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Piano Case Sicilia approvato in Commissione

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Piano casa, il testo esitato dalla commissione

Piano casa, il testo esitato dalla commissione

Gazzetta del Sud

Pubblichiamo il testo del "Piano casa" esitato dalla Commissione dell'Ars dal titolo "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente"

Art. 1.Finalità
1. La Regione promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché per diminuire il rischio sismico e idrogeologico, per migliorare l'efficienza energetica, nonché per favorire l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia.

Art. 2.Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti destinati ad uso residenziale con tipologia unifamiliare o bifamiliare, ultimati entro la data del 31 dicembre 2008, purché siano stati realizzati sulla base di un regolare titolo autorizzativo, siano in regola dal punto di vista catastale e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data del 31 dicembre 2008.
L'ampliamento è consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, a condizione che venga eseguito un progetto unitario di riqualificazione dell'intero immobile che preveda il rifacimento dei prospetti.

2. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente articolo non possono eccedere complessivamente il limite di metri cubi 150 della volumetria residenziale esistente per l'intero corpo di fabbrica.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi nei limiti di altezze massime, numero di piani e di stanze previste dagli strumenti urbanistici e da norme di legge.

4. Gli ampliamenti sono consentiti a condizione che la realizzazione comporti una certificata diminuzione, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

5. Gli interventi possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio.
6. L'ampliamento è realizzabile in adiacenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione, anche con un corpo edilizio separato.

7. L'ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo, anche con eventuale ampliamento dello stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2008.

8. Gli interventi sono subordinati alle verifiche sulle condizioni statiche dell'intero edificio ed all'eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.

Art. 3.Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali o destinati ad attività produttive, ultimati anteriormente alla data del 31 marzo 2003, che non risultino adeguati agli attuali standard qualitativi, igienico-sanitari, energetici, tecnologici, di sicurezza o alla normativa in materia di fasce di inedificabilità e di distanze edifici, dalle strade e dai confini.

2. Gli interventi di cui al comma l possono riguardare edifici legittimamente realizzati nonché quelli oggetto di condono edilizio, a condizione che sia stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, purché rispettino la normativa vigente all'epoca di realizzazione, siano in regola dal punto di vista catastale e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data del 31 dicembre 2008.

3. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

4. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 35 per cento del volume autorizzato e/o condonato per gli edifici ad uso residenziale, e fino al 25 per cento della superficie coperta autorizzata e/o condonata per quelli adibiti ad attività produttive, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia.

5. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

6. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area di sedime diversa, all'interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno.

7. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d'uso autorizzati dai comuni.

8. Gli interventi sono subordinati all'esistenza o all' adeguamento da parte dei richiedenti, di rete idrica, rete fognaria, illuminazione pubblica e viabilità.

9. Con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 4. 1- segue
Gazzetta del Sud Proseguiamo la pubblicazione del "Piano casa" nel testo esitato dalla Commissione dell'Ars:

Art. 4.Oneri concessori

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 30 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, gli oneri concessori sono determinati in ragione del 50 per cento.

3. I comuni costituiscono nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata, ove far confluire gli oneri di concessione incamerati in attuazione della presente legge.

4. Le somme iscritte nel capitolo istituito ai sensi del comma 3 sono finalizzate esclusivamente alla riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico. Per le predette finalità ogni anno i comuni, in sede di approvazione dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte delle somme nel capitolo di cui al comma 3, presentano e realizzano appositi progetti, distinti per le diverse categorie di interventi di cui al presente comma.

Art. 5. Elenchi

1. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.

2. Gli interventi possono essere autorizzati una sola volta ed alternativamente sul medesimo immobile.

Art. 6. Semplificazione e snellimento delle procedure

1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro ventiquattro mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo autorizzativo relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza. Per gli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o prima dell'1 settembre 1968, purché ricadenti questi ultimi all'esterno della perimetrazione dei centri urbani, l'istanza è corredata, in alternativa al titolo autorizzativo, da una perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, che attesti l'epoca di realizzazione dell'immobile.

3. L'istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.

5. Nell'istruttoria dei progetti di cui alla presente legge, i comuni e gli enti chiamati ad esprimere il proprio parere o nulla osta, procedono esclusivamente in base all'ordine cronologico e, ai fini del rilascio del relativo titolo abilitativo, possono interrompere i termini una sola volta. Gli stessi enti rilasciano il titolo abilitativo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva l'eventuale interruzione dei termini.

6. In presenza di accertate carenze di personale negli uffici tecnici, i comuni possono procedere alla stipula di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con professionisti iscritti agli albi degli ingegneri o degli architetti, dei geometri e dei periti edili, per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3. Agli oneri di cui al presente comma i comuni provvedono esclusivamente con le entrate derivanti dal comma 3.

