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4 aprile 2014 5 04 /04 /aprile /2014 00:06
Catanzaro, il vero ‘La Qualunque’ e la prostituta Zuniga
Catanzaro, il vero ‘La Qualunque’ e la prostituta Zuniga

Superato dalla realtà il Cetto di "chiù pilu pe' tutti". Nel capoluogo calabro un'inchiesta sulla compravendita di voti rivela le abitudine dell'assessore Lomonaco: favori in cambio di sesso. E poi le multe tolte agli amici

Catanzaro, il vero ‘La Qualunque’ e la prostituta Zuniga
Finanche le multe sono riservate solo ai “cittadini normali”. Per il resto, gli amici degli amici sono salvi. Vengono cancellate. E quando non è possibile farlo, è lo stesso tenente colonnello comandante del Corpo a occuparsi del ricorso. È il quadro desolante che emerge da un filone dell’inchiesta del pm Gerardo Dominijanni su brogli elettorali e compravendita di voti alle ultime elezioni comunali. Il magistrato è “stucazzu di Dominijanni”, uno che presto andrà via da Catanzaro, dicono sicuri alcuni politici per telefono. I carabinieri sono tutti una manica di “frocioni”. Vanno così le cose a Catanzaro, città roccaforte del governatore della Calabria Peppe Scopelliti. C’è un ingegnere nominato a un livello molto alto che deve favorire un architetto amico dell’assessore Lomonaco. Esegue gli ordini perché “Massimeddu è un portento”. Un altro assessore, Stefania Lo Giudice, lavora per una lottizzazione a favore di amici suoi, i fratelli T., manda un sms esplicito al collega Lomonaco: “Se permetti faccio politica e i fratelli T. sono miei elettori”. E poi c’è il sottopasso da 800 mila euro, opera inutile ma fruttuosa, da affidare a un altro tecnico amico. Ma il clou sono le lottizzazioni, terreni da edificare, parti del territorio della città e del suo litorale da cementificare. Parlando con un amico, Lomonaco sparge consigli: “Ci dobbiamo inserire, terreni, cose, li compriamo…”. Un imprenditore che con la sua candidatura ha favorito l’ascesa di Abramo a sindaco e la vittoria del centrodestra, si lamenta per i soldi spesi in campagna elettorale. Deve rientrare, avere qualche incarico. Lomonaco inflessibile: “Sarà nostro dovere politico e morale”. Anche le multe servivano alla miserabile catena clientelare della malapolitica catanzarese. Gli assessori e l’onorevole assessore regionale Mimmo Tallini, un passato remoto da missino, uno prossimo da seguace di Clemente Mastella, ora con Forza Italia, ordinavano e il tenente colonnello eseguiva. Ma il più felice di tutti è l’assessore Lomonaco quando ottiene la delega al personale: “Così, zitto zitto sistemiamo le cose degli amici”. Funziona così nella sfortunata terra di Calabria. A Catanzaro è scandalo, Reggio è commissariata dall’antimafia, a Cosenza scricchiola il potere dei fratelli Gentile. Scopelliti trema. Tra pochi giorni un Tribunale emetterà la sentenza sul caso Fallara. Il pm ha chiesto cinque anni. Se condannato dovrà lasciare la poltrona di governatore e fuggire in Europa.
di Enrico Fierro e Lucio Musolino
da il Fatto Quotidiano del 19 marzo 2014
N. 01163/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2012 REG.RIC.
N. 00581/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2012, proposto da: Salvatore Scalzo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Pitaro, Vincenzo Cerulli-Irelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Pitaro in Catanzaro, via F.Acri, 88;
contro
Comune di Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Gaetano Scoca, Giuseppe Iannello, con domicilio eletto presso Giuseppe Iannello in Catanzaro, via Crispi,18; Ministero dell’Interno – Ufficio Elettorale Centrale, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
nei confronti di
Abramo Sergio, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Iannello, Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli, 49; Nisticò Carlo, Camerino Mario, Elia Giulio, Concolino Domenico, Amendola Andrea, Brutto Tommaso, Riccio Eugenio, Caroleo Agostino, Leone Francesco, Levato Luigi, Ciciarello Rolando, Esposito Sinibaldo, Mancuso Filippo, Polimeni Marco, Lo Giudice Stefania, Galante Francesco, Costanzo Sergio, Corsi Antonio, Mancuso Rosario, Notarangelo Mario, Guglio Antonio, Guerriero Roberto, Costa Lorenzo, Capellupo Vincenzo, Passafaro Francesco, Laudadio Manuel, Mercurio Antonio Vincenzo, Rizza Roberto, Celi Giuseppe, Angotti Antonio, Lostumbo Rosario, Cosentino Oreste, Praticò Agazio; Tallini Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Scalzi, con domicilio eletto presso Francesco Scalzi in Catanzaro, via Purificato, 18; Cardamone Ivan, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Procopio, con domicilio eletto presso Paola Procopio in Catanzaro, via Buccarelli, 49;
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2012, proposto da: Franco Tallarigo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Pitaro, Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Giuseppe Pitaro in Catanzaro, via F.Acri, 88; Giuseppe Pisano, Fernando Miletta, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Pitaro, Francesco Pullano, Giuseppe Olanda, con domicilio eletto presso Francesco Pitaro in Catanzaro, via Francesco Acri,88;
