Dionisi Interrogazione Ufficio Tecnico Comunale Isola Delle Femmine Dinieghi Carini Costruzioni Srl Altadonna Giuseppe Aiello Giuseppe Giambona Rita
Inoltre, ai fini della valutazione di cui
all’art. 143 co. 5 d.lgs. 267/00, si sottopone
all’attenzione la figura dell’arch.”Omissis”,
responsabile dell’Ufficio tecnico comunale
-settore LL.PP. e manutenzioni, gia’ responsabile
del settore urbanistica (fino al 22/3/2011).
IL PREFETTO
(Postiglione)
Anche le procedure
analizzate nel settore urbanistica e
territorio hanno evidenziato i caratteri di una sostanziale linea di
continuita' con le modalita' operative adottate dalle amministrazioni
succedutesi negli anni precedenti.
Significativo in tal senso si
e' rivelato l'esame di alcune concessioni
edilizie connotate da
favoritismi ed anomale cointeressenze. Al
riguardo giova sottolineare che il comune di Isola delle Femmine e'
sottoposto ad una serie di vincoli di
diversa natura, archeologici, idrogeologici e sismici, per cui ogni procedura
avrebbe dovuto essere piu' rigorosa e maggiormente rispettosa delle
varie normative di settore.
L'iter per l'approvazione del piano
regolatore generale, avviato dal comune verso la meta' degli anni '90, si
e' rilevato farraginoso e caratterizzato da un'estrema lentezza. Il Piano
e' stato adottato solo nell'agosto dell'anno
2007 nel corso del primo mandato
dell'attuale sindaco. La procedura volta all'approvazione definitiva del
nuovo strumento urbanistico, tuttavia, non puo' ritenersi ancora
conclusa. L'insieme di tali circostanze,
che hanno consentito all'ente di continuare ad avvalersi di
strumenti non adeguati alle esigenze del
territorio, si sono rivelate un utile
mezzo per agevolare gli interessi economici
di soggetti riconducibili ad ambienti controindicati.
Emblematica in tal
senso e' la vicenda relativa ad
una concessione edilizia per la realizzazione di tre ville unifamiliari,
rilasciata proprio in prossimita' della tornata elettorale
che ha visto nuovamente eletto l'attuale sindaco.
A seguito di un esposto, il locale comando
Carabinieri richiedeva al competente ufficio della Regione una verifica della
concessione in esame. Tale organo,
all'esito dell'accertamento esperito,
rappresentava che la concessione doveva ritenersi
illegittima per mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa di
settore.
Lo sviamento dell'attivita'
amministrativa e l'attitudine ad operare in violazione dei
principi di legalita' risulta evidente ove si consideri che
l'amministrazione comunale, pervicacemente, decideva di non
modificare in alcuna parte i contenuti
della suddetta concessione pur a fronte di un secondo intervento
della Regione che confermava l'illegittimita' del
provvedimento ed evidenziava la competenza del comune
all'annullamento dell'atto.
Tali illegalita'
procedurali sono risultate funzionali ad
assecondare interessi illegali in quanto
i beneficiari della concessione in argomento sono
stretti congiunti di un esponente di spicco della locale
famiglia mafiosa, di professione costruttore, che risulta aver avuto
partecipazioni societarie con soggetti colpiti da provvedimenti giudiziari
per associazione di tipo mafioso.
Ulteriori anomalie sono emerse dall'esame di
un'altra concessione edilizia per la mancanza
dei presupposti per il rilascio della concessione
stessa; l'indagine ispettiva ha inoltre
evidenziato la mancata riscossione,
da parte dell'ente, degli oneri di
urbanizzazione e dei costi di costruzione.
Tale procedura era stata avviata
sin dal 2001 dai precedenti proprietari del
fondo che, dopo una lunga e complessa
vicenda amministrativa, protrattasi per anni con
gli uffici comunali, vendevano l'area ad una ditta la
cui riconducibilita' ad ambienti controindicati era nota ai
competenti uffici comunali. Tale societa' solo dopo pochi mesi dalla
richiesta di voltura della pratica in esame otteneva
il rilascio del provvedimento richiesto.
Ulteriori aspetti emblematici
della complessiva vicenda sono rinvenibili nella circostanza
che, solo a seguito di un'operazione di polizia e del connesso arresto di
uno stretto congiunto del socio amministratore della
suddetta societa', il responsabile dell'ufficio tecnico comunale chiedeva
alla locale procura della Repubblica ed alla prefettura
di Palermo di conoscere se la societa' a cui favore era stata
rilasciata la concessione edilizia fosse
riconducibile all'esponente della criminalita' tratto in arresto.
La commissione d'indagine al riguardo ha
posto in evidenza, anche in questo caso, l'assenza
di controlli e verifiche da parte
dell'ente, atteso che elementi di controindicazione sulla societa' in argomento
erano gia' da tempo a disposizione del comune di
Isola delle Femmine in quanto la stessa prefettura
aveva in precedenza segnalato, in occasione di altra procedura, i
rapporti esistenti tra il soggetto tratto in arresto e la
famiglia titolare delle quote sociali a cui era stata
rilasciata la concessione edilizia.
Significativi elementi
di cointeressenze tra criminalita'
organizzata ed amministratori comunali emergono
altresi' dalla circostanza che alla
votazione di talune delibere concernenti
l'assetto urbanistico ha partecipato anche il consigliere
comunale che, poco tempo dopo la votazione delle
stesse, ha redatto in qualita' di tecnico incaricato dalla
societa' proprietaria dell'aera la relazione finale per
l'adeguamento del progetto di costruzione relativo alla
concessione in argomento.
Illegittimita' hanno caratterizzato anche
la complessa procedura, protrattasi per anni,concernente
il rilascio di una concessione per l'ampliamento di un esercizio
commerciale il cui titolare e' uno stretto
congiunto del locale capo mafia.
Come ampiamente
riportato nella relazione
redatta dalla commissione d'indagine, l'analisi del
complessivo iter istruttorio connesso al rilascio di tale
concessione, le diverse autorizzazioni nel tempo rilasciate, le
date delle protocollazioni e la tempistica per l'evasione delle
relative istruttorie hanno posto in rilievo una serie di anomalie
e irregolarita', fortemente indicative di uno
sviamento dell'attivita' amministrativa. L'organo
ispettivo ha evidenziato come il mancato rispetto degli
adempimenti previsti per legge e l'assenza di
un'attivita' di controllo, attivata solo a
seguito di esposti, si sono risolti in
favore degli interessi economici di ambienti mafiosi.
