L'assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici ha firmato il decreto che avvia l’iter per lo scioglimento del Consiglio comunale di
Ustica, in provincia di Palermo. Alla base del provvedimento la mancata approvazione del Bilancio di previsione del 2009. In attesa del decreto di scioglimento, che dovrà essere firmato dal
presidente della Regione, l’assessore Chinnici ha disposto la sospensione del Consiglio comunale, provvedendo a nominare, in sostituzione come commissario, Angelo Sajeva.
Attualmente sono 3 le amministrazioni comunali dell’Isola nelle quali ad approvare gli strumenti contabili sono stati i commissari inviati dalla Regione e quindi sono stati già avviati i
relativi provvedimenti di scioglimento: Erice in provincia di Trapani, Catenanuova in provincia di Enna e adesso Ustica.
- L'assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici ha firmato il decreto che avvia l'iter per lo scioglimento del Consiglio
comunale di Ustica, in provincia di Palermo. Alla base del provvedimento la mancata approvazione del Bilancio di previsione del 2009. In attesa del decreto di scioglimento, che dovrà essere
firmato dal presidente della Regione, l'assessore Chinnici ha disposto la sospensione del Consiglio comunale, provvedendo a nominare, in sostituzione come commissario, Angelo Sajeva.
"Il mio - spiega l'assessore - è solo un atto dovuto a un automatismo della norma che prevede lo scioglimento del Consiglio comunale, in caso di inadempienza. E quindi non posso che adeguarmi.
Tra l'altro, la legge prevedeva che i bilanci di previsione andassero approvati entro il 31 dicembre, data prorogata al 31 marzo e successivamente al 31 maggio. A fine luglio, l'assessorato è
stato costretto a commissariare oltre 300 comuni dell'Isola ancora inadempienti. La mancata approvazione del bilancio - prosegue - ha pesanti ricadute sugli stessi comuni perchè la spesa viene di
fatto bloccata anche per i servizi minimi essenziali e, quindi, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini".
Attualmente sono 3 le amministrazioni comunali dell'Isola nelle quali ad approvare gli strumenti contabili sono stati i commissari inviati dalla Regione e quindi sono stati già avviati i relativi
provvedimenti di scioglimento: Erice in provincia di Trapani, Catenanuova in provincia di Enna e adesso Ustica
”In caso di mancata approvazione del bilancio, la legge prevede che il consiglio comunale venga sospeso e poi sciolto. Mi rendo conto che si tratta di un atto che ha ricadute sicuramente
sul piano politico, ma la legge mi impone di intervenire, avviando l’iter per lo scioglimento dell’assemblea”.
Lo afferma l’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, commentando la decisione di alcuni componenti del Consiglio comunale
di Ustica di occupare l’aula consiliare per protestare contro il possibile scioglimento dell’assemblea municipale, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione del
2009.
Ad oggi sono 3 le amministrazioni comunali dell’Isola nelle quali gli strumenti contabili sono stati approvati dai commissari inviati dalla Regione: Erice in provincia di Trapani,
Catenanuova in provincia di Enna e Ustica in provincia di Palermo. Nei primi 2 casi l’assessorato ha già provveduto alla sospensione dei Consigli comunali e alla nomina dei commissari. Per
Ustica, invece, il relativo iter è ancora all’inizio.
“La legge - riprende l’assessore - prevedeva che i bilanci di previsione andassero approvati entro il 31 dicembre, data prorogata al 31 marzo e successivamente al 31 maggio. A fine
luglio, l’assessorato è stato costretto a commissariare oltre 300 Comuni dell’Isola ancora inadempienti. La mancata approvazione del bilancio - prosegue - ha pesanti ricadute sugli stessi
comuni perché la spesa viene di fatto bloccata anche per i servizi minimi essenziali e, quindi, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini. La legge è chiara: in caso di
inadempienza, lo scioglimento del Consiglio Comunale è un atto dovuto”.
http://www.osservatorio-sicilia.it/2009/7100/ustica-la-regione-avvia-procedimento-di-scioglimento-del-consiglio-comunale/
DECRETI Sospensione consigli comunali nomina del commissario regionale.
http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g09-43/g09-43-p7.html
http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g09-43/g09-43-p8.html
SICILIA/COMUNE USTICA: CHINNICI, LEGGE PREVEDE SCIOGLIMENTO
Palermo, 2 set - ''In caso di mancata approvazione del bilancio, la legge prevede che il consiglio comunale venga sospeso e poi sciolto. Mi rendo conto che si tratta di un atto che ha
ricadute sicuramente sul piano politico, ma la legge mi impone di intervenire, avviando l'iter per lo scioglimento dell'assemblea''. Lo afferma l'assessore regionale siciliano della Famiglia,
delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, commentando la decisione di alcuni componenti del Consiglio comunale di Ustica di occupare l'aula consiliare per
protestare contro il possibile scioglimento dell'assemblea municipale, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione del 2009.