Art. 7. Misure di prevenzione sismica

l. L'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

2. Il direttore dei lavori comunica al comune in forma di dichiarazione sostitutiva, anche contestualmente all'inizio dei lavori, l'utilizzo di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica, comunicando altresì gli estremi del deposito all'ufficio del Genio Civile e del relativo nulla osta ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 8.Norme finalizzate al rispetto del decoro urbano

1. Ai fini del rispetto del decoro urbano e della riduzione dell'impatto architettonico sul patrimonio edilizio esistente, è fatto divieto di collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo, sia fissa che amovibile, sulle coperture a terrazza e/o a tetto ricadenti in zona omogenea classificata A' dallo strumento urbanistico vigente.

2. Nelle zone omogenee classificate B' dallo strumento urbanistico vigente, è consentita la collocazione della cartellonistica pubblicitaria, a condizione che l'altezza complessiva del cartellone dalla linea di gronda o dal piano di calpestio del lastrico solare non sia superiore a tre metri.

Art. 9.Norme in favore del recupero abitativo

1. Le opere realizzate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere recuperate ai fini abitativi.

2. Il recupero può essere eseguito, previa denunzia di inizio di attività, mediante l'esecuzione di opere interne e/o mutamento di destinazione d'uso e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 2 - segue


Art. 10 - Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi
1. In tutte le aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico, sia di quartiere che territoriale, ed anche nelle zone agricole purché ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che venga realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche parzialmente, per singoli lotti.

3. Quanto previsto dal presente articolo si attua con le seguenti condizioni e modalità:

a) l'altezza di interpiano non sia superiore a metri 3,5 e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti, con la sola esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale ed impianti di servizio e/o di emergenza;

b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale da consentire che le soprastanti opere a verde siano eseguite secondo uno specifico progetto del verde che preveda la piantumazione di alberi di alto fusto;

c) antecedentemente al rilascio della concessione edilizia sia stipulato l'atto pubblico di obbligo alla cessione gratuita dell'area a verde, di vincolo permanente alla destinazione a parcheggio nonché l'obbligo a realizzare le opere a verde come da progetto. L'atto d'obbligo e la relativa trascrizione costituiscono parte integrante della concessione edilizia;

d) la mancata realizzazione delle opere a verde entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi determina l'annullamento della concessione edilizia. Il medesimo effetto consegue alla mancata formalizzazione della cessione delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse. E' in ogni caso vietato l'utilizzo dei parcheggi prima della avvenuta cessione delle aree a verde.

4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica la procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.


5. Il rilascio della concessione edilizia per le opere di cui al presente articolo è a titolo gratuito.


Art. 11 - Norme in materia di rendimento energetico degli edifici


1. Al fine di assicurare il rendimento energetico degli edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione le disposizioni del protocollo ITACA 2009 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio di qualità ambientale ed energetica per gli edifici realizzati con i criteri di cui alla presente legge, da esporre con apposita targa all'esterno dell'edificio, sia pubblico che privato, a fianco del numero civico.
3. I concessionari del marchio di qualità provvedono alla corretta tenuta della targa esposta all'esterno dell'edificio e alla documentazione a corredo.
4. I comuni istituiscono un registro contenente l'elenco degli edifici che godono della certificazione energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono resi pubblici e sono pubblicati nei siti web di ogni comune.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove una Conferenza di servizi a cui partecipano le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali e la rappresentanza dell'Anci Sicilia, al fine di definire i contenuti relativi alla realizzazione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici negli edifici ricadenti nei centri storici, mediante l'esclusiva utilizzazione di impianti tecnologici innovativi, a basso o nullo impatto ambientale.

Art. 12 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare:
a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;
b) le zone interne alle aree A' e B' dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all'interno delle zone D' dei parchi regionali e delle pre-riserve. Per gli interventi realizzabili in detti ambiti i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell'ente parco;
c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;

d) le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 10;

e) le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale; f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quanto previsto dall'articolo 3;
g) gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;

h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

i) gli immobili privati ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico, elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

j) le zone A' come definite e perimetrate dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ricomprese in quelle ad elevato rischio ambientale, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.3 -

 

 








Ars, approvato in commissione il piano casa
si potranno ampliare abitazioni bifamiliari


La commissione Ambiente e territorio dell'Ars ha approvato il Piano casa. In base a quanto contenuto nel testo, si potranno ampliare le abitazioni mono e bifamiliari. Prevista la premialità per la demolizione e ricostruzione di fabbricati non idonei sul piano della sicurezza e degli standard igienico-sanitari al di fuori dai centri storici. Si potranno realizzare in deroga parcheggi urbani interrati purché i privati si impegnino a realizzare in superficie zone a verde da donare ai Comuni e verrà introdotta anche la certificazione di rendimento energetico ai fini ambientali per le nuove abitazioni.

«Dopo mesi di stallo, il contributo decisivo del Pd ha permesso di arrivare all'approvazione del disegno di legge sulle norme di sostegno dell'attività edilizia e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente», affermano i parlamentari regionali del Pd Roberto Ammatuna, Davide Faraone e Salvatore Termine. «Il provvedimento - aggiungono - votato da Pd, Pdl Sicilia ed Mpa, con il solo voto contrario dell'Udc e nonostante l'assenza del Pdl ufficiale, vede al suo interno norme molto importanti per la riqualificazione urbanistica e il recupero del territorio. Tra i più importanti provvedimenti inseriti quello degli incentivi per il risparmio energetico degli edifici e per il non intervento in area A e centro storico».

