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16 novembre 2009 1 16 /11 /novembre /2009 22:09
SENTENZA VERANDA ISOLA DELLE FEMMINE

C.G.A. 5 agosto 1993, n. 291


  • Art. 20 L.R. 4/2003, liberalizzando tutta una serie di opere interne, dispone che “in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/ o autorizzazioni, né sono considerate aumento di superficie utile o di volume, né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie”.

  • Il quarto comma dello stesso art. 20 precisa che “Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”

 


http://www.lexambiente.it/article-print-5432.html




Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale Sede di Palermo

Seconda Sezione ha pronunciato la seguente sentenza


N 945/07 Reg Sent N 18 Reg Gen

ANNO 2007

ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205/2000


sul ricorso R.G. N. 18/07 proposto da ROMANO Nunzio, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Salvatore Federico e Cristiano Bevilacqua, presso il cui studio in Palermo, via Campolo n. 92, è elettivamente domiciliato,


CONTRO


il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,


PER L'ANNULLAMENTO


-dell’ordinanza n. 54 del 16 ottobre 2006, con la quale è stata disposta la demolizione di opere edilizie abusive.


VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;


VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;


Relatore Presidente Nicolò Monteleone;


Udito all’udienza camerale del 13 marzo 2007 il difensore del ricorrente, come da verbale;


VISTI l’art. 21, decimo comma, e l’art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall’art. 3 e dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;


CONSIDERATO che il ricorso si appalesa fondato sotto il profilo di censura dedotto con il primo motivo d’impugnazione, in quanto per le opere in questione in data 28 dicembre 2005 era stata presentata apposita istanza di autorizzazione in sanatoria ex art. 20 della legge reg.le 16 aprile 2003, n. 4 e, per costante giurisprudenza, deve ritenersi illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive qualora il Comune non si sia previamente ed esplicitamente pronunciato sulla domanda di sanatoria presentata antecedentemente dall'interessato, quantomeno per evitare di vanificare a priori l'interesse al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e, pertanto, l'inconveniente consistente nel demolire un'opera, per poi consentirne la ricostruzione in base a concessione edilizia, nel caso in cui sussistano i presupposti per il suo rilascio (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1994, n. 654; C.G.A. 5 agosto 1993, n. 291; T.A.R. Campania, sez. IV, 20 ottobre 2003, n. 12925, 16 maggio 2005, n. 6205; T.A.R. Sicilia, sez. III, 17 giugno 2005, n. 993, 25 novembre 2005, n. 6317, 16 maggio 2006, n. 1119);


- che, ciò stante ed assorbito quant'altro, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;


- che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.


Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2007, con l'intervento dei Signori Magistrati:


- Nicolò Monteleone

- Presidente - estensore

- Cosimo Di Paola

- Consigliere

- Giovanni Tulumello

- Primo Referendario

Depositato in Segreteria il 22.3.2007

Il Direttore

Maria Rosa Leanza


http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%202/2007/200700018/Provvedimenti/PA_200700945_SE.DOC

 

TAR Calabria, Reggio Calabria – Sentenza 20 maggio 2009, n. 344
Ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195, l'autorità pubblica deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune. L’art. 2 (“Definizioni”) del medesimo D.l.vo n. 195 cit. chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”. Orbene, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.l.vo 2 febbraio 2001 n. 31, e più esattamente degli artt. 6 e segg. (l’art. 5, citato in ricorso, si occupa, invece, dei cc.dd. valori di parametro), possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono, quindi, accessibili. 24-7-2009

Tribunale di Palermo, Sezione III Penale – Ordinanza 22 giugno 2009

Legittimazione processuale in presenza di danno ambientale - “Le Associazioni di protezione dell’ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all’ambiente”. (v. Cass. Sez. 3, n. 9837 dell’1 ottobre 1996, Locatelli).24-09-2009

TAR Calabria, Reggio Calabria – Sentenza 20 maggio 2009, n. 343

L’art. 3, co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195 precisa che l'autorità pubblica deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Nella specie, peraltro, il richiedente - come prima riferito - ha palesato l’interesse sotteso all’acquisizione dell’informazione.01-09-2009

TAR Sicilia, Palermo, Sezione III – Sentenza 14 luglio 2009, n. 1292

Pronuncia relativa ad una controversia riguardante un provvedimento di demolizione di opere edili basato sul presupposte che le stesse fossero state realizzate su area appartenente al demanio marittimo. 10.10.2009

Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 24 marzo 2009, n. 1765

Il principio secondo cui l' art. 2 primo comma L. 19 novembre 1968 n. 1187, che ha fissato entro il limite temporale del quinquennio l'efficacia delle prescrizioni dei piani regolatori generali « nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettando i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità », si riferisce ai vincoli che producano una pressoché totale ablazione del diritto di proprietà, essendo tanto intensi da annullare o ridurre notevolmente il valore degli immobili cui si riferiscono, ivi compresa l'ipotesi di imposizione temporanea di inedificabilità fino all'entrata in vigore dei piani particolareggiati, per la cui redazione non sia fissato alcun termine finale certo.31-08-2009


TAR Puglia, Lecce, Sezione I – Sentenza 23 maggio 2009, n. 1289

Il Collegio rileva che l’obbligo giuridicamente rilevante per l’amministrazione comunale di provvedere alla integrazione del piano regolatore generale nelle parti decadute ai sensi dell’art 2 della legge 19.11.1968, n.1187 è adeguatamente soddisfatto nella fattispecie concreta, ove si è in presenza della determinazione ad avviare il complesso procedimento di pianificazione idoneo a culminare nel varo di uno strumento urbanistico generale inedito, quale può essere considerato il P.U.G. per un territorio precedentemente dotato di Piano di Fabbricazione. L’assunto è tanto più vero quando il procedimento urbanistico in questione ha già superato la fase preliminare della stesura del cd Documento preliminare e programmatico che , com’è noto, contiene le linee generali di indirizzo da impiegare nella adozione del nuovo strumento di governo del territorio.25-08-2009

http://88.57.244.243/elencoatti.php?codice_area=2&codice_categoria=1


 


 



Cristiano Bevilacqua: L'URBANISTICA NELLA SUA EVOLUZIONE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/lurbanistica-nella-sua-evoluzione.html

MONITORAGGIO ABUSIVISMO EDILIZIO
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/09/monitoraggio-abusivismo-edilizio.html

LICENZA EDILIZIA LA FATA MARIA ANTONIA TOIA

 


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/01/licenza-edilizia-la-fata-maria-antonia.html


 




LICENZA EDILIZIA POMIERO


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/licenza-edilizia-pomiero-maria-grazia.html


 




LICENZA EDILIZIA BRUNO ROSARIO GRECH


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/le-dimissioni-di-marcello-cutino.html


 




LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/08/licenza-edilizia-in-sanatoria-gambino.html


 




LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/acquario-marino-isola-delle-femmine.html


 




LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA VASSALLO ANTONIETTA


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/licenza-edilizia-in-sanatoria-vassallo.html


 




LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO PROVVIDENZA


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/01/licenza-edilizia-in-sanatoria-rizzo.html


 




LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA MAZZOLA ANTONINA
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/09/comunicato-stampa.html

LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO PIETRO


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/commissione-edilizia.html


 




LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO ROSALIA


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/03/amaro-per-i-dipendenti-it.html


 




LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO EMANUELE


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/200/onde-elettromagnetiche_8354.html


 




LICENZA EDILIZIA IN VARIANTE CARDINALE ORAZIO


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/03/undifettonelladonna.html


 




LICENZA EDILIZIA SCALICI GIUSEPPE


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/03/oggetto-autorizzazione-integrata-amb.html


 




LICENZA EDILIZIA TINNIRELLO


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/la-battaglia-navale-di-portobello.html


 




LICENZA EDILIZIA GIAMBONA


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/09/italcementi-sciopero-oltranza-dell_11.html


 




LICENZA EDILIZIA LO BELLO /RALLO


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/interrogazione-wind-shear-2003.html

 



Ordinanze Ufficio Tecnico Comunale:

 

ORDINANZA N. 57.pdf

2 commenti:
Complimenti per le verande ha detto...

complimenri x la preparazione sulle verande ed anche sugli espoti anonini a senso unico in merito alle verande o meglio appartameti do sin sta e non certo precari

sempre difese di comodo e di parte
e non par conditio

si alle verande..... ha detto...

ALLORA SECONDO VOI LE VERANDE SI POSSONO FARE E PURE APPARTAMENTI CAMUFFATI DA VERANDE
COME QUELLO NON SCRITTE NEL FOGLIO ANONIMO NON FIRMATO CHE GIRA IN PAESE SEMPREE A SEMSO UNICO

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