Ad oggi sono 3 le amministrazioni comunali dell'Isola nelle quali gli strumenti contabili sono stati approvati dai commissari inviati dalla Regione: Erice in provincia di Trapani, Catenanuova
in provincia di Enna e Ustica in provincia di Palermo. Nei primi 2 casi l'assessorato ha gia' provveduto alla sospensione dei Consigli comunali e alla nomina dei commissari.
Per Ustica, invece, il relativo iter e' ancora all'inizio.
''La legge - riprende l'assessore - prevedeva che i bilanci di previsione andassero approvati entro il 31 dicembre, data prorogata al 31 marzo e successivamente al 31 maggio. A fine luglio,
l'assessorato e' stato costretto a commissariare oltre 300 Comuni dell'Isola ancora inadempienti. La mancata approvazione del bilancio - ricorda - ha pesanti ricadute sugli stessi comuni
perche' la spesa viene di fatto bloccata anche per i servizi minimi essenziali e, quindi, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini. La legge e' chiara: in caso di inadempienza,
lo scioglimento del Consiglio Comunale e' un atto dovuto''.
dod/rus/alf
http://www.asca.it/regioni-SICILIA_COMUNE_USTICA__CHINNICI__LEGGE_PREVEDE_SCIOGLIMENTO-422423-sicilia-16.html
Sospeso il Consiglio Comunale di Erice. Dura reazione di D'Alì
Sabato 29 Agosto 2009 17:17
L'assessorato regionale agli Enti Locali ha sospeso il Consiglio comunale di Erice, dopo la bocciatura del bilancio di previsione 2009 avvenuta nella seduta dello scorso 11 agosto. Il
provvedimento regionale anticipa lo scioglimento dell'assemblea che sara' formalizzato solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione di un apposito decreto. Il bilancio di
previsione e' stato approvato di recente da un commissario ad acta nominato dalla Regione, Giovanni Dionisio, che non avrebbe rilevato motivazioni di carattere tecnico-contabile nella
bocciatura da parte del Consiglio comunale. Lo stesso commissario ha approvato anche il bilancio triennale 2009/2011. Nella prossima seduta consiliare, che era stata fissata per il primo
settembre, l'assemblea avrebbe dovuto riunirsi per discutere una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, Giacomo Tranchida: un documento di quattro pagine con una serie di
contestazioni mosse al primo cittadino e che, se approvato da 13 consiglieri, avrebbe portato alla decadenza del sindaco e a nuove elezioni il prossimo anno.Sulla vicenda è intervenuto il
Senatore Antonio D'Alì:«Per i funzionari dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali la democrazia, in provincia di Trapani, pare sia un optional. La proposta di sospensione, per l’eventuale
consequenziale scioglimento del Consiglio Comunale di Erice, al di là degli artifizi formali nel susseguirsi delle varie notifiche che non mancheranno di essere posti in rilievo in un
eventuale giudizio amministrativo, evidenzia una interpretazione della norma che risulta completamente opposta all’analogo caso verificatosi lo scorso anno al Comune di Favignana. Qui
l'interpretazione della norma investe, per altro, una realtà politica di notevoli dimensioni e di ben nota contrapposizione tra maggioranza consiliare ed il sindaco e la decisione non può che
impegnare profili politici più complessivi e più complessi. Se leggerezza vi è stata da parte di alcuni consiglieri comunali nel bocciare il bilancio (…e non vogliamo pensare ad atteggiamenti
maliziosi!), certamente essa è stata indotta da procedure anomale all'interno del comune e per comportamento dei funzionari (bisognerà capirne le motivazioni!). Riteniamo che, superata la
fase della sospensione, sulla quale l’assessore agli Enti Locali ha ritenuto di dover procedere in osservanza letterale della norma, prima di giungere al definitivo scioglimento di esclusiva
competenza del Presidente della Regione, Salvatore Lombardo, che deve firmare il relativo decreto, occorra una più profonda riflessione sui fatti e sulle conseguenze. Il Presidente Lombardo
sono certo non vorrà prendersi la responsabilità di sospendere la democrazia in un comune come Erice; è evidente che la norma non aveva previsto casi di questa eclatante conseguenza. Occorre
considerare la possibilità di una modifica perchè in caso di scioglimento del consiglio si possa tornare al voto al primo turno utile, così come già prevede la legge nazionale. Una
riflessione, dunque, che dovrà avere anche un valore politico e che vada oltre l’interpretazione dei funzionari degli Enti Locali: la permanenza in carica di un sindaco senza contraltare
politico nel consiglio comunale, limita la democrazia e non può essere consentita in maniera meccanicistica senza considerare i riflessi nell'azione amministrativa per un lungo periodo su un
territorio di grande rilevanza demografica e urbanistica. Riteniamo che il periodo dei podestà sia terminato 65 anni fa e non ci siano le motivazioni per reintrodurlo ma, anzi, tutte le
preoccupazioni per evitarlo ed esorcizzarlo».