Mpa. «Con il voto odierno - dice il capogruppo degli autonomisti all'Ars Francesco Musotto - le forze parlamentari dimostrano di raccogliere favorevolmente l'appello lanciato dal presidente della Regione Lombardo ad accelerare l'iter di questo atteso ddl».

Lombardo. «Si tratta di una norma che certamente darà vita a un circuito virtuoso di investimenti privati che potranno movimentare l'economia siciliana, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni urbanistiche - dice il presidente della Regione Raffaele Lombardo - Uno stimolo per l'economia siciliana di cui l'Isola sente il bisogno. Con questo disegno di legge vogliamo anche tutelare il territorio da cementificazioni selvagge o speculazioni, avendo pensato norme di salvaguardia per evitare che questa opportunità possa trasformarsi in una sorta di nuova sanatoria indiretta».
(21 gennaio 2010)

 




L'Ars ha approvato il ''Piano casa''


Regolamentate agevolazioni, aumenti di cubatura 20-30%, certificazione di rendimento energetico ai fini ambientali




Il "piano casa" è stato approvato ieri in commissione all'Assemblea regionale siciliana. "Dopo mesi di stallo il contributo decisivo del Pd in commissione Ambiente e Territorio ha permesso di arrivare all'approvazione del disegno di legge sulle norme di sostegno dell'attività edilizia e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", hanno affermato i parlamentari regionali del Pd Roberto Ammatuna, Davide Faraone e Salvatore Termine. "Il provvedimento - hanno sottolineato ancora - votato da Pd, Pdl Sicilia ed Mpa, con il solo voto contrario dell'Udc e nonostante l'assenza del Pdl ufficiale, vede al suo interno norme molto importanti per la riqualificazione urbanistica ed il recupero del territorio. Tra i provvedimenti inseriti quello degli incentivi per il risparmio energetico degli edifici e per il non intervento in area A e centro storico".

"Il disegno di legge approvato - ha spiegato Fortunato Romano, segretario della IV Commissione - prevede la possibilità di ampliamento per le abitazioni mono e bifamiliari, oltre che la premialità per la demolizione e ricostruzione di fabbricati non idonei sul piano della sicurezza e degli standard igienico-sanitari al di fuori dai centri storici. Prevista inoltre la possibilità di realizzare in deroga parcheggi urbani interrati purché i privati si impegnino a restituirli a verde ai Comuni".
Viene introdotta anche la certificazione di rendimento energetico ai fini ambientali per le nuove abitazioni. "L'obiettivo della legge - ha concluso Romano - è quello di realizzare maggiore sicurezza e comodità per le famiglie siciliane, oltre che il recupero ed il decoro dei centri urbani ed un maggiore rispetto dell'ambiente per le nuove costruzioni, così come disposto dal protocollo Itaca 2009, istituendo un marchio di qualità ambientale ed energetica [...] Siamo fortemente convinti che una ripresa forte dell'edilizia, comparto centrale per l'economia siciliana, così come richiesto dagli ordini professionali e dalle organizzazioni di categoria, possa contribuire a alleviare la crisi economica ed occupazionale che vive l'Isola".

Il Presidente della Regione Raffaele Lombardo ha commentato l'approvazione del 'piano casa': "L'approvazione, da parte della commissione territorio dell'Assemblea regionale siciliana, del disegno di legge sul piano casa è una buona notizia per la Sicilia. Si tratta di una norma che certamente darà vita ad un circuito virtuoso di investimenti privati che potranno movimentare l’economia siciliana, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni urbanistiche. Uno stimolo per l'economia siciliana di cui l'isola sente il bisogno. E' opportuno ricordare che si tratta di interventi di ampliamento o abbattimento e ricostruzione di edifici già esistenti e non di nuova edilizia". "Con questo disegno di legge - ha aggiunto Lombardo – vogliamo anche tutelare il territorio da cementificazioni selvagge o speculazioni, avendo pensato norme di salvaguardia per evitare che questa opportunità possa trasformarsi in una sorta di nuova sanatoria indiretta. Al contrario la nuova legge permetterà di riqualificare e ammodernare gli edifici della nostra isola dotandoli anche di importanti strumenti antisismici, di sistemi per la biodelizia ed il recupero dell'energia e di impianti di sicurezza di ultima generazione. Sono stati pensati strumenti di salvaguardia per gli edifici che abbiano valore monumentale e per i centri storici". "Infine è importante sottolineare – ha concluso il governatore siciliano - come siano state previste precise limitazioni anche nelle aree a rischio idrogeologico".

