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8 febbraio 2010 1 08 /02 /febbraio /2010 11:58
Comuni Trasparenza amministrativa anagrafe consulenze comunicazioni

 

Consulenze, denunce alla Corte dei conti


Dopo gli ammonimenti, le black liste on line, adesso il ministro Brunetta manda gli atti alla Corte dei conti. E nel mirino finisce la stragrande maggioranza dei Comuni Provincia che non hanno comunicato al ministero della Funzione pubblica nomi e compensi di consulenze e collaboratori esterni. Come previsto dal comma 14 dell'art. 53 Dlgs. 165/01, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso alla Corte dei conti “l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza”, relativamente all'anno 2008, affinché possa verificare la posizione di ciascuna. La legge (art. 53, comma 15 del decreto legislativo 165/2001) prevede che le amministrazioni che hanno omesso gli adempimenti di comunicazione, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.In pratica, i Comuni inadempienti non solo non possono più conferire incarichi, ma saranno sottoposti ad un procedimento amministrativo e contabile che rischia di mettere le mani direttamente nelle tasche degli amministratori.

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Elenco degli incarichi 2008, per regione, aggiornati al 12 gennaio 2010

L'elenco completo dei Comuni inadempienti

Elenco delle amministrazioni che non hanno comunicato i dati sulle consulenze 2008
Elenco degli incarichi 2008, per regione, aggiornati al 2 luglio 2009
Elenco degli incarichi 2008 per comparto, aggiornati al 2 luglio 2009
Comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni - Anno 2008
Consulenti e collaboratori - Dossier Anno 2007
Consulenti e collaboratori - Dossier Anno 2006
Elenco Comuni inadempienti al 7/09 relativo anno 2008

 


L'Anagrafe delle prestazioni (istituita dall'art. 24 della legge n. 412/1991) raccoglie le comunicazioni relative agli incarichi che le pubbliche amministrazioni affidano ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001.


:: Date da ricordare.


Entro il 30 aprile, i soggetti pubblici o privati, che erogano compensi a dipendenti pubblici per incarichi, sono tenuti a comunicare all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi i compensi erogati nell’anno precedente.

Entro il 30 giugno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente.

Entro la stessa data le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni alla P.A. nel semestre luglio – dicembre dell’anno precedente.

Entro il 31 dicembre, le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione nel semestre gennaio – giugno dell’anno in corso.


 


LEGGI


D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, articolo 53
L. 23-12-1996, n. 662, articoli 1, commi 123-131


 


 


CIRCOLARI


Direttiva CoCoCo n.5 18 dicembre 2006
Circolare n. 198/01 31 maggio 2001
Circolare n. 10/98 16 dicembre 1998
Circolare n. 5/1998 29 maggio 1998


 


Torna a inizio paginaDecreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165


 


Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.


 


Articolo 53


Incompatibilit�, cumulo di impieghi e incarichi.


(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonch� dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)


1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilit� dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonch�, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altres� le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonch� 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina (93).


2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (94).


3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonch� agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.


4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi � consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.


5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonch� l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societ� o persone fisiche, che svolgono attivit� d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalit�, tali da escludere casi di incompatibilit�, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.


6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali � consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivit� libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali � previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:


a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;


b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;


c) dalla partecipazione a convegni e seminari;


d) da incarichi per i quali � corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;


e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente � posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;


f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;


f-bis) da attivit� di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (95).


7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le pi� gravi sanzioni e ferma restando la responsabilit� disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivit� o di fondi equivalenti.


8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le pi� gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento � nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilit� dell'amministrazione conferente, � trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivit� o di fondi equivalenti.


9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.


10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; pu�, altres�, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.


Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione � subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere � per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.


11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.


12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco � accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princ�pi di buon andamento dell'amministrazione, nonch� le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalit� le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.


13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.


14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altres� tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico (96).


15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.


16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicit� e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi (97).




(93) Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente cos� modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.


(94) Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.


(95) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


(96) Periodo aggiunto dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.


(97) Comma cos� modificato dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.


Torna a inizio paginaLegge 23 dicembre 1996, n. 662


Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.