Roma, 5 novembre 2012
Il Ministro dell'interno: Cancellieri
Criminalita’ organizzata sul territorio
La cittadina di Isola delle Femmine, situata alle porte
di’ Palermo per chi proviene da Trapani e dall’aeroporto del capoluogo
siciliano, e’ nota per essere il luogo dove il 23 maggio 1992 persero la vita
il magistrato Giovanni FALCONE, sua moglie Francesca MORVILLO e
i tre agenti della scorta Vito SCHIFANI, Rocco DICILLO e Antonio
MONTINARO. L’eccidio, comunemente ricordato con l’espressione “strage di
Capaci” in quanto verificatosi nei pressi dello svincolo autostradale di quel
comune, in realta’ venne compiuto su un tratto
dell’autostrada A29 che ricade nel territorio del comune di Isola delle
Femmine.
I due comuni di Isola delle Femmine e Capaci, infatti,
sono ubicati sul tratto di costa nordoccidentale della Sicilia e
sono gli ultimi due comuni della provincia prima del
capoluogo, rispetto al quale, ormai, costituiscono una vera e
propria area sub-urbana. Si tratta di due cittadine
praticamente congiunte tra loro e
senza alcuna soluzione di continuita’ dei
rispettivi centri abitati, che storicamente
ricadono sotto il controllo del mandamento mafioso di’ Palermo San
Lorenzo - Tommaso Natale.
In epoca piu’ recente, il territorio di Isola delle Femmine
e Capaci e’ risultato indissolubilmente legato alla figura di
“Omissis” (nato ad Isola delle Femmine il”Omissis”),
elemento di spicco di Cosa nostra, attualmente detenuto.
Questi, gia’ in data 13 luglio 1984, era stato sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la
durata di anni tre nonche’ alla confisca della quota azionaria nella
“Omissis”, di cui si dira’ in seguito, riconducibile al noto boss “Omissis”.
Il 21 marzo 1985, la Corte d’Appello, in parziale riforma del
decreto del Tribunale, riduceva a due anni la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale.
La partecipazione di “Omissis” all’associazione mafiosa
Cosa Nostra e’ asseverata dalla sentenza di condanna ad anni 4 di
reclusione per 416 bis C.P., commi 1°, 3°, 4° e 6°, emessa dal G.U.P. di’
Palermo in data 20 dicembre 2000, divenuta irrevocabile il 7
ottobre 2003. Le motivazioni del predetto
provvedimento giudiziario certificano l’appartenenza
dell’indagato alla famiglia mafiosa di Isola delle
Femmine, territorio rientrante nel mandamento mafioso
di Tommaso Natale-San Lorenzo, diretto da “Omissis”.
In particolare, il giudice aveva
ritenuto provata l’appartenenza di
“Omissis” all’associazione mafiosa Cosa Nostra con
ruolo direttivonell’ambito della famiglia mafiosa di Capaci - Isola
delle Femmine, sulla base delle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia “Omissis” e “Omissis”.
“Omissis”, terminata la sottoposizione
alla sorveglianza speciale in
data 08 maggio 2010, veniva nuovamente
tratto in arresto il 13 dicembre 2010
nell’ambito dell’operazione “ADDIOPIZZO 5” in esecuzione di
ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare n.
11213/08 R.G.N.R. e 11998/08 R.G. C.I.P. emessa il 9 dicembre 2010 dal
Tribunale di Palermo, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.
Da tale data, “Omissis” e’ ancora detenuto in
regime di custodia cautelare, essendo gravemente indiziato di
reita’ in riferimento al delitto di direzione di associazione
mafiosa (art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI,
61 n. 6 c. p.) per
avere fatto parte dell’associazione
mafiosa “Cosa
Nostra”, promuovendone, organizzandone e dirigendone le
relative illecite attivita’, e per essersi, insieme a
“Omissis”, capo famiglia di “Omissis”, avvalso
della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di
assoggettamento ed omerta’ che ne
deriva, per commettere delitti contro la vita,
l’incolumita’ individuale, la liberta’ personale, il patrimonio,
per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o, comunque, il controllo di
attivita’ economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti
e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per
se’ e gli altri, per
intervenire sulle istituzioni e
la pubblica amministrazione.
Piu’ in particolare, “Omissis” e’ gravemente indiziato
di avere, a decorrere dal 21 dicembre 2000, diretto le famiglie
mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine e di avere
mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli
affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi,
con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata ( art. 99 commi 1 e 2
nr. 1 e 2; commi 3, 4 e 6).
Il grave ed univoco quadro indiziario a
carico del “Omissis” in ordine alla
attualita’ del suo
contributo all’interno dell’organizzazione
mafiosa promana dalle precise e convergenti
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia “Omissis”,
“Omissis”, “Omissis” e “Omissis”.
Accanto alla ‘presenza’ del citato
capo famiglia, nel contesto criminale che per anni ha
esercitato la sua influenza sul territorio nel quale ricade il Comune di
Isola delle Femmine emergono anche le figure di “Omissis”,
“Omissis” e “Omissis”.
“Omissis”, nato a Isola delle Femmine il “Omissis”e deceduto
in data “Omissis”, imprenditore, soprannominato “Faccia Macchiata”,
annovera stretti rapporti e interessi con il noto boss “Omissis” di Cinisi. Il
predetto, pregiudicato per rissa, e’
stato sottoposto alla sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza per anni due dal 14 gennaio
1985 al 13 gennaio 1987, applicata nei suoi confronti dalla
Corte d’Appello di Palermo con
provvedimento n. 382/1984 del 03.03.1986.
Le motivazioni di tale provvedimento delineano la
personalita’ e lo spessore criminale del “Omissis”, descritto quale
persona socialmente pericolosa che, unitamente ad altri
soggetti operanti in diversi settori imprenditoriali erano
sospettati di costituire strumento di reimpiego dei capitali
provento di attivita’ illegali di tipo mafioso riconducibili al gruppo
“Omissis” e in particolare a “Omissis”. Ed infatti, a
seguito di approfonditi accertamenti fiscali, il
Tribunale di Palermo, con decreto del 5 marzo
1984, ordinava il sequestro ai sensi dell’art. 2 ter della legge
31.05.1965 n. 575, di distinte quote sociali di
partecipazione del “Omissis”alla s.p.a.
“Omissis” con sede a Capaci, alla
s.r.l. Immobiliare “Omissis” (acronimo dei cognomi”Omissis”,
“Omissis, “Omissis”) con sede a Isola delle Femmine e alla s.r.l. “Omissis” con
sede a Palermo, nonche’ diimmobili di pertinenza del medesimo “Omissis”.
