Beni confiscati, indagata il giudice Silvana Saguto Dettagli Pubblicato:
10 Settembre 2015
Sotto inchiesta anche il marito e l'avvocato Seminara
di Aaron Pettinari
Corruzione, induzione e abuso d'ufficio. Sono queste le accuse nei confronti del giudice di Palermo Silvana Saguto finita al centro della nuova bufera giudiziaria che investe un fronte tanto delicato come quello della gestione dei beni confiscati alla mafia. L'indagine condotta dalla procura di Caltanissetta è davvero senza precedenti. Il procuratore Sergio Lari ipotizza che il giudice, presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, abbia assegnato incarichi milionari all’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, titolare di uno studio a cui è affidata la gestione di diverse aziende confiscate. Quest'ultimo, per restituire il favore, avrebbe offerto maxi consulenze al marito della Saguto, l’ingegnere Lorenzo Caramma, pure lui indagato. L’indagine sostiene che nel corso degli anni il professionista avrebbe ricevuto quasi 750 mila euro da Cappellano.
Gli avvisi di garanzia sono scattati ieri mattina così come le perquisizioni che la procura di Caltanissetta ha affidato al nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Palermo. Gli investigatori hanno cercato a casa del giudice e dell’avvocato, ma anche nei loro uffici.
Nel corso dell'operazione sono stati acquisiti diversi documenti riguardanti le nomine ricevute da Cappellano Seminara. Ma nel decreto di perquisizione si fa riferimento anche ad intercettazioni disposte nel maggio scorso dai magistrati che conducono l’inchiesta, il procuratore aggiunto Lia Sava e il sostituto Gabriele Paci, anche loro ieri a Palermo per seguire le perquisizioni.
L'inchiesta scaturisce da denunce pubbliche, neanche recenti, su un giro di affidamenti dei beni a pochi professionisti che ne avrebbero ricavato "parcelle d'oro". Questo aveva denunciato nel gennaio 2014 il prefetto Giuseppe Caruso, a quel tempo direttore dell'Agenzia dei beni confiscati, che gestisce un patrimonio di circa 30 miliardi di euro con beni distribuiti in tutta Italia: solo il 43 per cento di questo immenso patrimonio si trova in Sicilia in gran parte concentrato in provincia di Palermo. Disse Caruso di fronte alla Commissione antimafia: “Non è normale che i tre quarti del patrimoni confiscati alla criminalità organizzata siano nelle mani di poche persone”.
Per questo, aveva spiegato ai parlamentari della commissione, aveva deciso una rotazione di amministratori. Cappellano Seminara aveva replicato ricordando che si occupava di confische da 28 anni con uno studio di 35 professionisti. E quanto ai compensi una cosa, aveva detto, è gestire l'amministrazione dinamica di un'impresa, altra cosa è liquidarla secondo le nuove direttive dell'Agenzia”.
Anche Silvana Saguto era stata ascoltata dalla Commissione davanti alla quale aveva assicurato che la gestione dei beni confiscati a Palermo era improntata alla massima correttezza. E la presidente Rosy Bindi alla fine aveva detto che non c'erano elementi tali da “inficiare condotte delle singole persone”.
Se per la Commissione il capitolo sui beni confiscati era stato chiuso così non è stato per la Procura nissena. Gli inquirenti si erano occupati della gestione dei beni confiscati a Palermo già in precedenza, grazie alle denunce del giornalista di Telejato, Pino Maniaci che lo scorso maggio, intervistato dalle Iene, aveva parlato proprio della spartizione di pochi amministratori giudiziari che si spartiscono la gestione dei beni sequestrati a Cosa nostra. Maniaci ha anche presentato un esposto alla procura di Caltanissetta ed è autore di parecchie interviste in cui attacca frontalmente lo stesso avvocato Cappellano Seminara, che per tutta risposta nei mesi scorsi lo ha denunciato per stalking.