Articolo 1


123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.


124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale (2).


125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.


126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (3).


127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.


128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.


129. E' abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.


131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.


(2) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.


(3) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.





Torna a inizio paginaCircolare n. 198/01 31 maggio 2001 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;



A tutti i Ministeri, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
All'U.P.I., ROMA,
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M. ROMA; Alle Province, LORO SEDI;
Ai Comuni, LORO SEDI;
Alle Comunità Montane, LORO SEDI (tramite l'U.N.C.E.M.);
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, LORO SEDI;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provvedimenti agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento a Vigilanza, LORO SEDI;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ROMA.


OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 2001 (art. 53 D.Lgs. 165/2001).


Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che autorizzano o conferiscono incarichi ai propri dipendenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: esse, infatti, sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi. Si tratta di adempimenti già previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93 (occorre ora fare riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che ha sostituito, senza variazioni, la normativa citata).


Al fine di rendere più agevole la raccolta dei dati, attribuire un grado di qualità più elevato alle informazioni raccolte e garantire una maggiore semplicità di gestione dei dati anche da parte delle amministrazioni, il Dipartimento ha realizzato un nuovo programma informatico che risiede su un apposito sito internet.


Le novità rispetto al passato consistono in: modalità di trasmissione, esclusivamente per via telematica; una formulazione semplificata del questionario da compilare per ciascun incarico; utilizzo delle medesime modalità di trasmissione anche per gli incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A.;
possibilità di inserire on-line ogni successiva variazione relativa al medesimo incarico (dilazione dei tempi, incrementi dei compensi, proroghe, ecc...);
possibilità da parte delle amministrazioni ' soprattutto quelle grandi ' di una gestione decentrata degli adempimenti (ogni amministrazione può individuare più di un referente, sotto la direzione del responsabile del procedimento, per l'immissione dei dati in relazione alla dislocazione organizzativa o territoriale);
possibilità di una rapida individuazione di eventuali duplicazioni, omissioni ed anomalie ai fini di una correzione efficace e tempestiva; gestione (inserimento dati ed eventuali variazioni occorrenti) anche dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati durante l'anno corrente: il sito internet diventa perciò il registro on-line degli incarichi.


L'indirizzo del sito internet è: http://www.anagrafeprestazioni.it/ . Esso è peraltro, raggiungibile mediante un collegamento dal sito internet del Dipartimento (http://www.funzionepubblica.it/ ).


L'accesso per le operazioni di immissione, registrazione e trasmissione dei dati sarà possibile dopo la registrazione dell'amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito. Dell'avvenuta registrazione occorrerà dare immediata comunicazione al Dipartimento mediante comunicazione scritta o fax. Tutto questo in attesa di transitare verso sistemi più evoluti di identificazione.



I suddetti miglioramenti renderanno da un lato meno gravosi gli adempimenti per le amministrazioni e dall'altro renderanno più completa e uniforme la raccolta dei dati, permettendo anche di limitare l'errore di rilevazione, di imputazione, di risposta parziale e di elaborazione.


Si coglie l'occasione per sottolineare, ancora una volta, che il nuovo sistema consente una gestione semplificata, on-line, dei dati relativi agli incarichi: ogni incarico con le relative variazioni può essere immediatamente registrato, evitando di attendere le scadenze prescritte.


Restano quindi invariati i quattro adempimenti previsti, il ruolo dei servizi ispettivi e le sanzioni, le esclusioni oggettive e soggettive, già illustrati con la circolare n. 5/98, mentre variano le procedure di trasmissione.


Si ritiene necessario fornire a questo fine solo qualche chiarimento in merito ai dati da comunicare concernenti gli incarichi ai consulenti e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L'ultima parte del comma 14 dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 (ex art. 58 D.Lgs. 29/93) infatti, prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. Tale comunicazione va effettuata con le medesime modalità previste per gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici; il sito internet contiene un'apposita "sezione consulenti".


I dati ivi richiesti concernono essenzialmente: i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza (nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede legale o amministrativa, forma giuridica); oggetto dell'incarico (modalità di acquisizione, codice di attività economica, tipo di rapporto); durata dell'incarico (data affidamento, data inizio e data fine lavori) importo effettivo e/o previsto e/o presunto dei compensi.


Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.


Per semplificare le procedure, razionalizzare ed uniformare la raccolta dei dati ai fini di una migliore qualità degli stessi, tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica, mediante i moduli di acquisizione dati contenuto nel sito internet.


Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, potranno fare temporaneo ricorso ' restando responsabili di ogni operazione ' alla disponibilità del collegamento internet presso altre amministrazioni, privati o esercizi pubblici o commerciali.


Per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.


Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a comunicare i dati di propria competenza tramite il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990. Quest'ultimo, una volta registratosi sul sito mediante l'apposito modulo, resta il solo responsabile della trasmissione dei dati anche qualora, all'interno delle amministrazione, questi dovessero essere raccolti da più soggetti.


Il Ministro


 


Torna a inizio paginaCircolare n. 10/98 16 dicembre 1998


 


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
A tutti i Ministeri:
- Gabinetto,
- Direz. Gen. AA.GG. e Personale,



LORO SEDI;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, LORO SEDI;
A tutti gli Enti pubblici non economici, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
A tutte le Province, LORO SEDI;
A tutti i Comuni, LORO SEDI;
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ROMA;
All' A.R.A.N., ROMA;
e. p. c.
Alla Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale, ROMA;
Ai Commissari di Governo presso le Regioni e Province autonome, LORO SEDI;
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.P.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M., ROMA.

OGGETTO: Lavoro pubblico. Articoli 52, comma 3, e 58 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 3 87/1998


Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 387 del 4 novembre u.s. si è conclusa l'operazione di modifica e integrazione del D.Lgs. 29 del 1993. E' utile in questa fase fornire alcuni chiarimenti, anche in risposta a quesiti nel frattempo pervenuti da parte di amministrazioni pubbliche.


1. L'articolo 58, riguardante il regime delle incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi, prevede una serie di obblighi e di adempimenti che riguardano tutti gli incarichi retribuiti ad eccezione di taluni, esclusi in quanto non ritenuti in senso stretto retribuiti. Si tratta di quelli relativi alle attività elencate dalle lettere da a) a f) del comma 6, per le quali non si applica quanto disposto dai successivi commi da 7 a 13.
Ne deriva che ai fini degli adempimenti richiamati in questi ultimi commi, riferiti sia al dipendenti sia alle amministrazioni pubbliche, le attività elencate al comma 6 non sono considerabili quali incarichi retribuiti.
Questa premessa è utile per chiarire che la disciplina del nuovo articolo 58 è inapplicabile nei casi espressamente descritti, che pertanto saranno trattati senza ricorrere ad autorizzazioni particolari.



In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso.
E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali.
Ciò premesso, occorre soffermarsi brevemente sull'attività considerata alla lettera c) (partecipazione a seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti.
Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal novero di quelle contemplate dalla lettera c) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo scopo specifico e primario che l'evento vuole raggiungere.


2. L'integrazione all' articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 29/1993, contenuta nell'ultimo correttivo del D.Lgs. 80 (n. 387) richiede alcune precisazioni dirette ad evitare, nel rispetto dell'autonomia decisionale degli enti interessati, letture non conformi allo spirito della norma. Questa è diretta a ricondurre l'individuazione delle risorse per la contrattazione collettiva a decisioni autonome dell'ente e al contempo ad assicurare il rispetto delle compatibilità di bilancio. L'intero articolo 52, d'altra parte, si riferisce alle disponibilità da destinare alla contrattazione, nell'intento di tenere sotto controllo la fase del reperimento delle risorse che costituiscono il tetto da rispettare per la successiva contrattazione.
La dizione adottata ("autorizzazione di spesa...") potrebbe alimentare l'equivoco che l'organo che approva il bilancio debba approvare anche la spesa certificata a valle della contrattazione. In base anche al parere dell'Osservatorio permanente sull'applicazione della legge 127/1997, si precisa che la norma si riferisce, così come l'intero articolo, all'approvazione degli stanziamenti da destinare ai rinnovi, che deve avvenire, ove necessario, in sede di bilancio annuale o con le stesse modalità in caso di variazioni della spesa preventivata, con evidenziazione degli specifici mezzi di copertura.
La nuova disposizione vuole quindi evitare che le risorse per la contrattazione restino indistinte e quindi non esattamente valutabili.
Diversa è la questione dell'autorizzazione di spesa a valle della contrattazione integrativa, che resta disciplinata dalle ordinarie regole contabili degli enti e dalle disposizioni sul controllo della compatibilità dei costi contenute nello stesso D.Lgs. 29 (art. 52, commi 4 e ss.). Letture diverse della norma si porrebbero in contrasto con l'interpretazione sistematica dell'intero provvedimento, e in particolare con il sistema di ripartizione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali.





