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26 ottobre 2009 1 26 /10 /ottobre /2009 14:53
Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto assessoriale 8 maggio 2009


Ambiente, linee guida per le province
PALERMO – E’ stato pubblicato nell’ultimo numero della Gazzetta Ufficiale della Regione il decreto dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Pippo Sorbello, sulle linee guida che costi­tuiscono atto di indirizzo per l'adozione, da parte delle province regionali, delle autorizzazioni in via generale per le attività tra­sferite dalla Regione, ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71. Le province comunicheranno al diparti­mento regionale Territorio e ambiente l'elenco delle auto­rizzazioni in via generale adottate, trasmettendone copia anche su sopporto informatico, per consentire adeguata informazione al pubblico tramite il sito web dell'asses­sorato.Il dipartimento regionale Territorio e ambiente prov­vederà, su proposta delle province ed avvalen­dosi del Tavolo tecnico regionale di coordinamento istituito in attuazione del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità del­l’aria ambiente, a predisporre gli atti necessari ad inte­grare le linee-guida di cui all'art. 1 del decreto stesso, per le rimanenti attività individuate che rientrano nell'elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale.
“Le linee-guida per l’adozione delle autorizzazioni in via generale sono il frutto del lavoro sviluppato da un tavolo tecnico a cui è stato affidato il compito di coordinare le iniziative finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che regolano la materia delle autorizzazioni”. Lo sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente Pippo Sorbello che aggiunge: “La normativa è volta a snellire le procedure burocratiche necessarie per l’avvio di attività imprenditoriali capillarmente diffuse sul territorio e a basso impatto ambientale. Si tratta di un primo provvedimento, che potrà essere agevolmente recepito dalle diverse province regionali e che soddisfa la richiesta di servizi efficienti da parte dei cittadini, garantendo comunque il rispetto di fondamentali principi di tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Su proposta delle province - conclude Sorbello - l’elenco delle “attività in deroga” sarà ampliato, nei limiti consentiti dal contesto normativo di riferimento, per migliorare efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, minimizzando al contempo i costi e i tempi di attesa per i cittadini”.


Data notizia: 23/06/2009, a cura di Peppe Paino




(AGI) - Palermo, 23 giu. - E’ stato pubblicato nell’ultimo numero della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il decreto dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Pippo Sorbello, sulle linee guida che costi­tuiscono atto di indirizzo per l’adozione, da parte delle province regionali, delle autorizzazioni in via generale per le attivita’ tra­sferite dalla Regione, ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71. Le province comunicheranno al diparti­mento regionale Territorio e ambiente l’elenco delle auto­rizzazioni in via generale adottate, trasmettendone copia anche su sopporto informatico, per consentire adeguata informazione al pubblico tramite il sito web dell’asses­sorato. Il dipartimento regionale Territorio e ambiente prov­vedera’, su proposta delle province ed avvalen­dosi del Tavolo tecnico regionale di coordinamento istituito in attuazione del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualita’ del­l’aria ambiente, a predisporre gli atti necessari ad inte­grare le linee guida di cui all’articolo 1 del decreto stesso, per le rimanenti attivita’ individuate che rientrano nell’elenco delle attivita’ a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale. “Le linee guida per l’adozione delle autorizzazioni in via generale - dice Sorbello - sono il frutto del lavoro sviluppato da un tavolo tecnico a cui e’ stato affidato il compito di coordinare le iniziative finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che regolano la materia delle autorizzazioni”. (AGI)
mrg




Linee-guida per l’adozione delle autorizzazioni in via generale previste dall’art. 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività trasferite alle


Province regionali ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.


Gazzetta Uficiale Anno 63° - Numero 28 19 giugno 2009


L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE


Visto lo Statuto della Regione;


Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;


Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;


Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;


Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;


Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, che trasferisce alle province la competenza a rilasciare le autorizzazioni in campo ambientale per impianti non sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale;


Visto il decreto del Presidente della Regione numero 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, che individua l’elenco delle attività per le quali, ai sensi della legge regionale n. 71/95, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene delegata alle province regionali;


Visto il decreto n. 272/XVII del 22 maggio 1997, che individua i limiti di emissione per le attività di torrefazione del caffè e semi vari nel territorio della Regione siciliana;


Visto il decreto n. 409/XVII del 14 luglio 1997, relativo all’attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse nel territorio della Regione siciliana;


Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”);


Visto il decreto del Presidente della Regione numero 374/GR7/S.G. del 20 novembre 1998, che integra l’elenco delle attività già individuate dal decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, per le quali l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene trasferita alle province regionali;


Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (“Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”);


Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 25 agosto 2000 (“Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. n. 203/88”);


Visto il decreto n. 191/17 del 30 marzo 2001, che definisce gli adempimenti a carico di imprese a ridotto inquinamento ambientale sostitutivi dell’obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni;


Visto il decreto n. 232/17 del 18 aprile 2001, con le direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le aziende operanti nel territorio della Regione siciliana;


Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 (“Recepimento della direttiva n. 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva numero 2000/69/CE, relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”);


Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 (“Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”);


Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (“Attuazione della direttiva n. 2002/3/CE, relativa all’ozono nell’aria”);


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che provvede al riordino, al coordinamento ed all’integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell’ambiente, e che, con la parte V (“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;


Visti i pareri dell’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 9856 del 5 giugno 2006 e n. 15994 del 2 ottobre 2006, ed i pareri dell’Avvocatura dello Stato n. 54661 del 27 dicembre 2006 e n. 12084 dell’8 marzo 2007, relativi alle procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alla luce delle modifiche introdotte nel contesto normativo nazionale di riferimento dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;


Considerato che l’art. 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’autorità competente può “adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli”;