contro
Comune di Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Iannello, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Giuseppe Iannello in Catanzaro, via Crispi,18; Ministero dell’Interno – Ufficio Elettorale Centrale, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
nei confronti di
Sergio Abramo, rappresentato e difeso dagli avv. Valerio Zimatore, Giuseppe Iannello, con domicilio eletto presso Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli; Scalzo Salvatore, Nisticò Carlo, Camerino Mario, Elia Giulio, Concolino Domenico, Amendola Andrea, Brutto Tommaso, Riccio Eugenio, Caroleo Agostino, Leone Francesco, Levato Luigi, Ciciarello Rolando, Esposito Sinibaldo, Mancuso Filippo, Polimeni Marco, Lo Giudice Stefania, Galante Francesco, Costanzo Sergio, Corsi Antonio, Mancuso Rosario, Notarangelo Mauro, Giglio Antonio, Guerriero Roberto, Costa Lorenzo, Capellupo Vincenzo, Passafaro Francesco, Laudadio Manuel, Mercurio Antonio Vincenzo, Rizza Roberto, Celi Giuseppe, Angotti Antonio, Lostumbo Rosario, Cosentino Oreste, Praticò Agazio; Tallini Domenico, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Scalzi, Chiara Scalzi, con domicilio eletto presso Francesco Scalzi in Catanzaro, via Purificato, 18; Cardamone Ivan, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Procopio, con domicilio eletto presso Paola Procopio in Catanzaro, via Buccarelli, 49;
per l’annullamento
a.- quanto al primo ricorso:
- del verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale di proclamazione alla carica di sindaco del comune di Catanzaro del 10 maggio 2012 del sig. Sergio Abramo;
- del verbale dell’ufficio elettorale centrale di proclamazione alla carica di consigliere comunale di Catanzaro del 6 giugno 2012;
- dei verbali delle operazioni elettorali relative a tutte le sezioni elettorali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
- delle operazioni elettorali di tutte le sezioni in cui si sono svolte le elezioni per la scelta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di Catanzaro, con contestuale ordine di rinnovo;
- ovvero, in via gradata, per l’annullamento delle operazioni elettorali svolte nella sezione elettorale n. 85 e nelle altre sezioni indicate in ricorso, con contestuale ordine di rinnovo in tali sezioni.
b.- quanto al secondo ricorso:
- del verbale del 10 maggio 2012 dell’Ufficio Elettorale Centrale, con il quale è stato illegittimamente ed erroneamente proclamato il candidato Sergio Abramo alla carica di sindaco del comune di Catanzaro;
- del verbale del 6 giugno 2012 dell’ufficio elettorale centrale, con cui sono stati proclamati i consiglieri comunali del comune di Catanzaro nelle persone dei sigg.ri Carlo Nisticò, Mario Camerino, Giulio Elia, Domenico Concolino, Andrea Amendola, Tommaso Brutto, Eugenio Riccio, Agostino Caroleo, Francesco Leone, Luigi Levato, Rolando Ciciarello, Sinibaldo Esposito, Filippo Mancuso, Marco Polimeni, Stefania Lo giudice, Francesco Galante, Domenico Tallini, Sergio Costanzo, Ivan Cardamone, Antonio Corsi, Rosario Mancuso, Mauro Notarangelo, Antonio Giglio, Roberto Guerriero, Lorenzo Costa, Vincenzo Capellupo, Francesco Passafaro, Manuel Laudadio, Antonio Vincenzo Mercurio, Roberto Rizza, Giuseppe Celi;
- dei verbali delle operazioni elettorali relative alle sezioni/seggi elettorali nelle quali si sono svolte le elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali di Catanzaro di cui alla narrativa che segue, in uno ad ogni altro atto delle operazioni elettorali svoltesi per l’elezione del consiglio comunale e del sindaco del comune di Catanzaro tenutesi nei giorni 6 e 7 maggio 2012, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
- delle operazioni elettorali svoltesi in data 6-7 maggio 2012 per il rinnovo del consiglio comunale di Catanzaro e per l’elezione alla carica di sindaco del comune di Catanzaro, con conseguente rinnovo delle stesse;
- in via gradata, del risultato delle elezioni, con rinnovo delle operazioni elettorali, limitatamente alle sezioni per le quali il risultato elettorale risulta illegittimo, con ogni conseguenziale statuizione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro, del Ministero dell’Interno, di Sergio Abramo, di Tallini Domenico e di Cardamone Ivan;
Viste le proprie decisioni interlocutorie nn. 777 e 778 del 2012 e gli atti depositati in ottemperanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il presidente Massimo Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza.
FATTO e DIRITTO
A.- 1.- Con ricorso depositato l’8 giugno 2012, il sig. Salvatore Scalzo, in qualità di cittadino elettore del comune di Catanzaro e di candidato alla carica di sindaco di detto Comune, impugnava gli atti in epigrafe.