Nei mesi scorsi il fascicolo d'indagine sull'argomento dei beni confiscati era rimasto sempre contro ignoti. Poi, grazie alle intercettazioni ambientali, sarebbe arrivata la svolta.
A dare notizia dell’inchiesta è la stessa procura nissena, con una nota diffusa “allo scopo di evitare il diffondersi di notizie inesatte“. “Su disposizione della procura della Repubblica di Caltanissetta – si legge nella nota – i militari del nucleo di polizia tributaria della guardia di Finanza di Palermo, in alcuni casi con la diretta partecipazione dei magistrati titolari del relativo procedimento penale, hanno eseguito ordini di esibizione nonché decreti di perquisizione e sequestro in data 9 settembre 2015″. “Questi atti istruttori – prosegue la nota – sono stati compiuti per acquisire elementi di riscontro in ordine a fatti di corruzione, induzione, abuso d’ufficio, nonché delitti a questi strumentalmente o finalisticamente connessi, compiuti dalla Presidente della sezione misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo nell’applicazione delle norme relative alla gestione dei patrimoni sottoposti a sequestro di prevenzione, con il concorso di amministratori giudiziari e di propri familiari”.
Da parte sua il giudice Saguto, a cui nei mesi scorsi era stata potenziata la scorta dopo la nota dei servizi di sicurezza che aveva fatto filtrare un allarme dove si indicava il magistrato come obbiettivo do un piano di morte di Cosa Nostra, raggiunta dal sito livesicilia.it, si difende: “Non ho dubbi sul mio operato e chiederò subito di essere interrogata. Incarichi a mio marito? Ne ha avuto uno solo a Palermo, e oggi chiuso, che risale agli anni in cui non ero alla sezione misure di prevenzione”.
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Un'occhiata dentro la pentola
Il terremoto che ha scosso una parte dell’Ufficio misure di prevenzione viene da lontano, ma ha avuto un'accelerazione dopo che, nel maggio scorso, Leonardo Guarnotta ha lasciato, per andare in pensione, la presidenza del tribunale di Palermo e, al suo posto s’è insediato il giudice Salvatore Di Vitale. In precedenza il prefetto Caruso, a capo dell’Agenzia dei beni confiscati alla mafia di Reggio Calabria, aveva più volte evidenziato le difficoltà con cui si trovava a lavorare nel suo ufficio, sia per mancanza di personale, sia per le anomalie di una legislazione che dava carta bianca ai giudici delle misure di prevenzione, conferendo loro un enorme potere. Al centro delle sue critiche il ruolo degli amministratori giudiziari, una cerchia privilegiata di poche persone incapaci o voraci che avevano condotto al fallimento la quasi totalità delle imprese affidate , con la perdita di posti di lavoro e di credibilità nei confronti di chi avrebbe dovuto rappresentare lo stato. La Commissione Antimafia, venuta a Palermo nel marzo 2015, ascoltava il prefetto Caruso, ascoltava magistrati e amministratori, ma non riusciva a liberarsi dal pregiudizio che Caruso fosse un uomo di centro destra e che era “di sinistra” la difesa della magistratura e del suo operato nella lotta contro la mafia. Tutto rimaneva congelato, si prometteva una nuova legge, Caruso pertanto preferiva, o forse era invitato ad andare in pensione e al suo posto veniva nominato il più morbido prefetto Pignatone.
