Omissis”.
In particolare, il giudice aveva
ritenuto provata l’appartenenza di
“Omissis” all’associazione mafiosa Cosa Nostra con
ruolo direttivonell’ambito della famiglia mafiosa di Capaci - Isola
delle Femmine, sulla base delle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia “Omissis” e “Omissis”.
“Omissis”, terminata la sottoposizione
alla sorveglianza speciale in
data 08 maggio 2010, veniva nuovamente
tratto in arresto il 13 dicembre 2010
nell’ambito dell’operazione “ADDIOPIZZO 5” in esecuzione di
ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare n.
11213/08 R.G.N.R. e 11998/08 R.G. C.I.P. emessa il 9 dicembre 2010 dal
Tribunale di Palermo, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.
Da tale data, “Omissis” e’ ancora detenuto in
regime di custodia cautelare, essendo gravemente indiziato di
reita’ in riferimento al delitto di direzione di associazione
mafiosa (art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI,
61 n. 6 c. p.) per
avere fatto parte dell’associazione
mafiosa “Cosa
Nostra”, promuovendone, organizzandone e dirigendone le
relative illecite attivita’, e per essersi, insieme a
“Omissis”, capo famiglia di “Omissis”, avvalso
della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di
assoggettamento ed omerta’ che ne
deriva, per commettere delitti contro la vita,
l’incolumita’ individuale, la liberta’ personale, il patrimonio,
per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o, comunque, il controllo di
attivita’ economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti
e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per
se’ e gli altri, per
intervenire sulle istituzioni e
la pubblica amministrazione.
Piu’ in particolare, “Omissis” e’ gravemente indiziato
di avere, a decorrere dal 21 dicembre 2000, diretto le famiglie
mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine e di avere
mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli
affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti
mafiosi, con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata ( art. 99
commi 1 e 2 nr. 1 e 2; commi 3, 4 e 6).
Il grave ed univoco quadro indiziario a
carico del “Omissis” in ordine alla
attualita’ del suo
contributo all’interno dell’organizzazione
mafiosa promana dalle precise e convergenti
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia “Omissis”,
“Omissis”, “Omissis” e “Omissis”.
Accanto alla ‘presenza’ del citato
capo famiglia, nel contesto criminale che per anni ha
esercitato la sua influenza sul territorio nel quale ricade il Comune di
Isola delle Femmine emergono anche le figure di “Omissis”,
“Omissis” e “Omissis”.
“Omissis”, nato a Isola delle Femmine il “Omissis”e deceduto
in data “Omissis”, imprenditore, soprannominato “Faccia Macchiata”,
annovera stretti rapporti e interessi con il noto boss “Omissis” di Cinisi. Il
predetto, pregiudicato per rissa, e’
stato sottoposto alla sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza per anni due dal 14
gennaio 1985 al 13 gennaio 1987, applicata nei suoi confronti dalla
Corte d’Appello di Palermo con
provvedimento n. 382/1984 del 03.03.1986.
Le motivazioni di tale provvedimento delineano la
personalita’ e lo spessore criminale del “Omissis”, descritto quale
persona socialmente pericolosa che, unitamente ad altri
soggetti operanti in diversi settori imprenditoriali erano
sospettati di costituire strumento di reimpiego dei capitali
provento di attivita’ illegali di tipo mafioso riconducibili al gruppo
“Omissis” e in particolare a “Omissis”. Ed infatti, a
seguito di approfonditi accertamenti fiscali, il
Tribunale di Palermo, con decreto del 5 marzo
1984, ordinava il sequestro ai sensi dell’art. 2 ter della legge
31.05.1965 n. 575, di distinte quote sociali di
partecipazione del “Omissis”alla s.p.a.
“Omissis” con sede a Capaci, alla
s.r.l. Immobiliare “Omissis” (acronimo dei cognomi”Omissis”,
“Omissis, “Omissis”) con sede a Isola delle Femmine e alla s.r.l. “Omissis” con
sede a Palermo, nonche’ diimmobili di pertinenza del medesimo “Omissis”.
Avverso il menzionato decreto di
sottoposizione e confisca, i difensori del “Omissis”
proponevano ricorso in appello, chiedendo declaratoria
di non luogo a misura di’ prevenzione, la revoca della confisca
adottata e la riduzione al minimo della misura
personale. Anche nel corso del secondo grado di giudizio, il “Omissis”
e’ stato ritenuto socialmente pericoloso perche’
validamente indiziato di appartenenza ad associazione di tipo
mafioso, operante, tra l’altro, in Cinisi e zone limitrofe e facente capo
al noto esponente “Omissis” (fu “Omissis”, cl. “Omissis”), gia’ sottoposto al
soggiorno obbligato e arrestato in Spagna insieme a uno dei suoi
figli, su mandato di cattura internazionale,
quale imputato di associazione di tipo mafioso
(art. 416 bis c.p.) e altri gravi reati.
Tra gli elementi a fondamento del giudizio di
pericolosita’ sociale del “Omissis” rileva notevolmente la
sua qualita’ di socio della “s.p.a. “Omissis”,
nata dalla trasformazione della
“Omissis” costituita il 13 maggio 1974 dai fratelli “Omissis”, noti trafficanti
di stupefacenti. La “Omissis” con sede in Capaci’ aveva un
oggetto molto vario come, ad esempio, acquisto
di terreni edificabili, realizzazione di
fabbricati, assunzione di appalti pubblici
e privati, gestione di alberghi, bar, ristoranti, impianti sportivi
e stabilimenti balneari.