LE REAZIONI POLITICHE - "Il disegno di legge approvato dalla commissione Ambiente dell'Ars ha poco a che vedere con un piano casa, che dovrebbe innanzitutto dare una casa alle centomila famiglie siciliane che non ce l'hanno, e non contiene previsioni che possano dare il via ad una seria riqualificazione dell'edilizia esistente". Queste le parole di Franco Piro, componente della direzione regionale del Pd. "Al contrario - ha aggiunto Piro - c'é il rischio che si origini una nuova colata di cemento soprattutto nelle già intasate zone di residenza stagionale. Inoltre viene consentita anche la demolizione e la ricostruzione di edifici non residenziali e in sanatoria, andando ben oltre i contenuti della intesa siglata tra Stato, Regioni ed autonomie locali che non prevede alcuna delle due cose". "Addirittura - ha aggiunto Piro - vengono previste doppie premialità di cubatura (quella sanata e quella nuova) e premialità sotto forma di fortissimi sconti sui contributi di costruzione che rappresentano entrate proprie dei comuni e non possono essere toccati dalla Regione se non predisponendo gli opportuni finanziamenti compensativi". Per Piro "questo testo andrà sottoposto ad una attenta riscrittura se non si vuol perdere l'occasione per orientare l'edilizia residenziale siciliana verso la sostenibilità ambientale e, per questa via, sostenere l'economia siciliana".

"Nonostante l'assenza del cosiddetto Pdl lealista e l'ancor più grave defezione del presidente Mancuso, con l'approvazione del piano casa da parte della commissione Territorio e Ambiente dell'Ars abbiamo evitato l'anarchia e dato una risposta concreta alle esigenze del comparto, garantendo la sicurezza degli immobili e il rispetto dell'ambiente. Un buon testo che recepisce la legge nazionale migliorandola". Questa l'affermazione il parlamentare regionale del Pdl-Sicilia Franco Mineo. "Questa è la prima concreta risposta alle esigenze della Sicilia - aggiunge - che con responsabilità e coerenza giunge dai gruppi parlamentari che credono nel cambiemento. Alle parole, facciamo seguire i fatti, altri invece preferiscono solo impartire ridicole lezioni dal podio dell'aula parlamentare. A loro - conclude Mineo - la vuota retorica a noi i meriti dell'ammodernamento della nostra isola".

[Informazioni tratte da ANSA, Gds.it]


Sì al documento dalla commissione Territorio dell'Ars. Ora il testo andrà al voto in aula


In Sicilia i proprietari di immobili potranno ampliare gli edifici fino al 20% della cubatura, limite che può arrivare al 35% se il bene residenziale viene demolito e ricostruito e al 25% per le strutture destinate ad attività produttive. Unico obbligo è di utilizzare tecniche costruttive di bioedilizia. Via libera anche a parcheggi in aree verdi o agricole nei centri urbani e alla chiusura di verande e terrazze (non oltre i 50 metri quadrati).
E' quanto prevede il piano casa approvato ieri dalla commissione Territorio dell'Assemblea regionale siciliana e pronto per essere portato in aula per il voto finale. Il disegno di legge è stato licenziato, dopo varie modifiche e riscritture del testo che ne hanno rallentato l'iter. Il ddl é composto di 12 articoli e il governo è intenzionato a presentare in aula alcuni emendamenti, per esempio la possibilità di demolire un rudere e costruirlo in un'altra area sfruttando l'ampliamento. Il ddl permette di ampliare (esclusi immobili che hanno beneficiato di sanatorie), fino al 20%, edifici unifamiliari o bifamiliari, ultimati entro il 31 dicembre del 2008, purché in regola con il catasto e con il pagamento della tassa sui rifiuti (Tarsu) e dell'Ici (fino a un limite di 150 metri cubi). La possibilità di demolire e ricostruire l'immobile (anche sanato), ampliandolo fino al 35%, è consentita per gli edifici realizzati entro il 2003. Chi vorrà potrà creare stanze in veranda e nelle terrazze (fino a 50 mq). La legge consente di derogare ai piani regolatori generali e di risparmiare sugli oneri concessari: 20% in meno e 30% se prima casa, 50% per chi demolisce e ricostruisce. Per tutelare il paesaggio i comuni, entro tre mesi, possono stabilire in quali aree non è possibile demolire e ricostrure immobili, scaduti i termini i proprietari hanno tempo due anni per presentare le richieste. Per esaminare le pratiche, in ordine cronologico, i comuni potranno assumere consulenti con contratti di collaborazione. La legge esclude gli immobili pubblici, quelli in aree demaniali, in zone a rischio idrogeologico, in zone naturalistiche e forestali. Via libera alla legge sul “piano casa” della Regione siciliana in commissione Edilizia e Territorio dell’Assemblea Regionale. La norma, che aveva visto l’approvazione dell’articolato lo scorso 16 dicembre, potrà ora essere trasmessa a sala d’Ercole per la definitiva trasformazione in legge.

A dicembre era stato completato l’esame dell’articolato poi i lavori si erano fermati per un’ulteriore riflessione sulle norme aggiuntive ed in particolare sulle limitazioni all’applicazione delle disposizioni della nuova legge.

In quella sede erano stati confermati gli ampliamenti rispettando appieno le indicazioni provenienti dall’accordo Stato – Regioni ovvero solo nelle unità immobiliari unifamiliari o bifamiliari e limitatamente ad immobili di piccola dimensione.

