Rimborsi T.A.R.S.U. e T.I.A.
Martedì, 01 Settembre 2009
La giurisprudenza in materia è perfettamente in linea con l' orientamento comunitario, stabilendo che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una tassa e non una tariffa : la tariffa di Igiene Ambientale ( TIA) mantiene infatti la natura pubblicista propria della vecchia Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ( TARSU ).
Quindi, con la sentenza n. 238 dello scorso 24 luglio, la Corte Costituzionale è stata molto esplicita : sia la Tarsu che la Tia non devono essere soggette a I.V.A., perchè non rappresentano un servizio dovuto a contratto ma una tassa che, di per sé, non si qualifica mai come corrispettivo di un servizio.
La possiamo definire una sentenza innovativa perchè chiarisce la dicotomia tra Tarsu ( Tassa ) e Tia ( tariffa ).
Nel merito è bene sapere che dopo che, la Legge 22\97, alcuni Comuni erano passati alla Tia e successivamente la situazione era stata congelata e solo a partire dal 31 dicembre 2009 le amministrazioni comunali che lo vogliono possono passare dal sistema a tassa a quello a tariffa.
In questo senso, la Corte Costituzionale ha però fatto piazza pulita della anomala similitudine tra tassa e tariffa che aveva un' unica sostanza :
L' AGGRAVIO FISCALE PER IL CONTRIBUENTE.
La possiamo considerare anche problematica, perchè mette tutte le amministrazioni comunali e l' erario con le spalle al muro :
a ritroso di cinque anni, oltre i quali scatta la prescrizione, il contribuente può chiedere il rimborso di quanto pagato illecitamente ( 10% di I.V.A. non dovuta ) che a livello nazionale corrispondono a milioni e milioni di euro che sono transitati dalle amministrazioni locali e finiti allo Stato.
Si informa la cittadinanza del fatto che è necessario mettere le mani avanti e dare valore legale da subito alla propria richiesta mettendo in mora la società di servizi tramite una raccomandata A\R, in cui citando la sentenza, si intima il rimborso del dovuto ( anche in modo generico viste le difficoltà per i singoli a fare calcoli precisi ), spese, interessi ed eventuali danni.
Precisazione:
Dopo aver svolto le verifiche in tutti i Comuni della Provincia, è doveroso e corretto chiarire che quello di Massa ha mantenuto negli ultimi anni un comportamento giuridicamente corretto non applicando l' I.V.A. sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
La Destra ha inviato a tutti i Comuni della Provincia ( stiamo organizzando la questione anche a livello nazionale ) l' informativa sulla sentenza n. 238 del 24 Luglio 2009, chiedendo una risposta circa l' applicazione o meno dell' I.V.A.
Stamani abbiamo avuto immediatamente la risposta del Comune di Massa, il quale, ci ha informato che sulla Tarsu non viene fatta pagare l' I.V.A. e questo deve essere motivo di grossa soddisfazione, non solo perchè la maggior parte dei Comuni italiani, al contrario, la applica, ma anche perchè in questo modo negli ultimi anni i cittadini di Massa hanno risparmiato tanti soldi.
Quindi, per chiarire : per il Comune di Massa, l' unico rimborso che i cittadini potrebbero richiedere è quello relativo a diversi anni fa, ma la giurisprudenza non chiarisce bene i termini della prescrizione, infatti, nel caso del rimborso Tarsu si può andare indietro solo cinque anni, per cui, onde evitare inutili spese e non essendo in grado di garantire il rimborso in merito a questa vicenda consigliamo di astenersi.
Nei Comuni che hanno fatto pagare l' I.V.A. sulla Tassa:provvedere a mettere in mora il Comune con una raccomandata con ricevuta di ritorno e successivamente inoltrare la richiesta di rimborso
Sentenza 238/2009 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Camera di Consiglio del 10/06/2009 Decisione del 16/07/2009
Deposito del 24/07/2009 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 2, c. 2°, secondo periodo, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, aggiunto dall'art. 3 bis, c. 1°, lett. b), del decreto legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 02/12/2005, n. 248
Atti decisi ord. 445/2008 e 21/2009
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