Avverso il menzionato decreto di
sottoposizione e confisca, i difensori del “Omissis”
proponevano ricorso in appello, chiedendo declaratoria
di non luogo a misura di’ prevenzione, la revoca della confisca
adottata e la riduzione al minimo della misura
personale. Anche nel corso del secondo grado di giudizio, il “Omissis”
e’ stato ritenuto socialmente pericoloso perche’
validamente indiziato di appartenenza ad associazione di tipo
mafioso, operante, tra l’altro, in Cinisi e zone limitrofe e facente capo
al noto esponente “Omissis” (fu “Omissis”, cl. “Omissis”), gia’ sottoposto al
soggiorno obbligato e arrestato in Spagna insieme a uno dei suoi figli,
su mandato di cattura internazionale, quale
imputato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis
c.p.) e altri gravi reati.
Tra gli elementi a fondamento del giudizio di
pericolosita’ sociale del “Omissis” rileva notevolmente la
sua qualita’ di socio della “s.p.a.
“Omissis”, nata dalla trasformazione
della “Omissis” costituita il 13 maggio 1974 dai fratelli
“Omissis”, noti trafficanti di stupefacenti. La “Omissis” con sede in Capaci’
aveva un oggetto molto vario come, ad esempio,
acquisto di terreni edificabili, realizzazione di
fabbricati, assunzione di appalti pubblici
e privati, gestione di alberghi, bar, ristoranti, impianti sportivi
e stabilimenti balneari.
Si rileva, inoltre, che la s.p.a. “Omissis” annoverava
tra i suoi soci oltre a “Omissis”, anche altri
notissimi esponenti di Cosa Nostra: “Omissis”,
fratello di “Omissis” e i figli di quest’ultimo “Omissis”,
“Omissis” “Omissis” marito di “Omissis”,
“Omissis” di Omissis”, “Omissis “e “Omissis”. Dunque, le modalita’ di
costituzione della s.p.a. “Omissis”, i cui erano
soggetti tutti considerati caratterizzati da pericolosita’ sociale,
costituirono validi indizi per qualificare come mafiosa la suddetta
societa’, essendo evidente che la stessa era stata costituita da
esponenti del gruppo “Omissis” con la chiara finalita’ di
reimpiego e riciclaggio degli ingenti capitali,
conseguiti attraverso il lucroso traffico internazionale degli
stupefacenti. In tale contesto, la partecipazione di “Omissis” alla
“Omissis s.p.a.” si era rivelata indicativa del comune interesse che doveva
certamente legarlo ai “Omissis”, e cioe’ la cosiddetta
“affectio” caratteristica delle associazioni di tipo mafioso.
“Omissis”, nato a Torretta il “Omissis”, e’ un
altro elemento di spicco della famiglia mafiosa di Isola delle
Femmine che, oltre ad annoverare precedenti penali per
estorsione aggravata dalle modalita’ di tipo mafioso, sembra
avere contribuito a condizionare in
particolar modo l’operato dell’Amministrazione Comunale
di Isola delle Femmine.
Questi, come “Omissis”, veniva tratto in arresto il 13
dicembre 2010 nell’ambito dell’operazione “ADDIOPIZZO 5” in
esecuzione di ordinanza di applicazione della misura coercitiva della
custodia cautelare n. 11213/08 R.G.N.R. e 11998/08 R.G. G.I.P.
emessa il 9 dicembre 2010 dal Tribunale di
Palermo, Sezione del Giudice per le
Indagini Preliminari, essendo gravemente indiziato di reita’ in riferimento al
delitto di estorsione aggravata da modalita’ mafiosa (delitto p. e p. dagli
artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203) per essersi
- in concorso con i piu’ noti “Omissis” ed
altri - con piu’ azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, mediante
minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza
all’associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtu’ della forza derivante
dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione,
procurati un ingiusto profitto,
costringendo l’imprenditore “Omissis”,
amministratore unico della “Omissis” e C. S.n.c., a versare, in piu’
soluzioni, ventimila euro, in relazione ai lavori di costruzione di
una scuola materna che lo “Omissis”stava effettuando nel
Comune di Cinisi e costringendo il medesimo
imprenditore a cedere in sub appalto parte
dei lavori alle ditte di “Omissis”,
“Omissis”,”Omissis” e “Omissis”. Nella vicenda, “Omissis” aveva svolto il ruolo
di esecutore delle richieste estorsive e di esattore della somma di
denaro, mentre i piu’ noti “Omissis” e
“Omissis” agivano come mandanti delle pretese estorsive.
Con sentenza n. 736/12 emessa in data 15 giugno 2012, il
Tribunale di Palermo - Giudice dell’Udienza Preliminare condannava
“Omissis” alla pena di anni sei di reclusione ed euro mille di multa
per estorsione aggravata e continuata in concorso.
Con medesima sentenza, il G.U.P. di Palermo condannava “Omissis”
alla pena di anni dieci di reclusione e alla multa di euro quattromila per lo
stesso reato.
“Omissis”, nato a Isola delle Femmine (PA) il “Omissis”, risulta
gia’ sottoposto, in data 28 dicembre 1984, alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale di PS. per la durata di tre
anni. La sua pericolosita’ sociale si evidenzia anche avuto riguardo ai
legami di frequentazione intrattenuti con “Omissis”, il predetto
“Omissis”, ed altri esponenti di calibro della criminalita’
organizzata - tutti colpiti da provvedimenti giudiziari per
associazione di tipo mafioso. Il predetto “Omissis” inoltre risulta avere
partecipato alle societa’ prima citate, riferibili al clan dei
“Omissis”, quali la “Omissis s.p.a.” e la “Immobiliare
Omissis”, costituita unitamente a “Omissis” e a “Omissis”, suo cognato
avendo lo stesso “Omissis” sposato la sorella di
questi “Omissis”.
“Omissis”, inoltre, risulta avere partecipato - il 4 dicembre
2002 - ai funerali di “Omissis” classe “Omissis”, madre del
capo famiglia “Omissis, unitamente a “Omissis”.
In sostanza, e’ stato rilevato che talune distorsioni poste in
essere
a favore di soggetti vicini alla locale famiglia mafiosa hanno
radici nell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco “Omissis” e si sono
replicate anche dopo l’elezione del Sindaco “Omissis”: e’ il caso, ad esempio,
delle concessioni edilizie rilasciate nei
confronti del titolare del “Bar “Omissis”di
“Omissis”, nipote del capo mafia locale, di cui si
dira’ in seguito.
In tale contesto, tutte le
iniziative per la diffusione della legalita’
intraprese dall’amministrazione “Omissis” appaiono come
mere “operazioni di facciata”, tenuto conto che i vari
settori del Comune si sono rivelati soggetti a gravi forme di
condizionamento e che l’ente ha aderito al protocollo di legalita’ “Carlo
Alberto Dalla Chiesa”, per la prevenzione del pericolo di
infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche solo il 27 febbraio
scorso, con deliberazione di Giunta n. 21.