“Intendiamo regolamentare un settore strategico dell’economia isolana – afferma Gentile – che, generando investimenti privati, avrà un forte impatto sull’occupazione. Il Piano Casa risponde alle esigenze di semplificazione normativa, superando ogni ostacolo burocratico ed interpretativo. Il Governo regionale – conclude l’assessore – procederà su questa strada ritenendo il Piano Casa un vero e proprio volano per il rilancio delle politiche abitative ed edilizie in Sicilia.”





C’è un sistema infallibile per non essere accusati di mafia: non incontrare mafiosi, non andare a cena con loro né ai loro matrimoni e soprattutto non stipulare con loro “patti elettorali ferrei”. E’ dura, ma ce la si può fare.
Riceviamo e pubblichiamo:

Nell'articolo: "Signor "Sindaco" Gaspare Portobello: la bugia è una mezza verità" a proposito di minacce e quant'altro messo in atto da un gruppo ben identificato di persone avevamo a riferire di un episodio alquanto sconcertate:


"............ Veda l’esempio della Signora che Lei altezzosamente ha redarguito fino a farla star male, oppure il fratello di un consigliere che si sente dire dei rischi in cui può incorrere il fratello se…, oppure gli interventi rabbiosi ed insultanti contro il MIO AMICO e concittadino Nino Rubino. Naturalmente e sono solo alcuni esempi. "


Ebbene Cittadini di Isola delle Femmine ROCKY è arrivato e LA VENDETTA si è consumata.



Complimenti "Signori"! Siete stati di parola!

Cimitero di Isola delle Femmine sabato 16 gennaio ore 11,45
Intento a scattare fotografie sul degrado di alcune tombe del cimitero, vengo verbalmente redarguito allo scopo di non interessarmi delle cose del "nostro paese". Mi viene da chiedere se nel "Nostro paese" si intende anche la mia persona.
Ascoltate una parte di quello che succede nella ROSARNO isolana, mi dispiace per il dr. Lucido di non essere negro.
Naturalmente la parte più truculenta dello sproloquio razzista-mafioso non è stato riportato per segreto istruttorio.


La gatta frettolosa fa i gattini ciechi?



Signori, prima di prendere qualsiasi provvedimento "punitivo" nei confronti del vostro avversario politico, sarebbe stato il caso di verificare sul posto quanto il Cittadino ha fatto e probabilmente l'azione poteva trovare una sua allocazione legale diversa. O NO?


Decreto Presidente della repubblica 380 articolo 6

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.








GRUPPO POLITICO E CONSILIARE



"RINASCITA ISOLANA"







VERGOGNA










SINDACO RIDICOLO E CAPO DELL'U.T.C. SERVO SCIOCCO SI



MOBILITANO PER SEQUESTRARE UN LOCULO CIMITERIALE




PORTOBELLO - D'ARPA, FORTI CON I DEBOLI E SERVILI CON I



POTENTI!






NON VEDONO LE LOTTIZZZAZIONI ABUSIVE, LE DISCARICHE A



CIELO APERTO E LO SCEMPIO DI TUTTO IL LITORALE.



SI PREOCCUPANO INVECE DI ESERCITARE






LA RITORSIONE POLITICA SUI DEFUNTI, SOLO PERCHE'



PARENTI DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DI OPPOSIZIONE!!!






IL MOVIMENTO POLITICO RINASCITA ISOLANA DENUNCIA



ANCORA UNA VOLTA QUESTA AMMINISTRAZIONE DEL






MALAFFARE, INQUINATA AL SERVIZIO DEI PROPRI INTERESSI



PERSONALI CHE CALPESTA I DIRITTI DEI CITTADINI DI ISOLA.






CHE SQUALLORE!



 







ISOLA DELLE FEMMINE 13.01.2010








 

Il nostro richiamo agli articoli del D.p.r. di cui sotto a seguito degli strani movimenti (oltretutto non nuovi) che si sono susseguiti, all'interno dell'area cimiteriale, nelle giornate di martedì e mercoledi (chiuso ma aperto per amici e...... ) il tutto alla presenza di qualche amministratore. Da informazioni ricevute sembra che il Sindaco abbia richiesto al custode del cimitero una urgente e dettagliata relazione su quanto si stava verificando all'interno del cimitero. Forse la motivazione, della richiesta del Sindaco, è da ricercare in una sua giustificata preoccupazione del venir meno nell'osservanza di quanto dispone la legge sulla estumulazione delle salme?

O altro?

Signor "Sindaco" professore Gaspare Portobello, visto la presenza nell'area cimiteriale di un AMMinistratore, poteva chiedere direttamente a Lui, lumi e ragioni su quanto stava avvenendo all'interno del cimitero. Lui sarebbe stato in grado di informarLa in maniera dettagliata sulle voci della "probabile" traslazione di una salma da un loculo ad un altro. Tant'è che nell'operazione di traslazione si stava paventando il serio rischio di una caduta della salma che si stava traslando. Le urla hanno attirato l'attenzione di "qualche cittadino" che grazie al SUO aiuto ha evitato il peggio. Nell'operazione di movimentazione è andato rotto ma solo in un angolo il marmo di chiusura del loculo. Pazienza si può riparare.