1.1.- Esponeva, in fatto:
- che in data 6-7 maggio 2012 si erano svolte presso il comune di Catanzaro le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi amministrativi con elezione del sindaco e dei consiglieri comunali;
- che all’esito della competizione elettorale era risultato vincitore, già al primo turno, il sig. Sergio Abramo con 28.803 voti validi, avendo superato la soglia del 50% più uno dei voti;
- che le operazioni di scrutinio delle 91 sezioni si erano protratte per molte ore concludendosi, con gravi illegittimità, solo a tarda notte;
- che in particolare, nella sezione n. 85 – ma non solo in essa – si sarebbero verificate gravi illegittimità idonee a inficiare le operazioni elettorali, tanto che tali operazioni sarebbero oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, con sottoposizione a sequestro delle schede elettorali;
- che i verbali elettorali, compilati con estrema trascuratezza, sarebbero privi dei dati necessari per verificare la correttezza delle operazioni elettorali; che in alcuni di essi mancherebbe l’indicazione del numero dei votanti, o del numero delle schede autenticate, o dei voti attribuiti alle liste, o del numero delle schede scrutinate; che , in altri, non vi sarebbe corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei votanti, e che più elettori risulterebbero registrati con la medesima scheda elettorale; che, nella maggior parte dei casi, non vi sarebbe corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle scrutinate e di quelle autenticate residue; che – dato inquietante – “centinaia di schede elettorali, senza alcun legittima motivazione” sarebbero “letteralmente scomparse nel nulla”; che infine vi sarebbero situazioni di voto assistito, consentito in assenza della relativa certificazione e prive della verbalizzazione dei dati necessari per l’identificazione dell’accompagnatore;
- che tali diffuse illegittimità si sarebbero verificate, oltre che nella precitata sezione n. 85, nelle sezioni nn. 2, 3, 4, 11, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 59, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 81, 83, 89, 90 e 91.
1.2.- Deduceva, in diritto:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 48 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dei principi di libertà e personalità e segretezza del voto;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 48 della Costituzione ; violazione e falsa applicazione dell’art. 68 T.u. n. 570/1960;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e segg. 79 T.u. n. 570/1960;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 41 T.u. n. 570/1960.
1.3.- Con decreto presidenziale n. 1802 in data 13 giugno 2012 è stata fissata l’udienza di discussione per il successivo giorno 19 luglio.
Ricorso e decreto sono stati notificati alle controparti tra il 19 giugno e il 4 luglio 2012 e tempestivamente ridepositati con la prova delle avvenute notifiche.
1.4.- Si sono costituiti in giudizio il comune di Catanzaro, il Ministero dell’Interno, i controinteressati Sergio Abramo, Ivan Cardamone e Domenico Tallini, variamente eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, nonché (Ministero dell’Interno) il difetto di legittimazione passiva nel giudizio.
B.- 2.- Con ricorso depositato l’8 giugno 2012, il sig. Franco Tallarigo, in qualità di cittadino elettore del comune di Catanzaro, nonché di presentatore e delegato della lista “Partito Democratico”, il sig. Giuseppe Pisano, in qualità di cittadino elettore del comune di Catanzaro, e il sig. Fernando Miletta, nella qualità di coordinatore provinciale e presentatore della lista, nonché di candidato alle elezioni comunali nella lista “Sinistra Ecologia e Libertà”, impugnavano gli atti in epigrafe.
Analogamente al ricorso che precede, con il presente gravame si lamenta che le consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del sindaco di Catanzaro sarebbero state caratterizzate da gravissime irregolarità e illegittimità atte a inficiare l’intero procedimento elettorale e il connesso risultato.
Si rileva in particolare che, a seguito della chiusura delle operazioni elettorali, per le gravi omissioni, anomalie e ritardi riscontrate nei seggi nn. 84, 85 e 86, la Commissione Centrale Elettorale ha avocato a sé le operazioni di verifica delle operazioni svoltesi in detti seggi elettorali, esitando un verbale nel quale sarebbero state analiticamente indicate le gravissime anomalie involgenti le operazioni elettorali svoltesi nel seggio n. 85.
Si soggiunge che la Procura della Repubblica ha aperto un procedimento penale nel quale risulterebbe indagato un candidato della lista a sindaco risultata vittoriosa, proclamato consigliere, su una presunta compravendita di voti.
L’indagine in questione riguarderebbe l’ipotesi della c.d. “scheda ballerina” costituente il sistema con cui, attraverso la corresponsione di somme di denaro, sarebbe controllato il voto degli elettori, così inficiando la genuinità del risultato elettorale e la sua veridicità.