http://www.marsala.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8086:sospeso-il-consiglio-comunale-di-erice-dura-reazione-di-dali&catid=38:notizie-dalla-provincia&Itemid=174
Bilanci Consuntivi: Controlli di legittimità dei Coreco sui rendiconti della gestione- annullamenti-esercizio dei poteri sostitutivi – Commissari ad Acta –
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 ( pubblicata sulla G.U. n° 248 del 24/10/2001) – Effetti – Sentenza Tar Puglia sezione
II n° 5749 del 20/12/2001 - ius superveniens
Commento Nota di Giuseppe Terracciano
La vicenda culminata nella tempestiva sentenza n°
5749/2001 del T.A.R.
PUGLIA, Seconda sezione definisce, per la prima volta, la posizione della magistratura amministrativa sugli effetti delle recenti modifiche
costituzionali rispetto alla formazione degli atti di approvazione dei rendiconti della gestione degli enti locali. Nella sentenza viene affermato il principio giuridico generale in tema di ius superveniens, secondo il quale, anche al di fuori di espressa previsione di diritto intertemporale, la nuova norma
trova immediata applicazione e costituisce la regola anche del procedimento amministrativo sorto sotto la precedente disciplina e in situazione di pendenza alla data di entrata in vigore
della nuova norma incompatibile con la precedente (cfr. Cons. St., VI, 7 aprile 1999, n°401).
La posizione del giudice amministrativo avrà senz’altro degli strascichi dottrinari visto che attualmente in Italia esistono
svariate correnti di pensiero che rendono l’applicazione delle norme da parte degli operatori ancora più incerte e capziose. Si è affermato che la legge 3/2001 ha abrogato solo i controlli
sugli atti da parte del Coreco ma non anche i controlli sugli organi ma a dire il vero il Decreto legge n° 13 del 22 febbraio 2002 pubblicato sulla G.U. n° 47 del 25/02/2002
–art. 1
, ha determinato una nuova fattispecie che sconvolge
ulteriormente il già collassato Tuel 267 del 18/08/2000 specie per i riflessi che dovrebbero conseguire sulle nomine dei commissari ad acta per i consuntivi . Infatti fino ad oggi per il
combinato disposto dagli artt. 133 comma 4 e 136 comma 1 e 141 comma 2 del Tuel 18/08/2000 n° 267
i Coreco avevano competenza per la nomina del commissario ad
acta nel caso di mancata adozione del bilancio di previsione o delle modificazioni a seguito di annullamento del rendiconto della gestione da parte dell’organo tutorio, mentre il Difensore
Civico Regionale nella sola evenienza del ritardato adempimento o della mancata adozione del rendiconto della gestione - atto obbligatorio per legge. Ora il decreto-legge 22 febbraio 2002,
n.13 art. 1 sposta i poteri del Coreco, di nomina del commissario ad acta per la predisposizione dello schema di bilancio della giunta o per l’approvazione del bilancio in caso di mancata
adozione da parte del Consiglio Comunale, in capo al Prefetto se non diversamente disciplinato dallo Statuto dell’Ente. Senza alcun dubbio sia il novellato provvedimento governativo
decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13 art. 1 e sia la sentenza n° 5749/2001 del T.A.R. PUGLIA produrranno consistenti innovazioni nella peculiare gestione dei poteri sostitutivi anche in
riferimento ai conti consuntivi degli enti locali. Per comprendere meglio gli effetti che deriveranno dall’applicazione della nuova disciplina è necessario prima definire compiutamente
:
Conto Consuntivo e suo impianto normativo
ü Fin dagli antichi tempi, sono stati istituiti, presso tutti i popoli, organi per
l’ordinata gestione dei conti dello Stato e dei Comuni e per il controllo delle erogazioni dei fondi stessi risultanti da un documento obbligatorio: il rendiconto.