Considerato, altresì, che l’art. 272, comma 2, del decreto sopra citato prevede inoltre che l’autorità competente deve in ogni caso procedere all’adozione delle autorizzazioni generali entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte V dello stesso decreto legislativo;


Visto l’art. 271, comma 4, del sopra citato decreto legislativo n. 152/2006, secondo il quale i piani e i programmi previsti dall’art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell’impianto, più severi di quelli fissati dall’allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e dalla normativa di cui al comma 3 dell’art. 271 dello stesso decreto legislativo, purché


ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria;


Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (“Attuazione della direttiva n. 2004/107/CE, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”);


Visto il decreto n. 175/Gab. del 9 agosto 2007, che detta nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione siciliana, in attuazione del sopra citato decreto legislativo n. 152/2006;


Considerato che l’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto n. 175/Gab. del 9 agosto 2007, individua la Provincia regionale quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle fasi di installazione, trasferimento e/o modifica sostanziale di impianti che rientrano nello “Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale”, individuate ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;


Considerato, altresì, che l’art. 10 del decreto numero 175/Gab. del 9 agosto 2007 ha regolamentato l’attività degli “impianti e attività in deroga” operanti sul territorio della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di eventuali modalità operative di dettaglio;


Visto il decreto n. 176/Gab. del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione siciliana;


Considerato che con l’art. 4 del sopra citato decreto n. 176/Gab. del 9 agosto 2007, è stato istituito presso il dipartimento regionale territorio e ambiente il tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell’aria ambiente, organismo collegiale al quale è stato affidato il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela della qualità dell’aria, le iniziative finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che regolano la materia, anche al fine di risanare e mantenere la qualità dell’aria ambiente nel territorio regionale;


Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008 (“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”);


Visto il decreto legislativo 26 giugno 2008, n. 120 (“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva n. 2004/107/CE, relativa all’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”);


Visto il decreto n. 42/Gab. del 12 marzo 2008, con il quale sono stati attivati i Tavoli di settore provinciali per la tutela della qualità dell’aria ambiente previsti dall’art. 3, comma 5, del decreto n. 176/Gab. del 9 agosto 2007;


Visto il decreto n. 94/Gab. del 24 luglio 2008, con il quale sono stati approvati l’Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente, la valutazione della qualità dell’aria e la zonizzazione per il territorio della Regione siciliana, in attuazione di quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente e dal decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999;


Considerato che il presente provvedimento ha esclusivamente finalità di indirizzo generale per assicurare sul territorio regionale:

Visti i verbali delle riunioni del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell’aria ambiente, che in più sedute (19 dicembre 2008, 29 gennaio 2009, 23 febbraio 2009, 5 marzo 2009 e 12 marzo 2009) ha sviluppato la prevista azione di coordinamento dei lavori finalizzati a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 10 del decreto n. 175/Gab. del 9 agosto 2007, e che in data 12 marzo 2009 ha approvato le schede tecniche relative alle autorizzazioni in via generale ex art. 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elaborate con un’azione sinergica fra le amministrazioni competenti in materia;

a

) la coerenza dell’azione amministrativa con i

principi generali di sviluppo sostenibile e gestione ecocompatibile fissati dall’Unione europea;


b

) la parità di trattamento fra le aziende che operano

nelle diverse province;


c


Considerato che il decreto n. 272/17 del 22 maggio 1997 non risulta più in linea con la normativa vigente;


Preso atto che, per quanto riguarda le attività trasferite dalla Regione siciliana alle Province regionali ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, le valutazioni di merito conclusive ed i conseguenti provvedimenti finali di attuazione dell’art. 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’art. 10 del decreto n. 175/Gab. del 9 agosto 2007, sono di competenza delle stesse province;


Ritenuto che sia necessario ed urgente dare attuazione in Sicilia all’art. 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;


Ritenuto, altresì, di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;


Decreta:


Art. 1


Sono approvate le linee-guida (allegato 1) che costituiscono atto di indirizzo per l’adozione, da parte delle Province regionali, delle autorizzazioni in via generale previste dall’art. 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell’art. 10 del decreto n. 175/Gab. del 9 agosto 2007, per le attività trasferite dalla Regione siciliana alle Province ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, con riferimento agli impianti e/o alle attività produttive di cui all’elenco seguente:


— pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg.;


— riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 KG.



— tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.;


— produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2.000 kg.;


— verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg./g.;


— torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg./g.;


— utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg./g.;


— produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg./g.;


— molitura cereali con produzione non superiore a 1.500 kg./g.;


— prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1.500 kg./g.;


— saldatura di oggetti e superfici metalliche.


Art. 2


Le Province regionali comunicheranno al dipartimento regionale territorio e ambiente l’elenco delle autorizzazioni in via generale adottate, trasmettendone copia anche su sopporto informatico, per consentire adeguata informazione al pubblico tramite il sito web dell’Assessorato.


Art. 3


Il dipartimento regionale territorio e ambiente provvederà, su proposta delle Province regionali ed avvalendosi del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell’aria ambiente istituito in attuazione del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente, a predisporre gli atti necessari ad integrare le linee-guida di cui all’art. 1 del presente decreto, per le rimanenti attività individuate nella parte II dell’allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che rientrano nell’“Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale” trasferite alle Province ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.


Art. 4


E’ abrogato il decreto n. 272/XVII del 22 maggio 1997.


Art. 5


Avverso il presente provvedimento può essere proposto


ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella



Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato, senza allegati, nella


Palermo, 8 maggio 2008.


SORBELLO


(2009.20.1428)119


http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g09-28/g09-28.pdf

 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e nel sito internet (con allegati) di questo Assessorato. ) il perseguimento degli obiettivi specifici di tutela dell’ambiente e della salute pubblica fissati dal Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente ai fini del conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

 

 

 

DECRETO 8 maggio 2009.

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