Legge 27 febbraio 2009, n. 13
Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purche' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonche' all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
RESTITUZIONE DEI CANONI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE INESISTENTI O NON FUNZIONANTI MINISTERO DELL'AMBIENTE - Comunicato del 29 settembre 2009 relativo al decreto di fissazione dei
criteri per la restituzione delle somme indebitamente versate dagli utenti per il canone di depurazione delle acque nonostante la mancanza degli impianti di depurazione o la loro inattività
temporanea (con in calce il testo del decreto).

09/10/2009 :: 19:8:0
Movimento Difesa del Cittadino, Lega Consumatori e Federconsumatori comunicano che il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ha firmato il decreto di attuazione del decreto legge
"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" convertito dalla legge n. 13/2009.
”Con il provvedimento – spiegano le associazioni dei consumatori - di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vengono stabiliti i criteri per la restituzione delle somme
indebitamente versate dagli utenti per il canone di depurazione delle acque, nonostante la mancanza degli impianti di depurazione o la loro inattività temporanea. Alle restituzioni
provvederanno per legge i gestori del servizio, che, tra l'altro, saranno tenuti a rendere disponibili agli utenti i dati relativi alla effettiva erogazione del servizio di depurazione
attraverso forme di pubblicità sia on-line che all'interno della bolletta, così da garantire trasparenza nelle operazioni di restituzione e
informazione costante sull'impiego degli introiti tariffari nella costruzione e nel completamento degli impianti di depurazione. A questo punto Comuni ed Ato dovranno provvedere al più presto
a comunicare agli utenti ed alle associazioni dei consumatori gli importi dovuti, nonché termini e modalità per la restituzione agli utenti”.
Sentenza 335/2008 Udienza 23/9/08 Pubblicazione in G.U. 15.10.08
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;
2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2008.
Il Cancelliere
Preleva il
Documento integrale
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=335&annodec=2008&trmd=&trmm
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
Delibera 14 del 22 maggioo 2009
su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al
decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari
condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche' le
informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli
impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della
bolletta”.
http://www.coviri.it/contenuti/delibere/Delibera_14_05_2009.pdf
Delibere
2009
-
Delibera n. 16/2009 del 23/06/2009 "Valutazione sulla rimodulazione del
Piano d'ambito dell’ATO n.3 Torinese"
-
Delibera n. 15/2009 del 23/06/2009 "Verifica della revisione del Piano
d'ambito dell'Ato n.1 Toscana Nord"
-
Delibera n. 14/2009 del 22/05/2009 "Proposta di d.m. sulla
depurazione"
-
Delibera n. 13/2009 del 12/05/2009 "Costi di funzionamento
dell'Ato"
-
Delibera n. 12/2009 del 12/05/2009 "Verifica del piano d'ambito dell'Ato
di Pavia"
-
Delibera n. 11/2009 del 28/04/2009 "Verifica della revisione Piano
d’ambito dell’ATO “Spezzino”"
-
Delibera n. 10/2009 del 28/04/2009 "Verifica del Piano d'ambito
dell’ATO di Bologna"
-
Delibera n. 9/2009 del 31/03/2009 "Verifica della revisione del Piano
d'ambito dell'ATO Parma"
-
Delibera n. 8/2009 del 6/03/2009 "Valutazione sulla rimodulazione del Piano
d'ambito dell’ATO Basilicata"
2008
-
Delibera n. 7/2008 del 1/12/2008 "Retroattività della tariffa ed aumenti
tariffari"
-
Delibera n. 6/2008 del 28/11/2008 "Ato Frosinone - Archiviazione
procedimento ispettivo"
-
Delibera n. 5/2008 del 21/10/2008 "Trasmissione del Piano d'Ambito ai sensi
dell'art.161 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152"
-
Delibera n. 4/2008 del 24/07/2008 "Analisi del Piano d'Ambito dell'Ato
Spezzino"
-
Delibera n. 3/2008 del 16 Luglio 2008 "Analisi della revisione del Piano
d'Ambito dell'Ato Medio Valdarno"
-
Delibera n. 2/2008 del 16/07/2008 "Ato Frosinone - Procedimento ispettivo
per acquisizione documenti"
-
Delibera n. 1/2008 del 14/07/2008 "Verifica del Piano d'Ambito dell'Ato
Puglia"
2007
2006
-
Delibera n. 7 del 27/04/2006 di adozione del "Sistema di indicatori di
prestazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione".
Relazione di accompagnamento del sistema di indicatori di prestazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
Indicatori di prestazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
2005
-
Delibera n. 6 del 12/05/05 e regolamento
ispettivo.
-
Delibera n. 05/2005 del 21 aprile 2005 "Appello alle sentenze nn° 113 e 114
del 21.01.2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria".
-
Delibera n. 04/2005 del 23 marzo 2005 "Sospensione della delibera n°1/05 del
3 marzo 2005 con la quale è stato adottato il sistema di rendicontazione sul Servizio Idrico Integrato".
-
Delibera n. 03/2005 del 23 marzo 2005 "Sospensione della delibera n°6 del 28
marzo 2001 sul regolamento della attività ispettiva".
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Delibera n. 2 del 3 marzo 2005.