ü Nel rendere i conti, si estrinseca quindi una delle funzioni più importanti
dell’Amministrazione Pubblica, quella cioè intesa ad indicare il cammino percorso a rilevare i mezzi adoperati per compierlo ed a stabilire i risultati conseguiti.
ü Il rendiconto è, pertanto, quel documento che ha lo scopo di fare conoscere i
risultati di una data gestione considerati in se stessi e nelle cause che li hanno prodotti. Esso può considerarsi “uno strumento” di controllo consecutivo e susseguente destinato ad esporre
gli effetti delle operazioni compiute in relazione al bilancio di previsione finanziaria , al patrimonio dell’ente ed alla gestione economica.
ü La resa del conto assume nelle Pubbliche Amministrazioni grande importanza perché
secondo il diritto comune chi ha ricevuto un mandato deve dar conto del suo operato indicando quale uso sia stato fatto del pubblico denaro in ordine ai servizi ed ai bisogni pubblici che
dovevano essere soddisfatti.
ü La materia del conto per gli enti locali era disciplinata dagli artt. 302 del T.U.
Legge Comunale e Provinciale 1934 e art. 184 del regolamento del 1911 e riguardava anche la compilazione di ufficio e la successiva approvazione. La circolare Ministero dell’Interno n°
15200-10 del 14 ottobre 1901 punto 3 delle avvertenze chiariva: << I consigli comunali devono discutere e deliberare i conti (…) >>
ü La vigente disciplina per l’approvazione del conto consuntivo (rendiconto della
gestione) è principalmente racchiusa, salvo norme residuali di alcune leggi sfuggite nel Tuel 18/08/2000 n° 267 e nel DPR 194/1996. In particolare il Titolo VI del Tuel “ Rilevazione e
dimostrazione dei risultati della gestione ” disciplina le fasi di approvazione del rendiconto della gestione:
- art. 227 – rendiconto della gestione
- art. 151 comma 6 – relazione dell’organo esecutivo.
- Art. 239 comma 1 lettera d – relazione dei revisori dei conti .
- Art. 228 conto del bilancio
- Art. 229 conto economico
- Art. 230 conto patrimoniale
- Art. 231 relazione al rendiconto della gestione
- Art. 232 contabilità economica
- Art. 233 conto degli agenti contabili
- Art. 133 comma 1 e 4 – controllo di legittimità e redazione del conto da parte del commissario ad acta
- Art. 136 poteri sostitutivi per omissione o ritardi di atti pubblici
Ma cosa succede oggi se non si approva il conto consuntivo ovvero nel caso il commissario ad acta nominato in base alla
previgente normativa approvi negativamente le risultanze del conto?
Ai fini di inquadrare giuridicamente tale evenienza è bene tenere presente che:
ü La eventuale “irrituale non approvazione del rendiconto ” che in diritto consiste
in un “non facere” è espressione di “non azione di amministrazione attiva” e quindi non è contemplata nel vigente ordinamento giuridico a carico degli organi della P.A. né soprattutto a
carico del Commissario ad Acta chiamato dal Tuel, prima della modifica della costituzione intervenuta con il decreto legge n° 13 del 22 febbraio 2002, a sostituirsi all’amministrazione
elettiva per provvedere alla redazione ed approvazione del conto consuntivo nel termine di sessanta giorni dal conferimento dell’incarico. (secondo il diritto comune chi ha ricevuto un
mandato deve dar conto del suo operato indicando quale uso sia stato fatto del pubblico denaro in ordine ai servizi ed ai bisogni pubblici che dovevano essere soddisfatti).
ü la normativa di cui all’art. 136 del Tuel 267, ma soprattutto i principi illustrati dalla sentenza 164/72 della Corte
Costituzionale in relazione alla necessità di dover garantire attraverso l’emanazione di atti e interventi il funzionamento dell’ente , ricorrono qualora quest’ultimo per qualsiasi motivo non
garantisse l’amministrazione ordinaria e/o dei suoi organi.
ü le delibere del commissario ad acta possono discostarsi dai risultati contabili
presenti nel conto consuntivo, previa giustificazione delle modifiche apportate alle poste attive e/o passive iscritte nel bilancio consuntivo, ma certamente non possono tradursi in un
disconoscimento del conto non ammettendo al discarico il conto del tesoriere. A parere di chi scrive infatti il “Commissario ad Acta al rendiconto della gestione” non può esimersi
dall’approvare “il Conto del Tesoriere” almeno nelle risultanze di cassa attestate dal Collegio dei Revisori dei Conti. Può stabilire poi, ricorrendone i presupposti di legge, di non
approvare la gestione dei residui o magari assumere i provvedimenti conseguenti ai rilievi gestionali del Collegio dei Revisori. Si rammenta a tale proposito che anche il cassiere in quanto
tale assume la qualifica di agente contabile nonostante il "nomen" attribuitogli di "servizio di cassa". ben poco si distingue infatti da quella tipica del "servizio di tesoreria". ( C.Conti
reg. Sardegna sez. giurisd., 9 ottobre 1997, n. 1312)
ü La riformanda legge 241/90 prevede l’onere per le P.A. di dover indicare le ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle
relative deliberazioni, anche, allo scopo di poter consentire al destinatario del provvedimento l’esatta conoscenza ai fini della puntuale valutazione e per apportare le debite
difese.