Andava intanto avanti la solitaria battaglia della piccola emittente televisiva Telejato, da tempo caratterizzata da una spiccata vocazione antimafia e l’inchiesta si dipanava attraverso il comportamento degli amministratori giudiziari, il loro malgoverno, la cupoIa che soprastava a tutto ciò, della quale facevano parte la presidente dell’ufficio misure di prevenzione, esponenti della DIA al suo servizio, magistrati di varie procure siciliane, cancellieri, figli, parenti, amici e loro figli, una serie di avvocati e dottori in economia e commercio, con studi più o meno rinomati, ma legati dagli stessi interessi e in stretta corrispondenza tra di loro. Unico obiettivo, gestire una fonte di reddito incalcolabile che proveniva dai beni confiscati ai mafiosi, o presunti tali, ma soprattutto usare a proprio vantaggio la benevolenza di chi disponeva a chi assegnare le nomine o emetteva decreti di sequestro, magari avendo già individuato da tempo il nome dell’amministratore che avrebbe nominato, o su sollecitazione dello stesso. Entrare “in quota”, cioè nelle grazie di Silvana Saguto, che, dopo una serie di cariche rivestite nel settore penale della Procura di Palermo, si era trovata a dirigere le misure di prevenzione, significava sistemarsi e introitare ricchezze senza troppa fatica. Il canale d'accesso privilegiato era Cappellano Seminara, con il suo megastudio e con una trentina di avvocati al suo servizio, ma con buoni "ammanicamenti" presso buona parte degli studi legali palermitani. Fra l’altro, eventuali assoluzioni dei presunti mafiosi nei processi, non comportavano la riconsegna dei beni: l’ufficio misure di prevenzione poteva mantenere il sequestro, reiterarlo con nuove presunte imputazioni, trasformarlo in confisca, ma lasciarlo in mano agli stessi amministratori, ratificare le scelte fatte da costoro, attribuire loro incarichi senza limiti e senza controlli, emettere decreti di confisca anche sulla base di semplici sospetti, deduzioni, transitività di parentele mafiose, storie pregresse di collusioni da parte di antenati o parenti, deposizioni pilotate di pentiti, disposti a dire quello che gli suggerivano di dire, magari poi smentiti in sede processuale. Con una peculiarità unica in Europa, in aperta violazione dei diritti del cittadino e della tutela dei suoi beni, la legge prevede che non è il giudice a dimostrare o a raccogliere le prove relative all’imputazione, ma spetta all’indagato l’onere della prova, ovvero la dimostrazione che, quanto è stato da lui realizzato, non è stato fatto con i soldi o con la collusione della mafia. Pratiche di questo tipo erano in vigore durante la Controriforma, dal 1500 al 1700, allorchè vigeva la legge del sospetto: bastava una semplice denuncia di un privato, per sbarazzarsi di una presenza scomoda e impadronirsi dei suoi beni. In questo caso è vero che l’unico proprietario dei beni rimane lo stato, ma prima che lo diventi c’è una lunga trafila fatta di udienze, di rinvii, di nomine, di riconvocazioni, di ritardi, di decreti, di tempi di pubblicazione del decreto, di tempi di produzione del decreto al magistrato, di documenti cui manca una firma o una parola, di richieste di nuovi documenti ecc., che consentono all’amministratore giudiziario di restare saldamente al suo posto e di continuare a spremere gli emolumenti per sé e per i suoi collaboratori dalle casse dell’azienda affidata. Aggiungiamo che l’amministratore, sino ad adesso, non paga e non ha mai pagato per le sue disfunzioni, per la sua cattiva amministrazione, per la sua incapacità o per i suoi furti nella gestione aziendale, che non è vero, o è vero solo sulla carta, che gli amministratori sono pagati dallo stato: i soldi sono estratti dai proventi dell’azienda, dalla eventuale vendita dei beni di questa, (in molti casi svendita o vendita ad amici e in condizioni di favore), dalle discrasie di una legge che obbliga alla riscossione dei crediti, ma non al pagamento dei debiti. La legge sulle misure dei prevenzione ha altri aspetti e punti deboli che ne mettono in discussione la stessa esistenza. Il sistema palermitano dei “quotini” rappresenta la degenerazione di questa legge e la creazione di quella che, poco opportunamente, è stata definita “mafia dell’antimafia”, ovvero di un sistema di gestione delle risorse dell’economia siciliana non secondo il criterio moderno della produttività, ma secondo quello, tipicamente mafioso, del parassitismo economico: non investimento e imprenditorialità, ma disamministrazione, clientelismo, spartizione dei proventi tra una cerchia di amici, curatori, collaboratori, di cui non ci sarebbe alcun bisogno, ma che appartengono al cerchio magico, e utilizzazione della maschera della legalità per arrivare alla drammatica, retorica e scontata conclusione che in Sicilia, quando si tenta di fare rispettare la legge, inevitabilmente si fallisce, perché non c’è la cultura della legalità e perché tutta l’economia siciliana è fondata sul lavoro nero, sulla corruzione, sullo sfruttamento illegale dei lavoratori, sull’evasione fiscale, sul circuito di distribuzione di merci e lavori tra i rappresentanti del sodalizio mafioso o paramafioso, nel quale è difficile entrare se non se ne condividono le regole. Nulla di diverso dalla “cupola quotina” che in questo momento sta strangolando Palermo. Sembrerebbe che la mafia generi contromisure repressive che presentano le stesse caratteristiche di quelle mafiose: cambiano i volti ma non i metodi.