I collegamenti dell’apparato burocratico comunale con la
criminalita’ organizzata Anche tra i dipendenti comunali, ai vari livelli, alla
stessa stregua di quanto evidenziato per /a compagine politica
(di maggioranza e d’opposizione), si riscontrano
soggetti che, per parentele e
frequentazioni o legami d’interesse, sono esposti ai condizionamenti
provenienti da esponenti od altri
soggetti, direttamente o indirettamente soggiacenti
alla influente consorteria isolana. E’ emerso, altresi’, che i dipendenti
comunali sono tutti stabilmente inseriti nella pianta organica dell’ente,
avendo il Comune gia’ da tempo provveduto alla
stabilizzazione di tutti i rapporti di lavoro precario (ex
contrattisti, ex ISU, ....), diversamente da
quanto posto in essere dalla stragrande maggioranza delle
amministrazioni locali dell’isola, che ancora oggi si trovano a
gestire un numero enorme di lavoratori precari (sarebbero
circa 22.000) con oneri a carico del bilancio della
Regione Siciliana.
“Omissis”, impiegata presso il I settore 6° servizio
“Protocollo - Albo Pretorio” in qualita’ di applicata
esecutiva, e’ cognata del capo famiglia
“Omissis”, avendo sposato l’ingegnere “Omissis”,
fratello della moglie di questi, “Omissis”.
La “Omissis” e’ stata stabilizzata dalla posizione di
precariato il 1° novembre 2003, quando Sindaco era “Omissis” e
“Omissis” era Vice Sindaco.
Il predetto “Omissis”, da parte sua, ha
ricoperto la carica di Assessore all’urbanistica e
all’edilizia privata del comune di Isola delle Femmine dal 13 giugno
1999 al 12 ottobre 1999 (data delle
dimissioni per motivi personali,
verosimilmente riconducibili all’arresto, il 28 luglio 1999, del
cognato “Omissis” nell’ambito della cosiddetta operazione
“San Lorenzo 2”).
All’epoca, a capo dell’Amministrazione c’era il Sindaco
“Omissis”. Nella precedente amministrazione, guidata sempre dal
Sindaco “Omissis” (dal 1994 al 1999) aveva ricoperto il
medesimo incarico di Assessore, cori delega a lavori pubblici e
patrimonio civile.
“Omissis”, impiegato presso il I
settore “Amministrativo” - 2° servizio “Anagrafe
-Elettorale - Censimenti” in
qualita’ di specialista dell’attivita’ amministrativa, e’
cugino acquisito del capo famiglia “Omissis”, in quanto cugino
della moglie di questi. Il rapporto di parentela deriva dal fatto
che il padre di “Omissis”, “Omissis” (cl. “Omissis”) e’
fratello di “Omissis” (cl. “Omissis”), padre di “Omissis”.
L’architetto “Omissis”, responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale - III settore urbanistica fino al 22 marzo 2011,
data in cui si e’ dimesso dall’incarico ed e’ stato
sostituito dall’ing. “Omissis”, e’ l’attuale Capo del V Settore
“Tecnico - Manutentivo”. Lo stesso, assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato e parziale dal 1° maggio 2002
successivamente prorogato, e’ stato stabilizzato dalla
posizione di precariato con la trasformazione del rapporto di lavoroa
tempo pieno ed indeterminato dal 16/11/2005. L’arch. “Omissis” e’ nipote
di “Omissis” deceduto il 10 agosto 2007, legato da vincoli di parentela
alla famiglia mafiosa dei “Omissis” di Palermo.
Alcuni beni immobili appartenenti al
“Omissis”, in esecuzione di provvedimento emesso dal
Tribunale di Palermo - Ufficio Misure di Prevenzione,
nel 2009 sono stati oggetto di
sequestro, poiche’ riconducibili alle famiglie mafiose “Omissis” e
“Omissis” di Palermo. Come gia’ detto, “Omissis”,
impiegata presso il II settore
“Economico-Finanziario” - 2° servizio “patrimonio - provveditorato -
economato - servizi in convenzione” in
qualita’ di applicato esecutivo, attualmente in servizio
presso la Polizia Municipale quale ausiliario del traffico, e’ sorella dell’ex
Sindaco “Omissis” ed e’ stata stabilizzata in data 1° novembre
2003, quando quest’ultimo era Sindaco di Isola delle Femmine mentre
“Omissis” era Vice Sindaco. “Omissis”, impiegato presso il
I settore “Amministrativo” - 4°. servizio “relazioni
con il pubblico - comunicazione pubblica -
ufficio notifiche”, e’ cognato dell’ex Sindaco “Omissis”. Il rapporto di
parentela deriva dal fatto che il “Omissis” ha sposato “Omissis”, sorella
di “Omissis” e di “Omissis”. Anche lui e’ stato stabilizzato in data 1°
novembre 2003 quando “Omissis” era Sindaco e “Omissis” era Vice Sindaco.
URBANISTICA, TUTELA DEL TERRITORIO E DISCIPLINA EDIFICATORIA:
LE CONCESSIONI EDILIZIE
Gli strumenti urbanistici
Il Comune di Isola delle Femmine e’
sottoposto ad una serie di vincoli di diversa natura ed
intensita’, imposti nel corso del tempo a tutela dei vari elementi che
caratterizzano i diversi ambiti del territorio
comunale, che disciplinano e condizionano
[’attivita’ degli uffici comunali
volta al controllo delle
attivita’ edificatorie.
Sotto tale profilo, emerge quanto segue:
vincolo paesaggistico su
tutto il territorio comunale, apposto con Decreto dell’Assessore
regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della P.I. n.151 del
30/1/1989, ai sensi della legge n.1497 del 1939;
vincolo archeologico, apposto
ai sensi della legge n.1089 del 1939 per ‘Isola di
Fuori’, sulla quale insiste pure una
Riserva Naturale Orientata;
vincolo idrogeologico, ai
sensi del R.D. 3267 del 1923;
vincolo sismico di 2°
categoria, ai sensi della L. 64/1974, apposto con
D. M. Lavori Pubblici del 23/9/19891;
vincolo di inedificabilita’
sulla fascia costiera entro i 150 metri dalla linea della battigia - ex art.15
legge regionale 76/1978;
vincolo di inedificabilita’
sulla fascia di rispetto del demanio marittimo, ferroviario, stradale
(S.S. 113), autostradale (A19) e cimiteriale (50 metri).