ü già il T.A.R. Basilicata con sentenza del 23/04/1986 n° 51 precisava che il controllo di legittimità, non può riguardare i
controlli riservati all’amministrazione attiva.
ü L’abrogazione dell’art. 130 della costituzione elimina i controlli, all’espresso fine di esaltare l’autonomia degli enti locali.
Appare ,allora, del tutto chiaro che le leggi ordinarie disciplinanti i controlli sugli atti degli enti locali siano divenute incompatibili con una normazione costituzionale che li
abroga.
ü Il principio giuridico generale in tema di “ius superveniens”, secondo il quale, anche al di fuori di espressa previsione di
diritto intertemporale che ciò disponga,la nuova norma trova immediata applicazione e costituisce la regola anche del procedimento amministrativo sorto sotto la precedente disciplina e in
situazione di pendenza alla data di entrata in vigore della nuova norma incompatibile con la precedente (cfr. Cons. St. VI, 7 aprile 1999,n.401).
ü Oggi così come stabilito dall’art. 134 della Costituzione secondo la formulazione apportata dall’art. 1 della richiamata legge
costituzionale n° 3/2001 , “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.
Tale norma costituzionale statuisce pertanto che gli enti locali da un punto di vista ordinamentale, sono in posizione paritaria con le Regioni. Merita approfondimento la nomina dei
commissari ad acta da parte del difensore civico regionale, ancorché avvenute prima delle modifiche costituzionali. Possono oggi legittimamente residuare, rispetto all’ex dettato dell’art.
130 e 134 della Cost. i poteri di nomina del commissario ad acta in capo al difensore civico regionale (organo della Regione oggi in posizione paritaria con i Comuni) , soprattutto in
considerazione che il Difensore civico non nasce, a differenza del CORECO dalla normativa costituzionale e che il d.l. 22/2/2002 n.13 ha rimesso allo statuto dell’Ente e solo in via residuale
al Prefetto, e non al Difensore Civico regionale, l’eventuale nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del bilancio?
Tanti interrogativi forse troppi in un campo delicato e vitale per la permanenza dell’Italia in Europa : quello delle autonomie
locali . Il Tar Puglia con la sentenza in questione ha messo un punto fermo ma urge una inequivocabile chiarificazione del legislatore agli attuali troppi spunti dottrinari che si susseguono
qua e là seminando confusione e disordine.
Pino Terracciano Ragioniere Capo di Marigliano
Note:
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Art. 1
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n.13
1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di
scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini
di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua
approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
- art. 133 comma 4del Tuel 18/08/2000 n°
267 << Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione
di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso. (…)
>>
http://www.diritto.it/materiali/amministrativo/terracciano.html
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03116l.htm
Consiglio Provinciale: necessario approfondire la questione della Serit
Martedì 01 Settembre 2009 15:42
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Quello del pagamento e della riscossione dei tributi è un problema di primaria importanza perché se le modalità non sono eque può incidere negativamente sull’attività delle aziende
economiche ma anche sulla vita di ogni semplice cittadino-contribuente. Dai documenti acquisiti risulta che i rapporti fra la Serit ed i contribuenti sono sensibilmente migliorati. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale di Trapani, Peppe Poma, tirando
le somme della seduta straordinaria ed aperta protrattasi per l’intera mattinata di ieri e nel corso della quale sono state dibattute le problematiche derivanti dall’attività della Serit
Sicilia s.p.a. in materia di riscossione dei tributi. Alla riunione ha assistito una cinquantina di cittadini fra piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori che, in particolare attraverso
la Confederazione Sindacale Lavoratori “Nuova Tutela”, da diverso tempo (2004) sollecitano la modifica dell’attuale normativa e di ritornare al precedente metodo di pagamento
I documenti improvvisati – ha aggiunto il Presidente Poma – sono da escludere perché non servono a niente. La possibile soluzione passa invece attraverso l’attivazione di un tavolo di
approfondimento che sia propedeutico ad un apposito protocollo d’intesa, con il coinvolgimento del Prefetto e la partecipazione dei sindacati di categoria e di tutte le altre parti in causa a
cominciare dalla nostra deputazione di Parlamentari regionali e nazionali, oggi purtroppo assenti, ma che sono gli unici ad avere potestà di proposizione legislativa per cambiare la normativa
attualmente in vigore. Al di là dei nostri compiti istituzionali – ha concluso Peppe Poma – la Provincia Regionale di Trapani, sia come Consiglio che come Amministrazione, non si tirerà
indietro e fin dai prossimi giorni attiverò la Conferenza dei Capigruppo per un incontro operativo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed i parlamentari eletti nel nostro
territorio.