In base a quanto dipone l’articolo 63 ed in riferimento allo stato di conservazione oggetto del verbale di sequestro saremmo interessati a conoscere gli atti emessi dal Comune per l’osservanza da parte del concessionario di quanto legiferato (Buono stato di conservazione dei manufatti e responsabilità dell'Ente Comune nel controllo e negli obblighi dei provvedimenti da adottare).

Visto l’evidente stato di abbandono il Comune ha assolto a quelle che sono le funzioni che la legge ha disposto in termini di controllo e di responsabilità?

Decreto Presidente della Repubblica 265/90

D.P.R. 285/90


ART. 63

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.


ART. 83

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 92

……….. Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.


 


Dicevasi che……… Nel paese della bugia, la verità è una malattia (Il Sindaco)
Caricato da isolapulita. - Guarda gli ultimi video.



ed ora passiamo al Consiglio Comunale di questa sera:



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AL PRESIDENTE

DEL C.C.

AL SINDACO

AL PREFETTO DI PALERMO

DOTT. GIANCARLO TREVISONE

Oggetto: dichiarazione consiliare


Il gruppo “Rinascita Isolana” abbandona l’aula consiliare rilasciando la seguente dichiarazione che chiede sia inserita nel verbale della seduta odierna del Consiglio Comunale.

In seguito al rigetto della richiesta di concessione della sala “Padre Bagliesi” – depositata dal capogruppo Caltanissetta Giuseppe in data 12.12.09 – l’opposizione prende atto della repressione del dissenso e della volontà di tacitare l’opinione pubblica praticate dall’Amministrazione Portobello in modo costante in questi primi mesi di governo del Comune.

Affrontare il tema della legalità rappresenta per il sindaco un problema insormontabile, tanto da spingerlo a costringere il Presidente Giucastro a negare la parola ai consiglieri di minoranza; a replicare in modo inopportuno all’istanza di convocazione del C.C. presentata dall’opposizione in merito all’argomento “Infiltrazioni mafiose all’interno dell’Amministrazione Comunale di Isola delle Femmine”; ad impedire il dibattito durante il convegno-farsa dell’11.12.09, significativamente disertato dal Presidente della Commissione Regionale Antimafia; ad aggredire i cittadini che hanno il coraggio di denunciare il comportamento del sindaco ed il complesso di affari che ne hanno determinato il successo elettorale e – last but not least – a respingere la legittima richiesta del movimento politico “Rinascita Isolana” di poter disporre dell’aula consiliare per realizzare un dibattito pubblico sul tema: “Istituzioni e burocrazia: la sfida della legalità”.

I rappresentanti della minoranza consiliare invocano un pronto intervento del Prefetto perché si attivi per monitorare l’attività amministrativa del Comune di Isola delle Femmine ed assumere l’ormai necessaria decisione dello scioglimento per infiltrazioni mafiose.


La mortificazione della dignità istituzionale del Consiglio e del suo Presidente – a cui oggi chiediamo ufficialmente di prendere le distanze da un sindaco irrispettoso dei più elementari principi della democrazia, per evitare d’esser risucchiato nel vortice di arroganza, prevaricazione e vischiosità giuridica e politica che sta lentamente avvolgendo gli amministratori isolani – ben si inserisce nell’operato del Portobello, che ha conquistato il consenso elettorale a suon di concessioni edilizie; ha candidato all’interno della sua lista e poi voluto al suo fianco in Giunta i nipoti di persone già sottoposte a misure di prevenzione e condannate per associazione a delinquere di stampo mafioso; ha proseguito nella sua gestione familistica della cosa pubblica – puntellata da assunzioni ad hoc, nomine di consanguinei di assessori e consiglieri, commissioni formate da parenti, amici e soci.

Un sindaco che rifiuta il confronto sul tema della presenza della mafia nel territorio isolano offre un’immagine distorta e deteriore della comunità isolana e aggrava i sospetti circa l’esistenza di un sodalizio affaristico che di fatto gestisce Isola delle Femmine.

Non è ammissibile che un sindaco non si pronunci sui recenti sequestri di beni immobili realizzati dai Ros nel nostro Paese, a quanto pare relativi a parenti dei vertici dell’UTC.

Non è ammissibile che un sindaco applauda l’on. Apprendi, che apertamente afferma la necessità di rimuovere amministratori locali e dirigenti con parenti mafiosi o comunque sospettati di esser vicini a Cosa Nostra, ed impronti poi il suo governo a comportamenti assolutamente opposti.

Non è ammissibile che un sindaco cerchi di darsi una credibilità antimafia e parallelamente prosegua ad occultare provvedimenti amministrativi scomodi, frequentare personaggi già destinatari di misure di prevenzione ex l.n. 646/82, intimare agli avversari politici – in modo sconveniente – di tacere.