2.1.- I ricorrenti deducono, in diritto, eccesso di potere sotto vari profili, premettendo:
- quanto alla loro legittimazione ad agire, che – come risulta dalla documentazione da loro esibita – essi sono rispettivamente cittadino elettore avente diritto al voto (Franco Tallarigo), cittadino/elettore candidato a consigliere comunale (Giuseppe Pisano), presentatore di lista e coordinatore della stessa (Ferdinando Miletta);
- quanto all’eventuale prova di resistenza, che essa risulta superata dall’assorbente circostanza che l’annullamento delle operazioni elettorali anche di una sola sezione (richiesta avanzata in via gradata nell’ambito dell’ampio petitum che connota il ricorso) porterebbe all’annullamento della proclamazione a sindaco del controinteressato Abramo, con conseguente possibilità per il candidato Salvatore Scalzo di andare al secondo turno di ballottaggio, essendo stato quegli proclamato a sindaco al primo turno per avere ottenuto solo 150 voti oltre il 50% dei votanti.
Argomentano in particolare sulle gravi irregolarità accertate nella sezione elettorale n. 85, anche da parte dell’Ufficio Centrale Elettorale (analiticamente riportate a pag. 91 del relativo verbale: più schede votate rispetto al numero dei votanti, voti di lista inferiori attribuiti ai consiglieri, doppia votazione di elettori, ecc.), tali da alterare il voto popolare e il conseguente esito elettorale.
Con l’articolato quarto motivo, i ricorrenti deducono la mancata corrispondenza tra schede scrutinate e numero dei votanti (art. 68, comma 6, T.u. n. 570/1960), mancata indicazione delle schede autenticate (violazione dell’art. 47 T.u. n. 570 1960), nonché violazione dell’art. 41 T.u. n. 570/1960.
Con il motivo diffusamente evidenziano le irregolarità che avrebbero costellato le operazioni elettorali, formulando nella sostanza le medesime censure dedotte con il precedente ricorso, e involgenti 31 sezioni su complessivi 91.
2.2.- Con decreto presidenziale 1803 in data 13 giugno 2012 è stata fissata l’udienza di discussione per il giorno 19 luglio 2012.
Ricorso e decreto sono stati notificati alle controparti tra il 19 giugno e il 7 luglio 2012, e tempestivamente ridepositati con la prova delle avvenute notifiche.
2.3.- Anche in tale ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Catanzaro, il Ministero dell’Interno, i controinteressati Sergio Abramo, Ivan Cardamone e Domenico Tallini, opponendo le eccezioni già formulate e concludendo per il rigetto del ricorso.
3.- Con ordinanze nn. 777 e 778 del 2012 sono stati disposti incombenti istruttori demandando alla Prefettura di Catanzaro di procedere a un’ampia verifica sulle operazioni elettorali condotte nelle sezioni specificatamente indicate nei ricorsi.
Con atto depositato il 10 ottobre 2012 la Prefettura di Catanzaro ha puntualmente ottemperato alle decisioni istruttorie.
4.- Alla pubblica udienza del 22 novembre 2012, sulle conclusioni delle parti, i ricorsi vengono trattenuti in decisione.
5.- Stante l’evidente connessione oggettiva, i due ricorsi possono essere riuniti, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ai fini di un’unica decisione.
6.- Va prioritariamente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno e dall’Ufficio elettorale di Catanzaro, nel rilievo che con i motivi di impugnazione si contestano i risultati elettorali per vizi afferenti alla fase di scrutinio e per il fatto che l’Ufficio elettorale è organo temporaneo e neutrale che formalmente dispone la proclamazione degli atti con atto avente natura ricognitiva della volontà popolare
6.1.- L’eccezione è fondata.
Secondo una costante e consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, nei giudizi elettorali di cui all’art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aventi ad oggetto l’atto di proclamazione degli eletti, sono parti necessarie unicamente l’ente al quale l’elezione si riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali, nonché, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute e che, dunque, possono risultare pregiudicati dalla richiesta modificazione del provvedimento impugnato. Non sono invece legittimati altri organi o altre amministrazioni diversi dal predetto ente, ed in particolare il Ministero dell’Interno, il quale interviene nel procedimento elettorale esclusivamente ai fini organizzatori, essendo privo della titolarità di un proprio interesse pubblico specifico agli esiti dello stesso procedimento se non di quello, generico, alla legittimità dell’azione amministrativa, quindi inidoneo a rivestire la qualità di legittimato passivamente (Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2008, n. 496; Tar Pescara, I, 31 agosto 2008, n. 722).
Parimenti, non sono legittimati passivamente gli Uffici elettorali (Cons. St. sez. V, 6 marzo 2007, n. 1043, e Cons. giust. amm. Reg. Sic.,18 maggio 2007, n. 396, Tar Calabria – Catanzaro, II, 25 luglio 2012, n. 807), salvo che il provvedimento di proclamazione degli eletti venga impugnato per vizi propri degli atti preparatori (quali gli atti di ammissione delle liste alla competizione elettorale) – fattispecie che esula dalla vicenda impugnatoria all’esame – che invalidino in via derivata i successivi atti del procedimento elettorale (cfr. da ultimo T.A.R. Veneto, sez. III, 7 febbraio 2008, n. 321, e Cons. St., sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6135).
L’accoglimento della censura determina l’estromissione dal giudizio dell’intimato Ministero dell’Interno.