Si ricorda che secondo la Confederazione Sindacale Lavoratori “Nuova Tutela”, in rappresentanza della quale è intervenuto Angelo Di Girolamo, l’operato l’Ente di Riscossione Tributi “Serit
Sicilia”, avendo cambiato le modalità di notifica delle cartelle esattoriali (sulla base dell’ultimo Decreto nazionale anticrisi), avrebbe causato la vera e propria rivolta dei
cittadini-contribuenti, tanto che è stata avviata una petizione popolare per chiedere al Ministro delle Finanze, Tremonti, l’abolizione della stessa Serit Sicilia e degli altri Enti di
riscossione tributi e di ritornare al precedente metodo di pagamento.
Infatti, il passaggio dalla tradizionale notifica, fatta dal messo incaricato presso le abitazioni dei contribuenti, alla notifica fatta attraverso la pubblicazione all’albo pretorio del
Comune di residenza, avrebbe fatto sì che gli interessati non vengano più a conoscenza dell’avviso di scadenza che li riguarda con la conseguenza che, in pochissimo tempo, il ritardato o
mancato pagamento di una somma anche non ingente si trasforma in espropriazione e ipoteca sull’azienda, sull’abitazione o su altri beni per un valore di gran lunga superiore al dovuto. Ciò
avrebbe già provocato centinaia di pignoramenti con forti ripercussioni sull’intera economia locale, tanto che i responsabili di circa 200 ditte sarebbero pronti a consegnare le chiavi delle
loro aziende alla Camera di Commercio di Trapani.
Di Girolamo, inoltre, a sostegno delle richieste di “Nuova Tutela”, ha citato diverse sentenze, compresa una di quest’anno della Corte dei Conti, che metterebbero pesantemente in discussione
il regolare comportamento della Serit Sicilia.
Oltre al Presidente del Consiglio Provinciale e all’esponente di “Nuova Tutela”, hanno preso parte al dibattito, nell’ordine, il capogruppo del PD, Salvatore Daidone, il Consigliere Giuseppe
Angileri dell’MPA, Giuseppe Amodeo in rappresentanza dell’ADOC e di CGIL, CISL e UIL di categoria, Giuseppe Giammarinaro, Presidente della Commissione Finanze della Provincia, Giovanni Robino
dell’Adiconsum, il Consigliere Enzo Chiofalo dell’MPA, Salvatore D’Angelo dell’ACU, il capogruppo dell’MPA Matteo Angileri, il Consigliere Giovanni Angelo (gruppo UDC), Martino Morsello di
“Sicilia Libera”, l’Avv. Andrea Lentini di “Nuova Tutela”, Michele Angileri del Comitato Liberi Agricoltori, Giovanna Benigno, Consigliere del gruppo PDL, Ignazio Adragna (Movimento Agricolo
Europeo), Paolo Ruggieri, Consigliere del PDL, ed il Vice Presidente della Provincia, On. Enzo Culicchia.
Da tutti gli interventi, anche se con considerazioni e giudizi più o meno pesanti, è praticamente emersa l’inderogabile necessità di giungere al più presto alla modifica delle modalità di
riscossione dei tributi che in atto appaiono veramente vessatorie. Fortemente stigmatizzata anche l’assenza degli esponenti dei Governi nazionale e regionale e soprattutto dei Parlamentari
nazionali e regionali eletti nella nostra provincia, dei quali il solo Livio Marrocco ha fatto pervenire un messaggio di giustificazione perché impegnato in altra sede. Pienamente condivisa
ed elogiata, invece, l’iniziativa del Presidente Poma portata avanti in raccordo con la Conferenza dei Capigruppo.
Alla riunione odierna, ma senza intervenire, ha preso parte anche il Direttore Provinciale della Serit di Trapani, Dott. Salvatore Ciaravino.