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Isola delle
Femmine venne approvato con Decreto Assessoriale n.83
del 1977. Contestualmente vennero emanate le relative Norme
di Attuazione, approvate con il medesimo D.A.
n.83/1977, per le zone B, D ed E, mentre per le zone
precedentemente stralciate intervenne il successivo D.A. n.121/1983.
Per ultimo intervenne il Regolamento Edilizio, adottato con delibera del
Consiglio Comunale n.20 del 29 gennaio 1982, e quindi la Variante per la Fascia
Litoranea, adottata con D.A. Territorio e Ambiente n.
585/1991. Con il citato Decreto assessoriale 121/1983, in
particolare, venne approvata la perimetrazione relativa alle zone
‘C’ (aree destinate all’espansione residenziale attraverso la
realizzazione di piani di lottizzazione) da
sottoporre a pianificazione urbanistica
di dettaglio attraverso la redazione di un piano particolareggiato.
Detto piano, adottato con successive
deliberazioni del Consiglio Comunale n.87 del 7 marzo 1991 e n.88
del 14 marzo 1991, ottenne i relativi visti di legittimita’
da parte del competente organo di
controllo (all’epoca Commissione
Provinciale di Controllo) rispettivamente
con decisioni in data 14/05/1992 e
8/05/1992.
Trascorsi dieci anni da quest’ultima data, il piano
particolareggiato in questione e’ scaduto, ai sensi dell’art.16 della
L.1150/1942. Verso la meta’ degli anni ‘90, il Comune
di Isola delle Femmine avvio’ l’iter per la redazione
di un nuovo Piano regolatore, che tenesse in
considerazione le novita’ nel frattempo introdotte nella normativa
in materia di governo del territorio. Dopo una serie di
studi, realizzati in esito a specifici incarichi di
progettazione conferiti a professionisti esterni e scambi di
corrispondenza con i competenti uffici dell’Assessorato regionale
Territorio e Ambiente, si’ giunse cosi’ alla deliberazione di C.C.
n.47 del 12 agosto 2003, con la quale venne approvato
lo schema di massima del PRG con
emendamenti.
Con nota assunta al protocollo comunale al
n.537 dell’Il gennaio 2006, l’Ufficio del Genio Civile di Palermo
trasmetteva al Comune gli elaborati del PRG completi del parere
favorevole di compatibilita’ geomorfologica, espresso ai sensi
dell’art.13 L.64/1974.
Finalmente, pertanto, il nuovo PRG veniva adottato con
deliberazione di CC. n.33 dell’1 agosto 2007.
L’iter per la approvazione
definitiva del nuovo strumento urbanistico,
tuttavia, non si e’ ancora concluso, avendo
subito diverse battute d’arresto, solo in parte
dovute ai ripetuti interventi normativi nella materia,
che hanno offerto agli uffici comunali la possibilita’
di continuare ad operare sulla base di
strumenti urbanistici oramai obsoleti e
privi di sostanziale efficacia.
Alla luce di queste premesse,
la Commissione d’indagine ha focalizzato
l’attenzione su alcune pratiche di rilascio di titoli
abilitativi alla trasformazione
edilizia, concessioni, gia’ individuate dalle Forze
dell’Ordine in esito alle prime indagini, avviate sulla
scorta di esposti presentati dal gruppo consiliare di minoranza
e che, riguardando esponenti o soggetti
piu’ o meno direttamente legati ad
esponenti della criminalita’ organizzata operante ad Isola
delle Femmine, rivelano in modo chiaro la capacita’ della famiglia mafiosa di
infiltrarsi in un ganglio essenziale della vita dell’ente,
qual e’ quello del governo dei
territorio e dell’esercizio dell’attivita’ edificatoria, allo scopo
di piegare a proprio favore le rigide procedure dettate
in questa materia dal legislatore nazionale e regionale.
La concessione edilizia n. “Omissis” /2009 - “Omissis”
In data “Omissis” - un mese prima delle elezioni - alla
ditta edile “Omissis” veniva rilasciata dal Comune di Isola
delle Femmine una concessione edilizia per la realizzazione di 3
ville unifamiliari su due livelli.
A seguito di un esposto datato 14.05.2009, presentato
da “Omissis”, coordinatore del gruppo consiliare “Rinascita
Isolana”, la Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine richiedeva
un accertamento sulla legittimita’ amministrativa
della concessione al Dipartimento
Urbanistica della Regione.
L’ente rappresentava che “la
concessione in argomento sarebbe da
ritenere illegittima”
e che la stessa non poteva essere
concessa perche’ mancavano due presupposti: “la configurabilita’ di
un lotto intercluso ed un processo di urbanizzazione gia’
realizzato... non suscettibile di ulteriori suddivisioni...”. Avverso
tali motivazioni, sia il Comune di Isola delle Femmine che la ditta
“Omissis”, hanno presentato controdeduzioni,
chiedendo l’archiviazione della
contestazione di legittimita’ della
concessione edilizia. Il
Dipartimento ha confermato l’illegittimita’ deI provvedimento
pur non ravvisando un grave danno urbanistico (essendo l’intervento
comunque inserito in un contesto gia’ ampiamente
urbanizzato), e rinviando l’eventuale annullamento dell’atto
alla competenza comunale. Nelle more del
provvedimento, gli immobili sono stati
realizzati e attualmente sono in vendita.
A seguito della decisione del
Dipartimento regionale, la giunta comunale in data 24.05.2011
deliberava di non modificare in alcun modo quanto in
precedenza concesso a favore delle “Omissis”. La vicenda
e’ stata riepilogata nell’informativa redatta
dalla Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine inoltrata il
21.05.2009 alla Procura della Repubblica di
Palermo che ha instaurato un procedimento
penale. Detto procedimento e’ stato
definito con l’archiviazione in quanto dall’esame degli atti sono
emersi elementi che, ancorche’ stigmatizzabili sotto il
profilo della regolarita’ amministrativa, sono
penalmente irrilevanti. In particolare, la vicenda ha
ad oggetto la corretta interpretazione della definizione di “lotto
intercluso”.
Le irregolarita’ evidenziate nel corso
dell’accesso e descritte analiticamente nell’allegata relazione
della Commissione d’indagine, hanno fatto emergere
- anche con riferimento alla concessione edilizia
de quo - significativi sviamenti dal corretto funzionamento dell’apparto
burocratico dell’ente, con notevoli vantaggi economici a favore di imprese
riconducibili alla criminalita’ organizzata. In particolare, il Comune ha
rilasciato una concessione edilizia in assenza dei presupposti di
legge ed ha consentito che la societa’ “Omissis” non
rispettasse la tempistica relativa ai versamenti da
effettuare per gli oneri di urbanizzazione.