L’antimafia di Portobello, Palazzotto e Cutino è l’antimafia del silenzio, l’antimafia delle concessioni edilizie, l’antimafia degli zii danarosi, l’antimafia degli zii assessori/consulenti/progettisti, l’antimafia delle Commissioni Edilizie blindate, l’antimafia dei convegni ad personam in cui è vietato prender la parola.

I consiglieri di “Rinascita Isolana” respingono l’accusa del sindaco di non aver digerito il risultato elettorale del 6 e 7 giugno 2009 e lo informano piuttosto di aver capito le ragioni del successo del gruppo “Progetto Isola” e di sperare che, adesso, queste ragioni vengano colte anche dalla Procura della Repubblica.

E lasciando l’aula si augurano che il Presidente Giucastro – del cui senso di responsabilità non dubitano – si ravveda: sulla vostra nave che affonda, chi resta a bordo non è un eroe. Annega.

Isola delle Femmine, 18.12.09 I consiglieri comunali








il comitato della legalità scrive e segnala:

Verifica immobile Paolo Aiello Corso Italia, Favaloro Giuseppa, Aiello Paolo Via Sciascia, Giucastro Giuseppe Via Verdi, Giucastro Alessandro Via Verdi, Billeci Pierina Via Sciascia, Lucido Salvatore Via Toscanini, D'Arpa Sandro Viale della Torre


Segnalazione Abusivismo D'Arpa Francesco padre dell'architetto D'Arpa Sandro Cpo Ufficio Tecnico Comunale di Isola delle Femmine





Contestazione verbale di ordinanza a Romeo Antonino Via Toscanini e denuncia condizionamenti da parte dell'amministrazione all'architetto Albert Giovanni (licenziato qualche anno addietro, a seguito di una sentenza è stato reintegrato in servizio. Il licenziamento a seguito dell'accusa di "celare" oltre 800 pratiche di sanatoria edilizia, in realtà aveva denunciato casi di abusivismo contro gli stessi amministratori che poi con un delibera di giunta lo hanno licenziato. Isola delle Femmine zona franca non esiste il conflitto di interesse

 



Solidarietà con il Cittadino Giuseppe Ciampolillo






A Isola delle Femmine è facile dimenticare. Tutto scivola addosso a certi personaggi " politici". Nulla li tange. Sono i Don Nuddu della politica Isolana





TAR Napoli, Sez. I, 15 giugno 2006 / 02 agosto 2006, n. 7783 (Pres. Donadono, est. Severini)
S’è affermato di recente, da parte della Sezione, che: “Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’art. 143 d. lg. 267/00, non esige né la prova della commissione di reati, né che i collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici “elementi” (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l’amministrazione e i sodalizi criminali” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 febbraio 2006, n. 1622); e, ancora, che: ”Ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento prefettizio di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, è irrilevante il fatto che gli elementi acquisiti dimostrino la sussistenza soltanto di un collegamento tra associazioni mafiose e organi di gestione, quando risulti comunque che gli organi elettivi siano gravemente venuti meno ai propri doveri di vigilanza e controllo sull’apparato gestionale – amministrativo dell’ente locale” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, ibidem).

Art. 416-ter, codice penale – Scambio elettorale politico – mafioso
La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.



 

Leggi gli aggiornamenti sull'"isola felice" del Sindaco Professore Gaspare Portobello e dell'Assessore all'ambiente dr. Cutino Marcello con la benedizione del vicepresidente del Consiglio geom Dionisi Vincenzo (fussi pi mia ti farei scurar u blogg. dichiarazione del 21 dicembre ore 20,08)

clicca qui....... Isola delle Femmine Razzanelli Operazione EOS

 



EDILIZIA SENTENZE ABUSIVISMO LICENZE ORDINANZE


*48 'o muorto ca parla ... nel cimitero di Isola delle Femmine




*Sentenza 2010 Verande
*Verande Sentenze



*Ho paura, ma vado avanti




*Un letto a tre piazze




*Isola delle Femmine I politici come la munnezza si riciclano




*Pino Ciampolillo intervista il “Sindaco Prof Gaspare Portobello




*Il Sindaco Portobello mena per il naso i Cittadini di Isola delle Femmine




*ABusivismo edilizio Pino Ciampolillo ?
Perseguite il nano malefico




*ABBBBBUSIVISMO Edilizio Ordinanza 75 Callea moglie del Sindaco Portobello




*Edilizia dossier abusi edilizi con sentenze e circolari




*Ho paura ma vado avanti




*CIRCOLARE n° 96151 dell'11-11-09 Tutela Paesaggistica




*Circolare BBCCAA 117839 Terrazze 1.12.06




*SANATORIA Decreto AA BB CC
(sblocca istanze)




*ABUSIVISMO EDILIZIO Ordinanza 70 RISO ROSARIO




*“Spazi Chiusi” dell’arch D’Arpa




*“Spazi Chiusi” dell’arch D’arpa circolare 53969 09/03




*Architetto D'Arpa Sandro conferimento della Posizione organizzativa del 3° Settore Tecnico