Si rileva, inoltre, che la s.p.a. “Omissis”
annoverava tra i suoi soci oltre a “Omissis”,
anche altri notissimi esponenti di Cosa
Nostra: “Omissis”, fratello di “Omissis” e i figli
di quest’ultimo “Omissis”, “Omissis” “Omissis” marito
di “Omissis”, “Omissis” di Omissis”, “Omissis “e “Omissis”.
Dunque, le modalita’ di costituzione della s.p.a. “Omissis”,
i cui erano soggetti tutti considerati
caratterizzati da pericolosita’ sociale, costituirono validi indizi
per qualificare come mafiosa la suddetta societa’, essendo evidente
che la stessa era stata costituita da esponenti del gruppo “Omissis” con
la chiara finalita’ di reimpiego e riciclaggio
degli ingenti capitali, conseguiti attraverso il lucroso
traffico internazionale degli stupefacenti. In tale contesto, la
partecipazione di “Omissis” alla “Omissis s.p.a.” si era rivelata
indicativa del comune interesse che doveva certamente legarlo ai
“Omissis”, e cioe’ la cosiddetta “affectio”
caratteristica delle associazioni di tipo mafioso.
“Omissis”, nato a Torretta il “Omissis”, e’ un
altro elemento di spicco della famiglia mafiosa di Isola delle
Femmine che, oltre ad annoverare precedenti penali per
estorsione aggravata dalle modalita’ di tipo mafioso,
sembra avere contribuito a
condizionare in particolar modo l’operato dell’Amministrazione
Comunale di Isola delle Femmine.
Questi, come “Omissis”, veniva tratto in arresto il 13
dicembre 2010 nell’ambito dell’operazione “ADDIOPIZZO 5” in
esecuzione di ordinanza di applicazione della misura coercitiva della
custodia cautelare n. 11213/08 R.G.N.R. e 11998/08 R.G. G.I.P.
emessa il 9 dicembre 2010 dal Tribunale di
Palermo, Sezione del Giudice per le
Indagini Preliminari, essendo gravemente indiziato di reita’ in riferimento al
delitto di estorsione aggravata da modalita’ mafiosa (delitto p. e p. dagli
artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203) per essersi
- in concorso con i piu’ noti “Omissis” ed
altri - con piu’ azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, mediante
minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza
all’associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtu’ della forza derivante
dal vincolo associativo relativo alla predetta
organizzazione, procurati un ingiusto
profitto, costringendo
l’imprenditore “Omissis”, amministratore unico della
“Omissis” e C. S.n.c., a versare, in piu’ soluzioni, ventimila euro, in
relazione ai lavori di costruzione di una scuola materna che lo
“Omissis”stava effettuando nel Comune di Cinisi e
costringendo il medesimo imprenditore a
cedere in sub appalto parte dei lavori
alle ditte di “Omissis”, “Omissis”,”Omissis” e
“Omissis”. Nella vicenda, “Omissis” aveva svolto il ruolo di esecutore delle
richieste estorsive e di esattore della somma di denaro,
mentre i piu’ noti “Omissis” e
“Omissis” agivano come mandanti delle pretese estorsive.
Con sentenza n. 736/12 emessa in data 15 giugno 2012, il
Tribunale di Palermo - Giudice dell’Udienza Preliminare condannava
“Omissis” alla pena di anni sei di reclusione ed euro mille di multa
per estorsione aggravata e continuata in concorso.
Con medesima sentenza, il G.U.P. di Palermo condannava “Omissis”
alla pena di anni dieci di reclusione e alla multa di euro quattromila per lo
stesso reato.
“Omissis”, nato a Isola delle Femmine (PA) il “Omissis”, risulta
gia’ sottoposto, in data 28 dicembre 1984, alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale di PS. per la durata di tre
anni. La sua pericolosita’ sociale si evidenzia anche avuto riguardo ai
legami di frequentazione intrattenuti con “Omissis”, il predetto
“Omissis”, ed altri esponenti di calibro della criminalita’
organizzata - tutti colpiti da provvedimenti giudiziari per
associazione di tipo mafioso. Il predetto “Omissis” inoltre risulta avere
partecipato alle societa’ prima citate, riferibili al clan dei
“Omissis”, quali la “Omissis s.p.a.” e la “Immobiliare
Omissis”, costituita unitamente a “Omissis” e a “Omissis”, suo cognato
avendo lo stesso “Omissis” sposato la sorella di
questi “Omissis”.
“Omissis”, inoltre, risulta avere partecipato - il 4 dicembre
2002 - ai funerali di “Omissis” classe “Omissis”, madre del
capo famiglia “Omissis, unitamente a “Omissis”.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2012
Scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine e nomina
della commissione straordinaria. (12A12433)
A CURA DEL Comitato Cittadino
Isola Pulita di Isola delle Femmine
Comitato Cittadino Isola Pulita
-
in
CUTINO PALazzotto
d'arpa
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PARISI STEFANO
PORTOBELLO
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