La gravita’ delle condotte dell’Ente appare ancora piu’ evidente
alla luce degli elementi di controindicazione del soggetto
beneficiario della concessione in argomento: la “Omissis”, con sede in Isola
delle Femmine, via “Omissis”.
I soci - amministratori sorto le tre sorelle “Omissis”, ovvero:
Omissis”, nata ad Isola
delle Femmine il “Omissis”;
Omissis”, nata ad Isola
delle Femmine il “Omissis”;
Omissis”, nata ad Isola
delle Femmine il “Omissis”;
Le menzionate sorelle “Omissis” risultano essere figlie di
“Omissis”, nato ad Isola delle Femmine il “Omissis”,
ivi residente in Via “Omissis”, di
professione costruttore e cognato di
“Omissis” cl.”Ornissis”. Su tali soggetti e sulle rispettive
vicende, che ne hanno fatto dei personaggi di spicco nel panorama
della criminalita’ organizzata di Isola delle Femmine,
si e’ gia’ approfonditamente riferito in precedenza.
La concessione edilizia n. “Omissis”/2010 –
“Omissis” Il “Omissis” il Comune di Isola
delle Femmine ha rilasciato la concessione edilizia
n. “Omissis” per la realizzazione di
un fabbricato per civile abitazione su tre livelli fuori terra a favore
della societa’ “Omissis”, socio amministratore
“Omissis”, (classe “Omissis”).
La concessione era stata richiesta
sin dal 2001 da parte dei precedenti proprietari
del fondo - “Omissis”, “Omissis”, “Omissis”e “Omissis”, i quali
dopo un lunga e complessa vicenda amministrativa protrattasi
per anni, caratterizzata da un fitto
scambio di corrispondenza e dalla
instaurazione di contenzioso dinanzi al giudice
ordinario ed amministrativo ed
intrecciatasi con Ii procedimento di
adozione del nuovo piano regolatore del
Comune avvenuta nel 2007, il 7 aprile 2009 vendevano l’area interessata alla
ditta “Omissis”.
Da quella data la ditta citata subentra nei rapporti con il
Comune di Isola delle Femmine nel procedimento di rilascio
della concessione edilizia, che viene rilasciata alla ditta “Omissis”,
dopo soli cinque mesi dalla richiesta di voltura della pratica edilizia,
presentata il 14.08.2009.
Il socio-amministratore della
ditta concessionaria, “Omissis”, (classe”Omissis”) e’
figlio di “Omissis”, e nipote di “Omissis”„ i quali, come
prima riferito, si sono resi rispettivamente protagonisti delle seguenti
vicende giudiziarie:
“Omissis”,
pluripregiudicato, e’ stato colpito nel
1998 da ordinanza di custodia cautelare per associazione
di tipo mafioso, arrestato dopo un breve periodo di latitanza;
“Omissis”, e’ stato
tratto in arresto il 13 dicembre 2010
perche’ coinvolto nell’operazione denominata “Addio Pizzo 5” quale indagato
per reati associativi di’ tipo mafioso
ed e’ stato recentemente condannato.
Il 22.05.2010 “Omissis”, presentava alla
Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine un
esposto nel quale venivano rappresentate presunte
irregolarita’ nel rilascio della concessione edilizia
in argomento, posto che, secondo l’esponente, il
provvedimento doveva essere rilasciato previa
lottizzazione dell’area e non mediante concessione
diretta, oltre al fatto che non e’ consentito il rilascio di concessioni
edilizie su lotti interclusi o residui
in Zone Territoriali Omogenee “B” e “C” in presenza
di Piani Regolatori Generali con vincoli scaduti.
L’esposto veniva prontamente inoltrato
anche alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Palermo che
instaurava un procedimento penale. Nella circostanza, la
Stazione Carabinieri di Isola delle
Femmine richiedeva l’intervento
ispettivo del Dipartimento Urbanistica che, ad oggi, non si e’
ancora espresso. A seguito dell’operazione di polizia “Addio Pizzo 5” e
del connesso arresto del “Omissis”, il Comune di Isola delle Femmine,
con lettera a firma del responsabile dell’UTC - settore
tecnico e manutenzioni arch. “Omissis”, richiedeva:
alla Procura della
Repubblica di Palermo di conoscere se la citata
societa’ fosse connessa o riconducibile al “Omissis”,;
alla Prefettura di
Palermo di conoscere eventuali gradi di parentela
o affinita’ dei soci della “Omissis”, con personaggi legati alla malavita, al
fine di revocare in autotutela la
concessione edilizia n. “Omissis”/ 2010, indicando quali soci
di quest’ultima, con relativa anagrafica, il
“Omissis”, (classe Omissis), il “Omissis”,
(classe Omissis) ed il “Omissis”.
Sul punto si evidenzia che, con riferimento ai rapporti
esistenti tra il “Omissis”, - tratto in arresto nell’operazione ADDIO PIZZO 5
- ed i “Omissis”, soci della “Omissis”,
l’Arch. “Omissis”, aveva a disposizione, gia’ dal marzo 2009,
una nota informativa riservata, inviata dalla Prefettura di
Palermo dietro sua esplicita richiesta in occasione di altro procedimento del
suo stesso ufficio (vds supra ‘Lavori di collegamento
del sistema fognario al depuratore ASI di Carini) nella
quale venivano riportate sia le relative parentele sia i
conclamati elementi di pericolosita’ in
capo alla famiglia “Omissis”,
Non e’ comprensibile, quindi, il motivo per
cui l’Arch. “Omissis” abbia, in
prima istanza, rilasciato
la concessione e, successivamente, non
abbia proceduto alla revoca in autotutela del suddetto
provvedimento, cosi come prospettato dallo stesso
nella comunicazione inoltrata a Procura della
Repubblica di Palermo e Comando CC di Isola delle
Femmine.
Non risulta, infatti, che la concessione
edilizia in esame sia stata mai revocata. Nei fatti, l’esame di tale pratica ha
fatto emergere:
sviamento dal dettato
normativo in merito ai presupposti per il rilascio della concessione;
mancata
percezione, da parte dell’ente, degli
oneri di urbanizzazione (che, per legge, pur
potendo essere rateizzati su richiesta dell’interessato,
devono essere comunque corrisposti prima del rilascio della concessione);
mancato introito,
sempre da parte dell’ente, dei costi di
costruzione, determinati all’atto del rilascio della concessione (la
normativa prevede che siano corrisposti in corso
d’opera con le modalita’ e le garanzie richieste
dall’amministrazione);
mancato accertamento
da parte del Comune della stipula di
polizze fideiussorie poste a garanzia delle
obbligazioni della societa’ dei “Omissis”;
mancanza di volonta’
dell’ente di annullare il provvedimento concessorio in
autotutela, anche alla luce delle criticita’ e delle contraddizioni
emerse nel corso dell’istruttoria.