A seguito di tutto questo il tribunale di Caltanissetta convocava Pino Maniaci, il responsabile della piccola emittente televisiva Telejato, come persona informata dei fatti: Maniaci si presentava ai P.M. Gabriele Paci e Nico Gozzo, che vanno e vengono anche dal tribunale di Palermo, con una serie di documenti e di notizie delle quali gli stessi giudici sembravano non essere a conoscenza e, dopo qualche ora di audizione se ne andava, con l’impegno di essere riconvocato, cosa che ancora non è successa. Tuttavia qualcosa sembra essersi smosso, dopo le due trasmissioni delle Iene, che hanno messo in luce l’incapacità amministrativa di Modica de Moach, amministratore e distruttore dell’azienda dei Cavallotti e di Cappellano Seminara ,“il re” degli amministratori, dall’alto dei suoi 94 incarichi e non solo 8 come egli stesso ha sostenuto. Qualcosa si è anche mosso dopo che una serie di procedimenti penali si sono conclusi con l’assoluzione definitiva dei presunti imprenditori “in odor di mafia” e con sentenze di restituzione dei beni sequestrati e, in alcuni casi, confiscati. I giudici si stanno trovando adesso ad affrontare situazioni sinora impensabili, ovvero quella degli imprenditori che, dopo anni di “allegra finanza”, per non parlare di rapine, da parte dei nominati dal tribunale, chiedono di essere risarciti proprio da questi. Ove dovesse avviarsi questa scelta di risarcimento, ci troveremmo, per la prima volta in una circostanza molto vicina a quella sulla responsabilità civile dei giudici e sarebbe forse il primo serio segnale di presenza dello stato.
Ultimi sviluppi
- Silvana Saguto è stata “spostata” alla terza sezione penale: coloro che finiscono tra le sue mani si augurano che eviti di continuare a convocare l’udienza alle nove e presentarsi a mezzogiorno per disporre un rinvio di tre mesi o che si diletti a colorare i suoi fogli di appunti con matite di vari colori quando parlano gli avvocati difensori. In un paese normale un magistrato sotto indagine per reati di corruzione e induzione alla corruzione, dovrebbe essere sospeso dall’incarico, in attesa di chiarire la sua posizione, ma non è il caso dell’Italia o della Procura di Palermo. Assieme a lei sono indagati il marito Lorenzo Caramma, un ingegnere che si dice abbia ricevuto 700.000 euro da Cappellano Seminara come compenso per consulenze, il figlio Elio detto Crazy, che lavora come chef presso l’hotel Brunaccini di Cappellano Seminara, anche se lui lo nega e, addirittura, secondo qualche giornale, anche il padre della Saguto. Al posto della Saguto è stato nominato il giudice Mario Fontana, presidente della terza sezione penale;
- Walter Virga, il trentenne amministratore giudiziario della rete di negozi Bagagli e dell’impero finanziario dei Rappa (un miliardo e mezzo di lire, secondo le stime della DIA), si è dimesso dal suo incarico in quanto figlio di Pietro Virga, già componente del C.S.M.. non rieletto e pertanto tornato presso il tribunale di Palermo. E’ al vaglio degli inquirenti l’accusa di essersi adoperato per chiudere un procedimento penale nei confronti della Saguto;
- Il giudice Chiaramonte, componente del collegio delle misure di prevenzione, ha chiesto di essere trasferito ad altro ufficio ed è indagato per abuso d'ufficio. Al suo posto andrà Luigi Petrucci.