*ABUSIVISMO edilizio Virga Anna ordinanza 72




*Ordinanza 67/R.O. 4.12.05 di Sospensione dei lavori




*ORDINANZE U.T.C Lucido,Bruno,Romeo,Crivello,Bologna,Caltanisetta,Rubino




*Denunce di abusivismo edilizio a Isola delle Femmine




*Legge 24 novembre 2003, n. 326




*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio




*L.R. 4/03 articolo 20 circolare
*L.R. 4/03 articolo 20 sentenza




*ARTICOLO 9 L.R. 37/85

*CIRCOLARE 5/3/04 n 2 L.R.4/03




*Paesaggio, novità per l'autorizzazione a costruire




*
Sentenza veranda isola delle femmine




*Sentenza Tettoia




*Autorizzazione paesaggistica: ok sull'iter semplificato
*Per una tettoia basta la Dia
*Tettoie Sentenza




*Tar Campania, Napoli, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 8320




*
Isola Abusivismo edilizio

*
Ordinanza n 57 13 ottobre 2009 vincoli urbanistici
*Monitoraggio abusivismo edilizio

*
Art 10 legge 47/85 Opere Precarie

*
Art. 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Opere precarie

*Le norme sulla VAS nei PRG
*norma transitoria sulla VAS
*Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
*Le norme sulla VAS nei PRG
*Lettera all'Assessore
*D.Lgs. 4/2008 correttivo al D.Lgs. 152/2006




*P.R.G. V.I.A. Decreto Legislativo 4/2008 Emendamento Sanatoria




*Disegno di Legge sulla VAS




*COMMISSIONE edilizia potere politico e potere amministrativo




*Isola delle Femmine Tutela Pesaggistica decreto 151




*P.R.G. normativa Approvazione Adozione PRG




*
P.r.g. tav 2,6 consistenza aree libere lottizzazioni

*
Lottizzazione lo bianco
*Lottizzazioni Isola: Di Matteo, Lo Bianco, La Paloma, Piano volumetrico Scalici

*
Commissari ad acta nei comuni per lottizzazioni
*P.r.g. Isola delle Femmine




*PRG Isola delle Femmine



*P.R.G. Isola delle Femmine




*Ordinanza 67/R.O. 4.12.05 di Sospensione dei lavori
*Sequestro beni mafiosi a Isola delle Femmine
*Maxisequestro tra cui appartamento a Isola delle Femmine (qualche mese addietro)
*Elauto ufficio tecnico comunale prg parcheggio pubblico
*Elauto ufficio tecnico comunale prg parcheggio pubblico




*Dirigenti Ufficio Urbanistica Regione Sicilia



*Abusivismo Edilizio Vincoli Cimiteriali




*Sanatoria Vincoli cimiteriali art 16 LR 26/86




*Sanatoria Vincoli cimiteriali art 56 LR 27/86




*Isola Richiesta parere Regione fascia 150mIsola delle Femmine V.I.A. PORTO




*
P.R.G. Tavole visive
*DPR 6/6/01 n. 380 Testo Unico materia edilizia

*
L'urbanistica nella sua evoluzione (Cristiano Bevilacqua)
*Rapporto dal Territorio 2003

*
Disegno di legge: "Norme per il governo del territorio"
*Il tavolo tecnico

*
Disegno di Legge

*
Circolare 2008 Pianificazione Urbanistica

*
Stato della pianificazione comunale ordinaria

*
I condoni edilizi a Palermo e in Sicilia




*
La legge del cemento: polemiche dopo l'approvazione del Piano Casa Sardegna



*Piano Casa in Sicilia si ritorna al passato
*Piano Casa, In Sicilia per pochi ma non per tutti




*
L'Aquila, ecco i nomi degli indagati per i crolli della Casa dello studente e del Convitto

*
Floresta, l´unico comune senza una sola casa abusiva

*
Villette abusive, tremila fabbricati a rischio confisca




*Elauto ufficio tecnico comunale prg parcheggio pubblico



* Commissariare Palermo per lo sconcio di Pizzo Sella"




*
Intervista a Portobello sindaco di Isola delle Femmine

*
La solitudine di un letto a tre piazze



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*Attentato incediario contro auto sindaco Borgetto LiberaMente
*Borgetto, incendiata l'auto del Sindaco Fascio e Martello
*Puc in Consiglio
*In risposta a Gibi: "quando ad aggirare un morto siamo noi".
*Sciolto il consiglio comunale di Furnari
*Mafia a Isola
*HO PAURA ma…



*P.R.G., PORTO, Messa in sicurezza Porto, P.U.D.M., procedura V.I.A./V.A.S., Isola delle Femmine



*GURS Parte I n. 53 del 2003 porto isola decreto messa in Sicurezza



*Porto Isola manca VIA messa in cirurezza



*Filippo Di Maria curava la casa di Scopello del senatore Antonino Papania




Relazione Commissione Parlamentare Antimafia 1985



Isola delle Femmine: "Sindaco Portobello, la bugia è una mezza ... Il Vespro




FURNARI sette consiglieri si dimettono



Edilizia Popolare Carini
Sentenza Esproprio P.E.P. Carini
Manutenzione ordinaria di edilizia libera ex art. 6 d.p.r. 380/0











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