6.2.- In relazione al ricorso n. 580/2012, vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali del Comune di Catanzaro opponenti l’inammissibilità del ricorso:
a-. per mancata prova della legittimazione ad agire;
b.- per mancato assolvimento della prova di resistenza;
c.- per indeterminatezza della domanda principale;
6.2.1.- Le eccezioni non hanno pregio alla stregua delle considerazioni che seguono, peraltro pertinentemente evidenziate dalla difesa del ricorrente:
- a1.- il dr. Scalzo ha documentato la propria qualità di candidato alla carica di sindaco di Catanzaro alle elezioni amministrative svoltesi il 6 e 7 maggio 2012 (cfr. alleg. n. 4 del ricorso);
-b1.- l’eccezione si sostiene sulla considerazione che le censure proposte in ricorso consistano in meri vizi formali dei dati riportati nei verbali degli uffici elettorali, non idonei a determinare l’annullamento delle operazioni elettorali in quanto non incidenti sulla “sincerità e libertà del voto”, in base al principio della c.d. “strumentalità delle forme”. Inoltre, la riedizione parziale delle operazioni elettorali, anche limitatamente a una delle sezioni contestate, rappresenterebbe un mero interesse di carattere strumentale, idoneo ad attribuire al ricorrente un vantaggio meramente eventuale e ipotetico.
Ma l’eccezione non coglie nel segno in ragione del fatto che le censure dedotte con il ricorso non sono formali (sul tema si argomenterà nel prosieguo), evidenziando le medesime che in numerose sezioni (ben 31 su complessive 91 sezioni) vi sarebbe differenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle scrutinate residue, ciò costituendo sintomo dell’illegittima gestione del procedimento elettorale.
In tale situazione, sulla base della giurisprudenza richiamata in ricorso a confutazione dell’eccezione de qua (CdS, V, n. 1977/2008; adde: CdS, V, 13.1.2011, n. 159; id. 5 luglio 2005 b. 3716), non è concludente invocare il principio della prova di resistenza quando le contestazioni involgano gli aspetti generali delle operazioni elettorali (quali quelle denunciate in ricorso) che, se fondate, determinerebbero l’annullamento di dette operazioni.
c.1.- Il tenore del ricorso, con la puntuale indicazione dei vizi asseritamente riscontrati, non lascia dubbi sulla specificità della domanda quivi azionata che è nel senso della rinnovazione in tutto o in parte della competizione elettorale.
Va smentita pertanto l’affermazione che il ricorso sia affetto da genericità affidandosi a episodi documentati dagli organi di stampa e a presunte indagini che sarebbero in itinere presso la Procura di Catanzaro.
Va qui precisato che affatto estranea alla vicenda giurisdizionale sottoposta all’esame del Collegio è lo svolgimento presso detta Procura di indagini riguardanti – secondo quanto riferito dalla difesa del Comune – alcuni degli eletti “per episodi di voto di scambio”: sia perché, allo stato, non vi è notizia dell’esito di tali indagini, sia perché il presente processo ben può essere definito sulla base delle contrapposte argomentazioni difensive, degli atti e delle prove documentali che lo corredano, nonché degli accertamenti istruttori disposti dal Collegio.
6.3.- Sempre in relazione a detto ricorso, il Collegio deve darsi carico delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del controinteressato Abramo, volte a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso:
d.- per genericità della domanda intesa all’annullamento delle operazioni elettorali;
e.- per inesistenza e non rilevanza dei presupposti;
f.- per intervenuto atto di volontà contraria e per acquiescenza.
6.3.1.- Anche tali eccezioni vanno disattese.
Per quelle indicate sub d.- ed e.- valgono le argomentazioni confutative svolte sub c.1.-e d.1.- del punto 6.2.1.-.
Quanto all’ulteriore eccezione opponente l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, asseritamente prestata in occasione dell’approvazione, in data 20 giugno 2012, della delibera del consiglio comunale di convalidazione dell’elezione del sindaco e dei consiglieri, si omette di considerare che il ricorso è stato depositato l’8 di giugno, e quindi in data precedente all’adozione della predetta delibera. Peraltro, proprio sulla base della giurisprudenza invocata dall’opponente (CdS, V, 5 novembre 2009, n. 6881, id. , 17 settembre 2010, n. 6931), l’acquiescenza è un provvedimento amministrativo che postula la “presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostri la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività”.
Orbene, nella descritta situazione, caratterizzata da una pregressa e convinta iniziativa giurisdizionale, non esistono i presupposti perché possa predicarsi l’intervenuta acquiescenza rispetto al momento (che presenta caratteri di ritualità) della convalida delle elezioni.
6.4.- Anche il controinterssato Cardamone ha formulato due eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso.
Stante il tenore di dette eccezioni (inammissibilità per intervenuto atto di volontà contraria e acquiescenza; inammissibilità per genericità della domanda principale di annullamento delle operazioni elettorali) si rimanda al precedente punto 6.3.-, e alle argomentazioni ivi svolte con le quali le eccezioni sono state rigettate.