- Il giudice Dario Scaletta, sorta di devoto uomo della Saguto, è sotto indagine perché sembra sia andato a raccontarle che nei suoi confronti era stata aperta un’ inchiesta;
- Cappellano Seminara dopo la denuncia per truffa scattata in Romania, è indagato per gli stessi reati della Saguto, ma sembra che su di lui stiano piovendo una serie di altre indagini e accuse. Lui se n’è uscito con un semplice “Così fan tutti”, più o meno come aveva detto Craxi quando voleva scagionarsi dall’accusa di intascare tangenti;
- Su Fabio Licata, anche lui componente del collegio giudicante delle misure di prevenzione, si dice che ci saranno sviluppi, ovvero che potrebbe essere indagato o essere sentito come teste. Ultimamente, in un pubblico intervento si è sperticato nell'elogio della legge sulle misure di prevenzione;
- La DIA, nel suo strisciante conflitto con la DDA, continua a voler far credere di agire sparando cifre gonfiate e inesistenti sull’effettivo valore dei beni confiscati. Viene così ad essere falsata anche la valutazione complessiva dei presunti 40 miliardi di euro sequestrati in Sicilia: forse sono della metà. Non sarebbe male, pur non mettendone in discussione i meriti, arrivare alla sua chiusura, come proposto anche da qualche noto magistrato antimafia (Gratteri) e raggruppare le competenze in un solo organismo.
- Carmelo Provenzano, che qualche giorno prima su La Repubblica, pagina di Palermo, si era sperticato in un elogio degli amministratori giudiziari, definendoli malpagati, ingiustamente odiati e con infinite difficoltà nell'espletare il loro compito, è finito anche lui sotto indagine.
- Alcuni quotidiani on line dicono che presto saranno rimossi dai loro incarichi alcuni amministratori giudiziari. E’ quello che ci si augura e, mi permetto di dire all’eventuale magistrato che se ne occuperà, che posso fargli i nomi dei più corrotti e dei più incapaci.
Conclusione
Da un paio di anni mi occupo di queste storie. Ne ho sentito di tutti i colori. Negli studi di Telejato sono venute e continuano a venire persone alle quali è stata distrutta la vita, oltre che impedita ogni possibilità di lavoro, persone a cui è stato confiscato anche il motorino della figlia, che avevano una casa di proprietà dei loro antenati che sono stati costretti a lasciare, persone con gravi patologie e bisognose di cure, costrette a cercarsi un alloggio diverso dalla propria casa o a pagarne l’affitto all’amministratore giudiziario, vecchietti sfrattati, gente che continua a vedersi arrivare intimazioni di pagamento e bollette varie che sarebbe toccato pagare all’amministratore giudiziario, il quale non l’ha mai fatto: risposta del tribunale cui si sono rivolti: paga per adesso e poi il tribunale provvederà a farti rimborsare. Ho ascoltato persone riferirmi di avere chiesto al tribunale la possibilità di accedere a un prestito o di avere una proroga per curarsi o per curare i propri parenti, ma di avere ottenuto solo rifiuti e sarcastici commenti. Ho ascoltato persone cui non sono stati pagati anni di lavoro, altre rovinate dal mancato pagamento di commesse, altre buttate sulla strada dopo venti o trent’anni di lavoro qualificato e sostituiti da gente inesperta, ma “amica” dei nuovi padroni. Qualche volta mi sono messo a piangere anche io con loro, nel sentire queste storie e nell’ascoltare la loro considerazione tristissima: “E’ possibile che non debba esistere giustizia?” Altre volte ho avvertito l’impotenza del non poter dare alcun consiglio, alcun suggerimento, alcuna speranza. Ma in ognuno di loro ho avvertito un bisogno di raccontare la loro storia e di renderla nota: “la gente deve sapere, per