Intanto, il Presidente Poma ha notificato oggi l’ordine del giorno della nuova sessione di lavori consiliari le cui sedute sono fissate, com’è noto, per i giorni 7 e 9 settembre, con inizio
alle ore 10,30, e poi 15, 21 e 23 settembre, con inizio alle ore 16,30. Fra i punti più rilevanti, una delibera di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2009, al bilancio
pluriennale e alla relazione revisionale e programmatica per il triennio 2009/2011, il riconoscimento di due debiti fuori bilancio rispettivamente per una vertenza con l’impresa “Acquamar”,
esecutrice di lavori di ripristino dei fondali antistanti le banchine del porto peschereccio di Trapani, e per un pagamento a “Fortuna Editori”, la richiesta di istituzione di una commissione
d’inchiesta avanzata nello scorso mese di aprile dalla Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, la designazione di un componente supplente in seno alla Commissione Elettorale
Circondariale di Marsala con competenza sui Comuni di Marsala, Pantelleria, Salemi, Vita e Petrosino, la sostituzione di un componente della Commissione Consiliare “Vigilanza per la tutela e
la garanzia del Diritto di Accesso” a seguito delle dimissioni del Consigliere Giuseppe Angileri (MPA).
http://a.marsala.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8151:consiglio-provinciale-necessario-approfondire-la-questione-della-serit&catid=44:istituzioni&Itemid=172
Scrivevamo.............
Bilanci, arrivano i commissari
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/bilanci-arrivano-i-commissari.html
GAZZETTA UFFICIALE PALERMO - GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2007 - N. 39
105 decreto
DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 2007.
Scioglimento del consiglio comunale di Delia e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 109/bis del richiamato ordinamento amministrativo degli enti locali;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1934 del 30 maggio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., si è provveduto alla nomina di un commissario ad acta
presso il comune di Delia, con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
Preso atto della nota prot. n. 4769 del 27 giugno 2007, con la quale il segretario del comune di Delia ha comunicato che il
consiglio comunale non aveva approvato il provvedimento, non adempiendo alle prescrizioni della diffida del commissario ad acta, prot. n. 4144 del 6 giugno 2007, prorogata con nota prot. n.
4491 del 19 giugno 2007;
Vista la nota prot. n. 4898 del 2 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Delia ha trasmesso la
deliberazione commissariale n. 29 del 2 luglio 2007, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio
pluriennale per il triennio 2007/2009;
Visto l'art. 17, comma 26, della legge n. 127/1997, sopra richiamato, che ha introdotto delle semplificazioni dell'iter procedurale, abrogando ogni
disposizione di legge che richieda il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e che, in tal senso, il Consiglio di giustizia amministrativa, con parere n. 975/2000, reso nell'adunanza del
28 novembre 2000, nel restituire gli atti relativi alla richiesta di parere sullo scioglimento di un consiglio comunale per motivazioni di identica fattispecie, ha ribadito - nell'ambito
dell'attività di supporto giuridico-amministrativo espletata nei confronti del Governo regionale - la diretta operatività della norma sopra richiamata nel vigente ordinamento
regionale;
Vista la decisione del C.G.A. n. 196 del 19 aprile 2002, con la quale si afferma che "il potere presidenziale di scioglimento del consiglio comunale può
essere legittimamente esercitato entro l'arco temporale di 60 giorni legislativamente previsto per il provvedimento presidenziale che dichiara la decadenza dell'organo consiliare per
impossibilità di funzionamento dello stesso";Ritenuto di prescindere del parere del C.G.A.;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. occorre pervenire allo scioglimento del consiglio comunale di Delia e contestualmente provvedere, ai
sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, alla nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza
naturale;
Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato
dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
Visto il decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003,
con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Delia (CL) è sciolto.
Art. 2
La dr.ssa Maria Letizia Diliberti è nominata commissario straordinario presso il suddetto ente, in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.
Art. 3
Al commissario è dovuto il compenso previsto dal decreto presidenziale n. 28/serv. 2°/S.G. del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella
carica, il cui onere viene posto a carico del comune di Delia.Palermo, 31 luglio 2007.
3-set-2009
DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 2007.
Scioglimento del consiglio comunale di Maletto e nomina del commissario straordinario.