6.5.- In relazione al ricorso n. 581/2012, gli stessi controinteresati di cui al precedente ricorso hanno in buona sostanza formulato le eccezioni già sollevate e disattese dalla Sezione.
Rimangono però da esaminare, in quanto presentanti carattere di novità rispetto a quelle già esaminate, le eccezioni sollevate dal controinteressato Abramo, eccezioni così sintetizzabili:
g.- inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva;
h.- inammissibilità del ricorso collettivo per insussistenza dei presupposti.
6.5.1.- La prima eccezione è, in parte, infondata.
Quanto all’infondatezza dell’eccezione, risulta infatti che al momento del deposito del ricorso sono stati allegati: attestazione del 24 maggio 2012 del comune di Catanzaro dalla quale risulta che Franco Tallarigo ha presentato la lista PD; certificato, nella stessa data, del medesimo Comune del godimento dei diritti politici di Franco Tallarigo; certificato, sempre nella medesima data, di iscrizione di quest’ultimo nelle, liste elettorali del comune di Catanzaro; tessera/certificato elettorale di Giuseppe Pisano, nonché certificato, in data 4 giugno 2012, del medesimo Comune di iscrizione di quest’ultimo nelle liste elettorali comunali.
Un diverso discorso riguarda il terzo dei ricorrenti, il sig. Fernando Miletta, in relazione al quale è stata depositata “nota da cui si evince che Miletta è coordinatore provinciale di Sinistra Ecologia Libertà”. Orbene, rispetto a detto soggetto non è predicabile la sussistenza di legittimazione attiva al ricorso risultando egli privo della qualità di cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del comune di Catanzaro (o di candidato non eletto: arg. Cds, V, 28 settembre 2005, n. 5189), non giovandogli la circostanza dell’essere “coordinatore provinciale e presentatore della lista”.
Tanto conduce a ritenere parzialmente fondato l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso collettivo, nelle modalità proposte, non certamente nel senso di pervenire all’inammissibilità in toto del ricorso, ma solo nella parte in cui quest’ultimo è stato proposto da soggetto privo della legittimazione attiva a coltivare l’impugnativa.
Ciò significa che, ferma l’ammissibilità del ricorso a favore dei proponenti Tallarigo e Pisano, per avere essi debitamente e tempestivamente certificato la loro qualità di “cittadini elettori”, il ricorso collettivo va dichiarato inammissibile limitatamente alla persona del sig. Miletta.
6.6.- Rimane, per ultimo, da esaminare l’eccezione del controinteressato Domenico Tallini, il quale si duole del fatto di avere chiesto la notifica del ricorso e del decreto presidenziale in data 19 giugno 2012, ma che per la notificazione è stato seguito il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., sul presupposto – definito dall’eccepiente “irreale” – secondo cui il destinatario non sarebbe stato reperito nella sua residenza. Inoltre, il predetto lamenta il mancato rispetto del termine di dieci giorni fissato per il deposito della notifica del ricorso.
6.6.1.- L’eccezione non può trovare apprezzamento.
In disparte la circostanza che il controinteressato nulla afferma circa l’esattezza o meno della via cui è stata indirizzata l’originaria notificazione del ricorso (accertata dall’agente notificatore come “via inesistente”), o sul fatto che egli non abbia indicato detto recapito, è certo che comunque egli si è costituito in giudizio e ha potuto quindi esplicare le sue difese. In proposito si richiama la previsione codicistica contenuta all’art. 44, comma 3, c.p.a., che in tema di vizi della notificazione del ricorso, sancisce che “la costituzione degli intimati sana la nullità del ricorso”.
Volendo peraltro aderire, in via di mera ipotesi, alla versione ricostruttiva dei fatti enunciata dal controinteressato, il vizio asseritamente denunciato da quest’ultimo in ordine alla notifica del ricorso disposto ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. pertiene alla categoria della nullità, e non della inesistenza. Infatti, in tema di notifica del ricorso ex art. 140 Cod. proc. civ., autorevole e risalente giurisprudenza ha statuito che il perfezionamento della notificazione richiede il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie e cioè il deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, la spedizione al destinatario dell’atto della raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancanza della suddetta spedizione comporta non l’inesistenza della notificazione, che presuppone la mancanza di tutti i detti adempimenti, bensì la sua nullità, suscettibile di sanatoria nel caso di costituzione della parte in giudizio a norma dell’art. 156 Cod. proc. civ., per il raggiungimento dello scopo dell’atto, con decorrenza degli effetti giuridici dal giorno in cui risulti che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato (Cass, Sez. III, 4 novembre 1991, tema 11679). Si richiama anche l’orientamento esegetico più recente (Cass. civ., II, 21 marzo 2011, n. 6470), secondo cui il principio, sancito in via generale dall’art. 156, comma 3, c.p.c., (“la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”) vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò conseguendo, come nel caso all’esame, che la costituzione del Tallini – avvenuta all’esito della notificazione del ricorso a mani della propria figlia – ancorché asseritamene tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica opera ex tunc.
