Overblog Tutti i blog Blog migliori Politica
Edit post Segui questo blog Administration + Create my blog
MENU

Pubblicità

Restituire le somme pagate indebitamente per mancata depuratore

Restituire le somme pagate indebitamente per mancata depuratore

Legge 27 febbraio 2009, n. 13


"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009





Il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo ha firmato il decreto di attuazione del decreto legge "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente" convertito dalla legge n. 13/2009. Con questo provvedimento vengono stabiliti i criteri per la restituzione delle somme indebitamente versate dagli utenti per il canone di depurazione delle acque nonostante la mancanza degli impianti di depurazione o la loro inattività temporanea.

Alle restituzioni provvederanno per legge i gestori del servizio, che tra l’altro saranno tenuti a rendere disponibili agli utenti i dati relativi alla effettiva erogazione del servizio di depurazione attraverso forme di pubblicità sia on-line che all’interno della bolletta, così da garantire trasparenza nelle operazioni di restituzione e informazione costante sull’impiego degli introiti tariffari nella costruzione e nel completamento degli impianti di depurazione.


Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato


1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purche' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.


2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.


3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.


4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.


5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonche' all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.


6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Art. 9.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

RESTITUZIONE DEI CANONI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE INESISTENTI O NON FUNZIONANTI MINISTERO DELL'AMBIENTE - Comunicato del 29 settembre 2009 relativo al decreto di fissazione dei criteri per la restituzione delle somme indebitamente versate dagli utenti per il canone di depurazione delle acque nonostante la mancanza degli impianti di depurazione o la loro inattività temporanea (con in calce il testo del decreto).

 





09/10/2009 :: 19:8:0

Rimborso canone di depurazione, varato il decreto. Provvederanno i gestori del servizio



Movimento Difesa del Cittadino, Lega Consumatori e Federconsumatori comunicano che il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ha firmato il decreto di attuazione del decreto legge "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" convertito dalla legge n. 13/2009.

”Con il provvedimento – spiegano le associazioni dei consumatori - di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vengono stabiliti i criteri per la restituzione delle somme indebitamente versate dagli utenti per il canone di depurazione delle acque, nonostante la mancanza degli impianti di depurazione o la loro inattività temporanea. Alle restituzioni provvederanno per legge i gestori del servizio, che, tra l'altro, saranno tenuti a rendere disponibili agli utenti i dati relativi alla effettiva erogazione del servizio di depurazione attraverso forme di pubblicità sia on-line che all'interno della bolletta, così da garantire trasparenza nelle operazioni di restituzione e informazione costante sull'impiego degli introiti tariffari nella costruzione e nel completamento degli impianti di depurazione. A questo punto Comuni ed Ato dovranno provvedere al più presto a comunicare agli utenti ed alle associazioni dei consumatori gli importi dovuti, nonché termini e modalità per la restituzione agli utenti”.



Sentenza 335/2008 Udienza 23/9/08 Pubblicazione in G.U. 15.10.08




LA CORTE COSTITUZIONALE


riuniti i giudizi,


1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.

F.to:


Giovanni Maria FLICK, Presidente


Franco GALLO, Redattore


Gabriella MELATTI, Cancelliere


Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2008.


Il Cancelliere


F.to: MELATTI


Corte Costituzionale, Sentenza n. 335/2008, in tema di tariffa del servizio idrico integrato (quota destinata alla depurazione) - - - Preleva il Documento integrale

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=335&annodec=2008&trmd=&trmm

Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche


Delibera 14 del 22 maggioo 2009

su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta”.

 



http://www.coviri.it/contenuti/delibere/Delibera_14_05_2009.pdf





 

Delibere



2009





2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002


2001


1995






Relazioni al Parlamento sullo stato dei servizi idrici

Rapporto sullo stato dei servizi idrici, parte della Relazione al Parlamento, anno 2009
>> Appendici al Rapporto

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 2007

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 2005

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 2004

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 2003

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 2002

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 2001

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 2000

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 1999

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 1998

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 1997

Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 1996



Legislazione europea

Legislazione nazionale

Legislazione regionale


Altre Notizie che potrebbero interessarti


Consumatori – TIA: distribuiti 50mila moduli per ricorso IVA

Consumatori – Chiedere il rimborso IVA su Tassa Rifiuti


Consumatori – Todomondo verso il fallimento. Consigli Aduc


Liguria – Rimborsi per la tariffa idrica


Consumatori – Indagine conoscitiva sulla pillola RU486






http://www.ilquaderno.it/pagina.php?sezione=64

NASCE L'ATO DELL'ACQUA DEL PALERMITANO
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/nasce-l-dell-del-palermitano_10.html

Rimborsi T.A.R.S.U. e T.I.A.


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/09/rimborsi-tarsu-e-tia.html

 

 

 

 

LEGGI ..................

 

 

 

Ora i rottamai presentano il conto, la città per un giorno a ferro e fuoco


I soldi dell'Irpef andranno all'Amia


Tornano i roghi


La Procura chiede il fallimento dell'Amia


Falso in bilancio per 61 milioni


Galioto, chiesto rinvio a giudizio


Gli sprechi dell'Amia, sponsorizzata una barca


Rifiuti, cresce l'emergenza


GLI SPRECHI


Cestini pagati come opere d'arte


Camion nuovi abbandonati


Misure sbagliate, cassonetti da buttare

 

Impianto fantasma da 2 milioni

VISTA la proposta di decreto ministeriale allegata alla presente di cui costituisce parte integrante;


VISTO il parere espresso nella seduta del 22 maggio 2009;

D E L I B E R A

ART. 1 – E’ approvata la proposta di decreto ministeriale di cui alle premesse che costituisce parte integrante della presente delibera

IL PRESIDENTE Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Via cristoforo Colombo 44 00147 Roma tel 0657225244 fax 06 57225290 e mail mailto coviri.segreteria@miniambiente.it

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;


VISTO l’articolo 8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13;


VISTO, in particolare, il comma 4 dell’articolo 8-sexies, ai sensi del quale, “

Pubblicità
Torna alla home
Condividi post
Repost0
Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post