Atto d'indirizzo nel contratto di servizio.
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Delibera n. 01/2005 del 3 marzo 2005 "Sistema di rendicontazione sul Servizio Idrico
Integrato".
2004
-
Delibera 05/2004 del 15 dicembre 2004 "Ricorso al T.A.R. Sardegna ai fini
dell'annullamento della deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna n.12 del 6 agosto 2004".
-
Delibera 04/2004 del 19 maggio 2004 "Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, al fine dell'annullamento del provvedimento dirigenziale della provincia di Genova del 24/12/2003, n. 7665".
-
Delibera 03/2004 del 1 aprile 2004 "Ricorso in appello alla sentenza n.
6225 del 22 dicembre 2003 del Tribunale Amministrativo per la Toscana".
-
Delibera 01/2004 del 8 gennaio 2004 "Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per l'annullamento della delibera n. 14 dell'11 novembre 2002 dell'ATO di Bergamo".
2003
-
Delibera 01/2003 del 8 ottobre 2003 "Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per l'annullamento del provvedimento del dirigente della Provincia di Genova con il quale è stato affidato il SII di
Genova".
-
Delibera 02/2003 del 30 ottobre 2003 "Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per l'annullamento della Delibera 9/2003 del 26 giugno 2003 della Conferenza d'Ambito dell'Ato della Provincia di
Brescia".
-
Delibera 03/2003 del 13 novembre 2003 "Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per l'annullamento della delibera n. 2 del 31 marzo 2003 dell'ATO di Città di Milano".
2002
-
Delibera 18/2002 del 7 novembre 2002 "Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per l'annullamento della delibera n.21 del 21 dicembre 2001 con la quale l'A.A.T.O. n.2 Basso Valdarno".
-
Delibera 17/2002 del 30 ottobre 2002 "Illegittimità dell'affidamento del
S.I.I. effettuato dall'A.A.T.O. n.2 della Toscana".
-
Delibera 16/2002 del 25 settembre 2002 "Termine entro il quale l'Ente di
Ambito Sarnese Vesuviano deve cedere ai comuni consorziati le azioni della G.O.R.I. S.p.a.".
-
Delibera 15/2002 del 10 luglio 2002 "Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per l'annullamento della delibera n.15 del 20 dicembre 2001 dell'AATO Polesine".
-
Delibera 13/2002 del 14 marzo 2002 "Ricorso innanzi al T.A.R. Toscana
avverso la delibera dell'AATO 3 Medio Valdarno n. 20/01 del 29 novembre 2001".
-
Delibera 12/2002 del 21 febbraio 2002 "Illegittimità dell'affidamento
effettuato dall'ATO 3 Medio Valdarno del S.I.I. alla società Pubbliacqua".
-
Delibera 11/2002 del 26 febbraio 2002 "Procedimento ispettivo nei
confronti dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano".
2001
-
Delibera 10/2001 del 9 novembre 2001 "Chiusura del procedimento ispettivo
nei confronti dell'ATO n.3 Sarnese Vesuviano".
-
Delibera 09/2001 del 24 ottobre 2001 "Correzioni ed integrazioni al piano
d'ambito dell'Ato n.4 della Toscana (Alto Valdarno)".
-
Delibera 08/2001 del 22 giugno 2001 "Procedimento ispettivo nei confronti
dell'ATO n.3 Sarnese-Vesuviano".
-
Delibera 07/2001 del 28 marzo 2001 "Istruttoria formale nei confronti
dell'ATO n.4 Alto Valdarno".
-
Delibera 06/2001 del 28 marzo 2001 "Regolamento dell'attività conoscitiva
ed ispettiva del Comitato".
-
Delibera 05/2001 del 10 gennaio 2001 "Articolazione territoriale
transitoria della tariffa".
1995
-
Delibera 05/2001 del 10 gennaio 2001 "Articolazione territoriale
transitoria della tariffa".
-
Circolare n. 929 del 21/12/98. Istruzioni per l'organizzazione
uniforme di dati e informazioni a delineazione del percorso metodologico per la redazione dei piani di ambito ai fini della gestione del servizio idrico integrato.
-
Raccomandazione 01-2001 approvata con delibera n.5 del
10/1/2001.
Relazione tecnica finale.
Relazioni al Parlamento sullo stato dei servizi idrici
Rapporto sullo stato dei servizi idrici, parte della Relazione
al Parlamento, anno 2009
>> Appendici al Rapporto
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
2007
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
2005
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
2004
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
2003
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
2002
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
2001
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
2000
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
1999
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
1998
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
1997
Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
1996
Legislazione europea
Legislazione nazionale
Legislazione regionale
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VISTA la proposta di decreto ministeriale allegata alla presente di cui costituisce parte integrante;
VISTO il parere espresso nella seduta del 22 maggio 2009;
D E L I B E R A
ART. 1 – E’ approvata la proposta di decreto ministeriale di cui alle premesse che costituisce parte integrante della presente delibera
IL PRESIDENTE Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Via cristoforo Colombo 44 00147 Roma tel 0657225244 fax 06 57225290 e mail mailto coviri.segreteria@miniambiente.it
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;
VISTO l’articolo 8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13;
VISTO, in particolare, il comma 4 dell’articolo 8-sexies, ai sensi del quale, “