Peraltro, sotto l’ulteriore profilo del rispetto del termine di dieci giorni fissato nel decreto presidenziale n. 1803/2012, deve evidenziarsi che la notifica contestata dal controinteressato Tallini è avvenuta il 20 giugno 2012, e cioè nel previsto termine di dieci giorni, ancorché non sia andata ad effetto per circostanza non imputabile al notificante; il quale, del resto, ha rinnovato detta notifica nel previsto e successivo termine finale (29 giugno 2012) di dieci giorni dall’ultima notifica.
In ogni caso si osserva, anche a voler ritenere – in via di mera ipotesi – l’invalidità della notifica, non ne deriverebbe comunque l’inammissibilità del ricorso atteso che quest’ultimo è stato comunque notificato a tutti gli altri controinteressati (art. 130, comma 3, lett. c., c.p.a.).
7.- Esaurito l’esame delle eccezioni pregiudiziali può ora passarsi alla valutazione del merito del ricorso.
7.1.- Nell’ordine logico delle varie questioni proposte, ritiene il Collegio di trattare primariamente le censure con le quali si denuncia la non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate, ma non utilizzate.
Nelle due impugnative, in particolare nel ricorso n. 581/2012, la dedotta mancata corrispondenza sarebbe sintomo di grave illegittimità delle operazioni elettorali, potendo essa sostanziare il c.d. sistema della “scheda ballerina”, immagine plastica che descriverebbe un sistema fraudolento consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata non votata.
Sulla scheda verrebbe poi scritto il nome del candidato e sarebbe consegnata all’elettore che, entrando nel seggio, ritirerebbe la scheda (bianca) assegnatagli, depositando nell’urna non già quest’ultima ma quella consegnatagli all’esterno del seggio. La scheda “bianca” verrebbe poi recapitata, a riprova dell’avvenuto voto, ai supporter del candidato che – secondo l’ipotesi accusatoria al vaglio della magistratura inquirente – “avrebbe pagato per la preferenza”.
Tali fattispecie – includenti anche il mancato riporto nel verbale delle schede autenticate e non utilizzate, o anche del numero delle schede autenticate avrebbero interessato le sezioni nn. 2, 3, 4, 11, 17, 18, 20, 24, 26, 28,30, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 48, 56, 67, 70, 71, 72, 89, 90 e 91.
7.2.- Occorre quindi procedere alla disamina delle singole situazioni per come dedotte.
- Sez. n. 2: ci si duole del fatto che sia stata autenticata una scheda in più e non utilizzata nel corso delle votazioni.
La circostanza dedotta troverebbe conferma nel fatto che le schede autenticate assommano a 993 e che i votanti della sezione sono stati n. 794, sicché le schede autenticate e non utilizzate sarebbero dovute essere 199 (993-794) e non 200 come risulta in verbale.
Osserva preliminarmente il Collegio che il dato non è significativo perché non si verte in ipotesi di scheda residua in meno rispetto a quelle indicate in verbale (ipotesi che avrebbe potuto ingenerare il sospetto di una illecita utilizzazione della scheda mancante), ma di scheda in più che non è sintomatica di vizio della procedura elettorale, bensì di probabile erronea compilazione del dato.
Tanto premesso, la censura però va disattesa perché – come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune – vi è erronea trascrizione a pag. 30 del verbale di 5 schede ulteriormente autenticate, essendo queste ultime in numero di 6, come riportato dal medesimo verbale a pag. 27 con indicazione dei nominativi (la circostanza è confermata dall’ulteriore annotazione –pag. 32 del verbale – in cui si dà atto che tra i votanti della sezione figurano 6 elettori ammessi a votare nella sezione a norma dell’art. 40 t.u. n. 5709609).
Non residua quindi alcuna scheda in più tra le schede residue, risultando corretto l’accertamento di dette schede nel riportato numero di 200.
- Sez. n. 3: nel relativo verbale mancherebbe l’indicazione delle schede autenticate; inoltre vi sarebbe una scheda in più rispetto al numero dei votanti.
La deduzione è parzialmente fondata nel senso che nel verbale non è riportata l’indicazione del numero complessivo delle schede autenticate (è invece riportato il dato delle schede autenticate e non utilizzate nel numero di 141: cfr. pag. 34 del verbale dell’ufficio elettorale della sezione); né tale dato può essere altrimenti individuato posto che non vi è alcun annotazione circa le schede da autenticarsi da parte dei singoli scrutatori (pag. 9 verbale).
La circostanza è idonea a determinare l’annullamento delle operazioni elettorali svolte nella sezione, in linea con l’elaborazione giurisprudenziale secondo cui le operazioni di voto vanno annullate nell’ipotesi in cui non sia stato verbalizzato il numero delle schede autenticate (Tar Campania, Salerno, I, 25 marzo 2010, n. 2324).
Deve comunque precisarsi, quanto alla denunciata non corrispondenza tra il numero dei votanti e le schede scrutinate, che l’accertamento istruttorio ha verificato che il numero dei votanti della sezione (648) corrisponde al numero delle schede scrutinate.