Torna a inizio paginaCircolare n. 5/1998 29 maggio 1998



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Roma;
A tutti i Ministeri Roma;
Al Consiglio di Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alla Corte dei Conti, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, Loro Sedi;
Alle Regioni, Loro Sedi;
Alle Province, Loro Sedi;
Ai Comuni, Loro Sedi;
Alle Comunità Montane, Loro Sedi;
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, Loro Sedi;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provveditorati agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento e Vigilanza, Loro Sedi;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Roma.


OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998.


PREMESSA Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. A questi adempimenti sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti.


Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.



Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7 dell'articolo 58, con alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (v. n.2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni per la violazione del divieto.
In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.



Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l'obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell'anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici.
La violazione di questi obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11.



Si è in tal modo assicurato l'obiettivo di concentrare tutte le informazioni relative agli incarichi in questione nelle amministrazioni di appartenenza.



Perciò l'obbligo di riversare le predette informazioni nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento della funzione pubblica è posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.



Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n.4).



1) ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO (COMMI 12,13 E 14)
a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente.



Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell'apposito programma informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà contenere:
a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità qualifica, codice fiscale);
b) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;
c) l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco deve essere accompagnato da una relazione nella quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.



Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.



Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come richiede il comma 16.



b.Secondo adempimento. In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi da esse erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve: essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. Questo secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad aggiornare annualmente l'Anagrafe con i dati dei compensi effettivamente percepiti da ciascun dipendente nell'anno precedente per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi già comunicati.


Inoltre, questo adempimento consente di acquisire anche quelle informazioni che, al momento del conferimento o dell'autorizzazione, nella maggioranza dei casi, possono essere soltanto presuntive.


c.Terzo adempimento. La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Dipartimento della funzione pubblica l'ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.


Questo adempimento è correlato alle previsioni dell'articolo 1, commi 123 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma 127. Il comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri di ufficio, prevede che "gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche... per l'espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati (secondo le modalità prescritte dalla stessa norma) per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ".


Il comma 124 esclude da tale disciplina " ... le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale".


La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n.2) di cui al comma 6 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo n.80/1998.


Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell'adempimento in esame, le amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con la distinta indicazione dei compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio. Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri di ufficio.


Anche per l'inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al comma 15.


d.Quarto adempimento. L'ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L'elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n.662/1996.


2) AMMINISTRAZIONI TENUTE ALLE COMUNICAZIONI. ESCLUSIONI. Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.29/1993 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compresi gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.


Tra le amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.29/1993 e cioè: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima d partire da vice consigliere di prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché professori e ricercatori universitari a tempo pieno.Gli obblighi di comunicazione previsti nei commi da Il a 13 si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti.


La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate.


Inoltre, la nuova normativa, al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre oggettive.


Le esclusioni soggettive riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.


Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:


a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;


b) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;


c) dalla partecipazione a convegni e seminari;


d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;


e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;


f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.


3) DISCIPLINA TRANSITORIA (ARTICOLO 45, COMMA 14).


L'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n.80/1998, detta la disciplina transitoria per l'anno in corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno effettuato le comunicazioni previste dalla normativa previgente, fornendo i dati richiesti con le modalità prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n.80/1998). Resta fermo l'obbligo di provvedere al terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno.