Piu’ in particolare, con riferimento allo
strumento urbanistico vigente al momento del rilascio della concessione
e con riferimento alla zona oggetto
dell’edificazione, sono emerse le seguenti
anomalie:
premesso che l’edificazione
in argomento ricade in una zona definita
area B, una volta individuata
l’esatta ubicazione dell’immobile, e’ stato analizzato lo
strumento urbanistico vigente alla data di rilascio della
concessione edilizia (“Omissis”), nei confronti della
“Omissis”, poi divenuta “Omissis”, (a seguito di una discutibile ed
antieconomica operazione di cessione di quote da parte dei “Omissis”, alla
predetta societa’ composta anche dall’ex socio, “Omissis”, posta in
essere nel marzo 2011, verosimilmente dopo che la situazione personale e familiare
dei “Omissis”, era stata complicata dagli arresti di ‘Addio Pizzo 5’);
lo strumento urbanistico
vigente all’epoca dei fatti e’ stato identificato
nel P.R.G. di cui alla Delibera di
C.C. 33 del 01.08.2007, con l’approvazione, in
successive sedute di consiglio comunale, delle osservazioni
presentate nel tempo dalla cittadinanza;
con riferimento
all’approvazione di detta Delibera e della D.C.C.
36 del 23.09.2008, e’ stato evidenziato che
le decisioni vengono approvate con la partecipazione
al voto del Consigliere “Omissis”. Si rammenta che il citato
Consigliere “Omissis” sara’ il tecnico incaricato da “Omissis”,
proponente degli emendamenti e delle osservazioni, per la
redazione finale e per l’adeguamento del progetto
in trattazione, presentato in data 26.11.2008, ovvero due
mesi dopo l’approvazione della delibera n. “Omissis”. Considerato che
all’interno del fascicolo non
e’ stata rinvenuta idonea documentazione,
non e’ possibile stabilire se, a quella data, il
citato Geom. e Consigliere “Omissis”avesse gia’ ricevuto l’incarico
per la progettazione del costruendo
edificio, ponendolo nella condizione di conflitto
d’interessi, in violazione dell’art. 176 della L.R.
16/63, comma 1. E’ interessante notare, altresi’,
che l’osservazione 6911 del 27.05.2008 e’ stata sottoscritta
anche da “Omissis”, smg, gia’ socio dei “Omissis”, (la
societa’ “Omissis”, viene costituita il 13.02.2008) e futuro proprietario,
attraverso la suddetta societa’ (il terreno verra’ acquisito
in data 07.04.2009) del lotto di terreno oggetto della menzionata
osservazione. Infine, giova qui ribadire i
collegamenti della “Omissis” - beneficiario
iniziale della concessione n. “Omissis”, -
con la criminalita’ di tipo mafioso.
Nello specifico si richiama l’attenzione sulla
circostanza che la predetta societa’, costituita nel
2008, ha come soci “Omissis”, (classe “Omissis”) e
“Omissis”, (classe “Omissis”), rispettivamente figlio e
padre di “Omissis”„ nonche’ “Omissis”;
risultanze di attivita’ investigative hanno consentito di accertare
inoltre che tra le maestranze impiegate nella societa’
risulta anche lo stesso”Omissis”. Tale circostanza
rende di tutta evidenza l’inserimento della ditta
stessa in un contesto inconfutabilmente contiguo alla
criminalita’ organizzata di tipo mafioso e genera il forte sospetto
che il predetto svolga la sua influenza sfruttando le amicizie ed il sostegno
della mafia per agevolare l’attivita’ imprenditoriale del
padre. Infatti, appare evidente la circostanza
che la Ditta in argomento e’ frutto di scelte gestionali
dovute alla necessita’ di mantenere il patrimonio nella
sostanziale disponibilita’ di familiari raggiunti da provvedimenti giudiziari
per fatti di mafia, attribuendo “fittiziamente” la esclusiva
e formale proprieta’ a congiunti incensurati.
La concessione edilizia in sanatoria n.
“Omissis” del “Omissis”, “Omissis” Nel dettaglio, e’
stata sottoposta ad analisi la documentazione
rinvenuta nel fascicolo relativo a “Opere eseguite in
difformita’ della licenza edilizia n. 45 del “omissis”per la realizzazione di
un fabbricato in contrada”omissis”, composto da tre
elevazioni fuori terra (piano terra, primo e secondo), volume
totale mc. 3.780,31”,
istante “Omissis”, beneficiari “Omissis” e “Omissis” (figli ed eredi
dell’istante).
Con Attestato di Concessione Edilizia in
sanatoria assentita n. “Omissis”, il Responsabile del III settore
U.T.C. del Comune di Isola delle Femmine, Architetto
“Omissis”, attestava che dovevano
intendersi assentite favorevolmente le istanze
di concessione edilizia in sanatoria ex 1.47/85, presentate dalla
sig.ra “Omissis”, ormai deceduta giusta denuncia di successione n.
“Omissis”, ed alla quale succedono, nella qualita’ di unici eredi
i figli “Omissis” e “Omissis”, per le
opere eseguite in difformita’ della licenza
edilizia n. “Omissis” del”Omissis”, per la
realizzazione di un fabbricato in contrada “Omissis” .
La licenza edilizia n. “Omissis”
del “omissis” si riferiva al progetto per
la costruzione di un complesso
alberghiero nel “Omissis”, in ordine al quale
peraltro la C.E.C. aveva imposto prescrizioni riferite
alla zona (che non prevedeva tale tipo di
insediamento) ed alla cubatura degli immobili.
Sin dalle prime fasi la realizzazione del progetto aveva
dato luogo ad una serie di irregolarita’, contestate con piu’ o
meno decisione dagli uffici comunali, che per la difformita’ delle
opere realizzate rispetto a quanto previsto nel
progetto era stata oggetto, tra l’altro, di
contravvenzione elevata dalla Stazione Carabinieri di
Isola delle Femmine con verbale datato 21.02.1983
per violazione della legge n. 1150 del 1942, e sulla quale, infine,
nel “omissis”si era innestata la richiesta di sanatoria, ai sensi della
legge 47 del 1985.
In proposito, negli atti clell’UTC e’
stato anche riscontrato un atto
di notorieta’, risalente al
10.02.1981, concernente l’avvenuta eliminazione
di irregolarita’ costruttive rispetto al
progetto originario, formalizzato al Comune in
presenza del Sindaco pro tempore “Omissis” ed al Segretario
comunale, che veniva sottoscritto dalla titolare della concessione
edilizia, “Omissis”, unitamente ad altri testimoni, tra i quali
spicca il gia’ noto “Omissis”.