rendersi conto di quello che abbiamo sopportato, con l’etichetta di mafiosi attaccata sulla fronte.Vogliamo parlare, perché non abbiamo più nulla da perdere. Vogliamo raccontare anche dei nostri avvocati, schiavi o complici dell’operato dei tribunali”, del modo in cui simo stati trattati, delle umiliazioni, della ricerca di qualche soldo per sopravvivere”. Altre volte sono arrivato alla conclusione che questa Sicilia è così perché noi siciliani, “giudici eletti, uomini di legge”, forze del presunto ordine, imprenditori, preti, politici, dirigenti, dipendenti, vogliamo che sia così e che resti così. Perché non c’è più indignazione, ribellione, voglia di lotta, capacità di organizzazione. Solo rassegnazione. Perché siamo abituati ad aggregarci come pecore a un pastore e spesso siamo disposti a perdonarlo, anche quando viene meno al suo ruolo. Perché le persone in cui abbiamo creduto e a cui abbiamo dato il voto si sono dimostrate incapaci e hanno agito come quelle che le hanno precedute. Atutti recito, con amarezza, la parte finale di una poesia di Lorenzo Stecchetti, un poeta napoletano di fine ottocento:
“Guai a chi attende per le vie legali
vedere il trionfo della sua ragione.
Fidente aspetterà, tranquillo e muto
e resterà….fottuto.”
“Allora non c’è proprio nulla da fare?”, mi dicono. La mia risposta, scontata e poco convinta è: “sperare e lottare”. Intanto ho suggerito una proposta di una class action nei confronti degli amministratori, per il rimborso dei danni da loro causati.
Foto © Paolo Bassani
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AMBIENTE E TRASPORTI Servono 12 nuovi inceneritori. Ecco dove il ministero dell'Ambiente li vuole realizzare
PDFLa bozza di Dpcm che individua i territori regionali dove realizzare i nuovi inceneritori
La lista che ha scatenato le reazioni delle Regioni. E che i governatori vogliono rimettere in discussione
Il cerchio si stringe intorno a Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Abruzzo, Puglia e Sicilia. È in questi territori che, secondo l'indirizzo del governo, occorre intervenire per «soddisfare il fabbisogno residuo nazionale», realizzando nuovi impianti di incenerimento. In queste 10 regioni il fabbisogno aggiuntivo di trattamento è pari a 2,5 milioni di tonnellate all'anno per 12 inceneritori nuovi di zecca. C'è poi l'undicesima Regione - la Sardegna - dove il supplemento di potenziale è limitato a 70mila tonnellate all'anno, ottenibile intervenendo su linee esistenti.
La localizzazione - per ora a livello regionale - è contenuta nell'ultima versione del Dpcm che il governo ha trasmesso alle Regioni. La versione che ha scatenato le proteste. Già, perché la tabella in cui si individuavano le aree territoriali è una novità dell'ultim'ora.
Insieme all'indicazione geografica, che appare per la prima volta nel provvedimento del governo, viene rimodulata anche la lista degli impianti di incenerimento che risultano autorizzati dalle regioni ma che non sono ancora in esercizio. Si tratta degli impianti in prima linea per il soddisfacimento del fabbisogno aggiuntivo richiesto. La lista si è andata riducendo nel tempo perché le Regioni hanno aggiornato le informazioni trasmesse al ministero dell'Ambiente. E così - per esempio - è uscito di scena l'impianto piemontese di Vercelli che - fanno sapere alla regione - è un vecchio impianto esistente che sarebbe assolutamente improduttivo e inquinante da riattivare, a meno di un costosissimo revamping. Tuttavia un impianto in Piemonte - secondo il governo - dovrà essere realizzato per soddisfare un potenziale di trattamento quantificato in 140mila tonnellate all'anno.