Si considerano trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta entro lo stesso termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale, oppure il timbro dell'ufficio di protocollo del Dipartimento della Funzione pubblica, nel caso in cui siano state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di rilevazione e di trasmissione delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995, n.24, possono rinviare all'anno 1999 l'applicazione delle nuove disposizioni anche gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le comunicazioni per l'aggiornamento dell'Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente alle competenti Prefetture e all'Unioncamere entro il 23 aprile 1998.


Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che, non avendo provveduto nei termini di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.80/1998, sono tenute all'immediata applicazione della nuova disciplina, è necessario che le Prefetture e l'Unioncamere trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni ad esse inoltrate dagli Enti locali e dalle Camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998.


In considerazione delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare telegrafica n.17200.16832.17721.16236 del 10 aprile 1998, le Prefetture comunicano al Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell'anno 1997. Invece per gli incarichi conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell'Agenzia Autonoma per la gestione del relativo "Albo". 4)


4) SANZIONI


Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omesso gli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori incarichi fino a quando non vi avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che, entro il 30 aprile di ciascun anno, non comunichino alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente ai dipendenti delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.140. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.


I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.


5) MODALITA' DI TRASMISSIONE


Tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica. Le amministrazioni che non siano in grado di effettuare collegamenti telematici devono usare il supporto magnetico, cioè dei floppy-disk. E' escluso l'uso di modelli cartacei o a lettura ottica per raccogliere e trasmettere le comunicazioni. Per garantire una corretta e completa trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a:


individuare, presso ciascuna amministrazione, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990;


inviare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alla totalità del personale al quale si riferiscono gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione.


Pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative centrali e periferiche, il responsabile del procedimento deve raccogliere e trasmettere le informazioni relative sia ai dipendenti in servizio presso gli uffici centrali e periferici sia a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni. Inoltre, il responsabile del procedimento deve verificare preventivamente che i dati raccolti siano completi e che non contengano duplicazioni.


In attesa dell'attivazione del sito Internet del Dipartimento della funzione Pubblica, dal 10 giugno 1998 il software sarà disponibile su Internet al seguente indirizzo: http://www.IPZS.it/DFP.anagrafe


Le amministrazioni potranno inviare i dati all'indirizzo di posta elettronica: mailto: anagrafe.funpub@pcm.it .


Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, per ottenere relativo floppy-disk potranno rivolgersi:


- nel caso di amministrazioni centrali, direttamente al Dipartimento delle funzione pubblica;


- nel caso di Enti locali, alle Prefetture.


I floppy-disk contenenti le informazioni relative all'Anagrafe devono essere inviati Dipartimento della funzione pubblica con raccomandata con avviso di ricevimento


Tutte le comunicazioni relative all'Anagrafe devono contenere l'indicazione del codice AIP/1998 e devono essere inviate al seguente indirizzo:


Dipartimento della funzione pubblica Servizio informazione statistica e della gestione automatizzata delle informazioni Corso Vittorio Emanuele, 116 00186 ROMA


http://www.anagrafeprestazioni.it/

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA COMUNI
Decreto Legislativo 165/01 art 53 comma 14

Isola delle Femmine?
*Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione)
*Consulenze Comuni, denunce alla Corte dei conti

*Elenco degli incarichi 2008, per regione, aggiornati al 12 gennaio 2010
*L'elenco completo dei Comuni inadempienti
*Elenco delle amministrazioni che non hanno comunicato i dati sulle consulenze 2008
*Elenco Comuni inadempienti al 7/09 relativo anno 2008
*Elenco degli incarichi 2008, per regione, aggiornati al 2 luglio 2009
*Elenco degli incarichi 2008 per comparto, aggiornati al 2 luglio 2009
*Comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni - Anno 2008
*Consulenti e collaboratori - Dossier Anno 2007
*Consulenti e collaboratori - Dossier Anno 2006
*Decreto Legge 2/2010 Enti Locali Contenimento Spesa Pubblica


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C’è un sistema infallibile per non essere accusati di mafia: non incontrare mafiosi, non andare a cena con loro né ai loro matrimoni e soprattutto non stipulare con loro “patti elettorali ferrei”. E’ dura, ma ce la si può fare.

Art. 416-ter, codice penale – Scambio elettorale politico – mafioso La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.



 




 
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