Per meglio comprendere le illegalita’ perpetrate
dall’Amministrazione comunale nel procedimento in
esame, non puo’ farsi a meno di richiamare
talune fasi salienti della procedura, assai
piu’ in dettaglio descritte nella relazione presentata
dalla Commissione d’indagine, e che di seguito si riportano:
Alla data dell’01.10.1990,
si riscontra la consegna di una ricevuta di
versamento della seconda rata della oblazione per
la richiesta sanatoria; cio’ testimonia che, pur
essendo trascorsi alcuni anni, la “Omissis” non aveva
provveduto ad effettuare ilversamento dell’intero
importo entro il termine stabilito del
30.09.1986;
Con corrispondenza del 17
gennaio 1992, indirizzata al Comune di Isola delle Femmine e, per
conoscenza, alla sig.ra “Omissis”, la Soprintendenza
Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia rilevava
che, con riferimento alla richiesta di
nulla osta in sanatoria per la costruzione del fabbricato
sito “omissis” istanza deromissis”, opere
realizzate in difformita’ alla concessione
edilizia n.”omissis” e successive varianti
-, agli atti di quell’ufficio, non
risultava il rilascio del preventivo nulla-osta;
Con una nota indirizzata dal
Comune alla signora “Omissis”, il 22.09.1997, mentre
si comunicava che “trattandosi di un’opera
realizzata in difformita’ ad una licenza
edilizia, il calcolo dell’oblazione e’ da
ritenersi esatto, poiche’ la
tipologia dell’abuso e’ riferita al punto 3 del modello “A” allegato alla legge
47/85”, e che “ l’opera, essendo stata realizzata prima dell’entrata in
vigore della L.R. 71 del 27.12.1978, non e’ soggetta al pagamento degli
oneri concessori calcolati con le modalita’ dettate dalla L. 10 del
28.01.1977”, contemporaneamente si evidenziava
altresi’ che “all’interno del fascicolo non vengono rinvenuti parte
dei documenti di cui all’art. 23 della L. 47/85 ( certificato di
idoneita’ Statica, Il Nulla Osta della Soprintendenza
ai BaCC.AA.). Si trasmetteva pertanto in allegato, la
diffida con la quale si richiedevano i
documenti di’ cui sopra. Nell’allegato alla
citata nota, si specificava che “trascorsi
infruttuosamente i termini previsti dalla normativa vigente, sara’
applicata la disposizione prevista dal comma 1 dell’art. 40 della
Legge 28 Febbraio 1985 n. 47” (cioe’ il pagamento di
una somma pari al doppio dell’oblazione);
Nella stessa nota, ancora,
non veniva fatto alcun riferimento ai versamenti da oblazione ancora da
effettuarsi ne’ ad una eventuale regolarizzazione di quelli
gia’ effettuati perche’ non congrui in relazione al “quantum”
effettivamente dovuto. E neanche all’interno del fascicolo preso in
esame e’ stato rinvenuto alcun documento che comprovi l’adozione
da parte dell’amministrazione comunale di un
provvedimento sanzionatorio, ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dal citato art. 40, comma 1 della L. 47/85. Per di
piu’ non e’ dato sapere neppure se la diffida allegata alla nota stessa,
priva di protocollo e data e priva della firma del Sindaco
pro tempore, “Omissis”, sia stata o meno spedita alla “Omissis” nella
forma della raccomandata con ricevuta di’ ritorno, cosi’ come si evince
dall’atto stesso;
Ancora, con nota del
31.05.1999, il Comune, facendo seguito alla nota della Soprintendenza
ai 13B.CC.AA. recante prot. 13776 del 30.12.1991
(dopo ben 7 anni), comunicava a quell’Ufficio
che il fabbricato in parola era da ritenersi privo del nulla
osta di cui all’art. 7 della L. 1497/39, specificando,
altresi’, che “per le ulteriori richieste si fa
presente che a causa di un incendio avvenuto
nel mese di novembre dell’anno 1979, non e’ stato possibile rinvenire la
pratica di che trattasi e quindi i’ relativi grafici e documenti”;
Si giungeva, cosi’, alla
nota prot. 4290/CC del 23.03.2006, con la quale l’Ufficio Sanatorie
abusivismo e controllo del territorio del Comune, nella
persona del suo responsabile Arch. “Omissis” e del responsabile del
procedimento, geometra “Omissis”, dietro richiesta della sig.ra
“Omissis”, certificava che la pratica di
sanatoria intestata alla medesima, relativa
all’immobile realizzato in difformita’ alla concessione
edilizia, e precisamente con l’aumento di superficie utile
e diversa destinazione d’uso di una parte
dell’edificio, era ancora in corso di
istruttoria da parte dell’ufficio scrivente;
Il 13 marzo 2009,
“Omissis” e “Omissis”, nella qualita’ di
proprietari dell’immobile oggetto di condono
edilizio - pratica “Ornissis”e nella qualita’ di unici eredi
di “Omissis”, originariaintestataria della pratica,
chiedevano che l’atto concessorio in sanatoria
venisse a loro intestato, allegando, tra
l’altro, la dichiarazione di successione dalla quale si evinceva
che “Omissis”, coniuge superstite, aveva rinunziato all’eredita’, e
dichiarando di non avere mai ricevuto ne’ loro ne’ la propria
madre, richieste di integrazione e/o diniego da parte
della Soprintendenza ai’ BB.CC. relativamente al
vincolo paesaggistico, dopo la richiesta di’ Nulla Osta inoltrata
in data 5.3.1999. Gli stessi dichiaravano altresi’ che nella fase di
realizzazione dell’edificio eseguito dalla propria
madre, giusta licenza edilizia “Omissis”e successive
varianti, era stata occupata in buonafede una porzione del fondo
confinante per una dimensione massima della superficie occupata dal fabbricato
di m. 8 x 23 circa e che il proprietario del
terreno attiguo non ha mai prestato opposizione
relativa all’occupazione parziale del fondo medesimo;
Nel corso dell’anno
2009, inoltre, un ulteriore scambio di
corrispondenza avveniva tra il Comune, che commissionava una perizia
tecnica ad un professionista esterno allo scopo di definire gli oneri
urbanistici ed economici ai fini della definizione
della pratica, l’AUSL di Carini, che
emetteva un parere di compatibilita’
igienico-sanitaria del complesso alberghiero - esclusa la piscina -
ed un perito di parte, che certificava che tutta l’opera era
stata realizzata in conformita’ al progetto di
concessione edilizia in sanatoria e che “l’istanza di condono e’
stata integrata con tutta la documentazione prevista dall’art. 26 della L.R.
37/85”. Inutile dire che t