Stessa cosa anche in Veneto, dove l'impianto veronese di Ca' del Bue è sparito dall'ultimo aggiornamento degli impianti in stand by ma è come se rientrasse dalla finestra, per così dire, visto che la nuova versione del decreto ne prevede uno in territorio veneto press'a poco della stessa capacità (150mila tonnellate all'anno).
La regione Toscana è coinvolta pesantemente nel programma. La lista degli impianti autorizzati ma non in esercizio si riduce da tre siti a uno (l'impianto di Rufina, escono di scena quelli di Falascaia e Castelnuovo di Garfagnana) ma il governo insiste con la necessità di intervenire pesantemente con almeno due impianti dalla capacità di 150mila tonnellate annuo per una.
Alla Campania e alla Puglia viene chiesto un contributo notevole, con due impianti di capacità pari - rispettivamente a 300mila e 250mila tonnellate all'anno. In Puglia risulta ancora non operativo l'impianto di Massafra che però con le sue 100mila tonnellate all'anno è largamente insufficiente rispetto al fabbisogno.
In Campania, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo si parte da zero: nessun impianto risulta finora autorizzato, ma a questi territori viene chiesto di garantire una potenzialità di 890mila tonnellate all'anno in tutto.
Sblocca Italia: il testo coordinato del decreto-legge in Gazzetta Decreto Legge, testo coordinato 12/09/2014 n° 133, G.U. 11/11/2014
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.». (14A08767)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Capo I
Misure per la riapertura dei cantieri
Art. 1
Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale
1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A e' nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'incarico e' rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie, il Commissario rielabora i progetti anche gia' approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario puo' bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalita' stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonche' per la verifica della sicurezza e della regolarita' dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento delle suddette previsioni comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli - Bari puo' essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.
2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Resta altresi' ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli-Bari, nonche' quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumita', si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla meta'.
5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.
7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli -- Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il Commissario, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli
- Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.
Il rendiconto semestrale e' pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio e' attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli - Bari.
8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilita' interno, il Commissario e' autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina.
10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza e' scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016
- parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere emanato. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI e' finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la societa' RFI Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumita', e' concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilita' interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la societa' RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilita', alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri.
Il Piano e' redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed e' tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.
11-bis. Al fine di garantire la tempestivita' degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorita' di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorita' di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.
11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non puo' essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie ne' quando il piano di investimento risulta gia' approvato dalle competenti amministrazioni.
11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.
Art. 2
Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione
1. All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Il bando di gara puo' altresi' prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o nei casi piu' complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita' economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 175, comma 5-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 174».
4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole : «ne' agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia' dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse.
Art. 3
Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia
1. Per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014:
Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
Completamento sistema idrico Basento -- Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste -- Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorita' per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo
-- Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco -- Bergamo;
Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo -- Ventimiglia;
Completamento e ottimizzazione della Torino -- Milano con la viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi
-- AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria -- Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino;
tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno - Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88;
Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina»
sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S.
212 Fortorina; Continuita' interventi nuovo tunnel del Brennero;
Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lettera c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorita': a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis e' destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:
a) (Soppressa);
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilita' derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 -
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilita' e la cantierabilita' delle opere determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli -- San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto -- Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'hinterland.
d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano
- Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014; nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400», le somme di cui alla tabella
«Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa' ANAS Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti.
9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1o agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.
9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1°agosto 2014, che siano gia' state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto gia' previsto dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a uno o piu' capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.».
12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilita' stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.
12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
Art. 4
Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e' data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia' definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta'. Resta ferma la facolta', da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla meta'.
2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficolta' amministrative, e' data facolta' di avvalimento a scopo consulenziale -- acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilita' interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Programma Triennale delle opere pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014;
c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilita' devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale.
4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere.
4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n. 211,» sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».
5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territorial