Decreto 072
DECRETI Sospensione consigli comunali nomina del commissario regionale.
http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g09-43/g09-43-p7.html
http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g09-43/g09-43-p8.html
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 109/bis del richiamato ordinamento amministrativo degli enti locali;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1707 del 28 maggio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., si è provveduto alla nomina di un commissario ad
acta presso il comune di Maletto, con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
Preso atto della nota prot. n. 6858 del 12 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Maletto ha comunicato che il consiglio comunale non aveva
approvato il provvedimento, non adempiendo alle prescrizioni della diffida del commissario ad acta, prot. n. 5911 del 14 giugno 2007;
Vista la nota prot. n. 6858 del 12 luglio 2007, con la quale il segretario del comune di Maletto ha trasmesso la deliberazione commissariale n. 33 del 12
luglio 2007, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio
2007/2009;
Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta, ai sensi dell'art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del consiglio comunale di Maletto, l'applicazione della sanzione dello
scioglimento, previa sospensione;
Visto l'art. 17, comma 26, della legge n. 127/1997, sopra richiamato, che ha introdotto delle semplificazioni dell'iter procedurale, abrogando ogni disposizione di legge che richieda il
parere obbligatorio del Consiglio di Stato e che, in tal senso, il Consiglio di giustizia amministrativa, con parere n. 975/2000, reso nell'adunanza del 28 novembre 2000, nel restituire gli
atti relativi alla richiesta di parere sullo scioglimento di un consiglio comunale per motivazioni di identica fattispecie, ha ribadito - nell'ambito dell'attività di supporto
giuridico-amministrativo espletata nei confronti del Governo regionale - la diretta operatività della norma sopra richiamata nel vigente ordinamento regionale;Vista la decisione del C.G.A. n.
196 del 19 aprile 2002, con la quale si afferma che "il potere presidenziale di scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente esercitato entro l'arco temporale di 60 giorni
legislativamente previsto per il provvedimento presidenziale che dichiara la decadenza dell'organo consiliare per impossibilità di funzionamento dello stesso";Ritenuto di prescindere dal
parere del C.G.A.;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., occorre pervenire allo scioglimento del consiglio comunale di Maletto e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11 della
legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, alla nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;
Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3
dicembre 2003, n. 20;
Visto il decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Maletto (CT) è sciolto.
Art. 2
Il dr. Silvia Gianni è nominato commissario straordinario presso il suddetto ente, in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.
Art. 3
Al commissario è dovuto il compenso previsto dal decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G. del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella
carica, il cui onere viene posto a carico del comune di Maletto.
Palermo, 31 luglio 2007.
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g07-39/g07-39-all.html#9
POLITICHE SOCIALI: REGIONE SBLOCCA BONUS PER 3.700 FAMIGLIE
NUMEROSE
pubblicato alle 14.54
Si sblocca l’iter per il bonus alle famiglie numerose. L’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, ha firmato il decreto che
assegna ai Comuni dell’Isola 3,3 milioni di euro da erogare alle 3.738 famiglie, con almeno 4 figli, che avevano presentato la domanda in base al bando pubblicato nell’agosto del 2008.
“Si tratta di un contributo di 882,82 euro a nucleo familiare - spiega l’assessore Chinnici - che viene assegnato in virtù di un accordo sottoscritto tra il dipartimento nazionale per le
Politiche della famiglia e il ministero della Salute, in attuazione dell’intesa tra regioni ed enti locali”.
L’iter del procedimento era rimasto bloccato a seguito di un ricorso amministrativo presentato dall’Associazione nazionale famiglie numerose, che contestava i criteri per la partecipazione al
bando, in particolare il requisito che i figli dovessero essere minorenni. In primo grado, il Tar aveva dato ragione all’associazione, ma il Consiglio di giustizia amministrativa ha ribaltato
la sentenza.
“Abbiamo deciso - continua l’assessore - di dare corso all’istruttoria già avviata, per non ritardare ulteriormente i pagamenti, ma posso annunciare fin da ora che i criteri del prossimo
bando verranno rivisti, per consentire la partecipazione di un maggior numero di persone”.
I pagamenti ai nuclei familiari verranno effettuati direttamente dai comuni di appartenenza, che hanno gestito le istruttorie delle domande e fatto pervenire le richieste all’assessorato. Tra
i capoluoghi svetta Palermo (576 famiglie numerose), seguita da Catania (301) Messina (110), Trapani (82), Caltanissetta (55). Tra i comuni più piccoli spicca Adrano, in provincia di Catania
(93 richieste). Seguono Gela (Cl) con 66 istanze, due comuni del palermitano, Carini e Monreale, rispettivamente con 68 e 55 famiglie numerose. Ecco completo con il numero delle relative
famiglie beneficiarie.
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Isola delle Femmine (9), .........
Fabio De Pasquale
http://radiomosaici.blogspot.com/2009/09/politiche-sociali-regione-sblocca-bonus.html
Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta, ai sensi dell'art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del consiglio
comunale di Delia, l'applicazione della sanzione dello scioglimento, previa sospensione;