- Sez. n. 4: assumendosi il dato che le schede autenticate sono state in numero di 865, il numero dei votanti nella sezione in numero di 682 (e non di 693 come erroneamente riportato a pag. 94, dacché la sommatoria di 649+19+1+13 dà il risultato di 682) il numero delle schede autenticate e non utilizzate in numero di 138, è dedotta la mancanza di 34 schede autenticate e non utilizzate.
La doglianza è fondata con la precisazione che il numero delle schede autenticate e non utilizzate è, giusto accertamento istruttorio prefettizio, di 139 schede, sicché il numero mancante di dette schede è di 44 e non di 34 schede [865 – 821(682+139)=44].
- Sez. n. 11: risultando autenticate n. 597 schede e votate n. 468, e mancando la verbalizzazione delle schede autenticate e non utilizzate, non vi sarebbe contezza di 129 schede, pari alla differenza tra le schede autenticate e quelle scrutinate (597-468=129).
La prospettazione non merita adesione.
Va premesso che l’irregolarità consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma non utilizzate, può comportare, in linea di principio, l’annullamento delle operazioni elettorali in quanto impedisce il riscontro preventivo dell’effettivo numero delle schede utilizzate e votate; ciò è però predicabile alla condizione che, in base al c.d. criterio della strumentalità delle forme, non risulti possibile ricostruire, comunque, il dato mancante e quindi l’esatto svolgimento delle operazioni di voto. Consegue che la semplice deduzione dell’omessa verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si deduca e si dimostri anche che il dato in questione e, quindi, la regolarità delle operazioni di voto è impossibile che possa essere accertato altrimenti (CdS, V, 27 giugno 2011, n. 3829).
In applicazione di quanto precede, il dato che si denuncia mancante è stato accertato in via istruttoria, disposta dal Collegio con ordinanze nn. 777 e 778 del 2012, precisandosi che le “le schede autenticate e non utilizzate sono 128. E’ stata rinvenuta una scheda recante la sola firma dello scrutatore e non anche il bollo della sezione che, pertanto, è stata considerata non regolarmente autenticata”.
- Sez. n. 15: non vi sarebbe corrispondenza tra i dati riportati a verbale, e segnatamente tra le schede autenticate (686), il numero dei votanti (485) e le schede autenticate e non utilizzate (203), con conseguente mancanza di 4 schede residue non utilizzate.
L’assunto va disatteso.
Le schede autenticate non sono in numero di 686 ma di 688, in ragione del fatto che sono state autenticate ulteriori due schede per gli elettori che hanno votato nella sezione (v. pag. 30 del verbale). Sottraendo da detto numero (688) quello dei votanti (485) si ottiene il numero delle schede autenticate e non utilizzate, affatto corrispondente (203) a quello riportato in verbale (pag. 34).
- Sez. n. 17: mancherebbe la verbalizzazione delle schede autenticate residue. Poiché le schede autenticate risultano in numero di 1188 e i votanti in numero di 916 non si comprenderebbe la sorte delle 282 schede residue.
La censura non è fondata atteso che l’accertamento prefettizio ha rilevato che le schede autenticate e non utilizzate sono in numero di 276, e quindi 4 in più rispetto a quelle che sarebbero dovuto risultare sottraendo al numero delle schede autenticate quello dei votanti (1188-916=272).
- Sez. n. 18: non si comprenderebbe il numero degli elettori ammessi a votare (970 ovvero 977) posto che nel verbale sarebbero stati indicati contraddittoriamente due valori diversi in ordine alle schede autenticate. Incerto sarebbe anche il numero degli elettori che hanno votato nella sezione perché a pag. 32 del verbale risultano complessivamente 750 votanti, ma sarebbe stata omessa la considerazione di 7 elettori ammessi a votare nel seggio. Le schede autenticate e non utilizzate sono in numero di 226, sicché dovrebbe procedersi alla comparazione dei dati per verificarne la corrispondenza.
L’accertamento istruttorio ha consentito di verificare che il numero dei votanti della sezione (750) corrisponde al numero delle schede scrutinate e che le schede autenticate e non utilizzate sono 226.
Consegue, comparando i dati di riferimento, che manca una scheda residua data dalla differenza tra l’accertato numero delle schede autenticate (977) e il numero dei votanti (750) individuata in 227 (977 – 750= 27).
La mancanza della scheda residua, e la sua possibile utilizzazione per alterare il risultato elettorale della sezione, determina l’annullamento delle operazioni elettorali quivi svolte.
- Sez. n. 20: mancherebbe la verbalizzazione del numero dei votanti e del numero delle schede autenticate e non utilizzate; nessuna certezza vi sarebbe sul numero dei voti validi per i candidati alla carica di sindaco, indicati in n. 833 (pag. 94 del verbale), dato ipotizzato come inveritiero se rapportato al numero degli elettori ammessi a votare nella sezione (1069) e a quello dei voti di lista validi (851).
Può ammettersi che nel verbale di sezione non è riportato il numero delle schede autenticate residue, ma ciò non può costituire serio sintomo dell’illegittimità della procedura elettorale svoltasi presso quel seggio, dovendosi imputare a negligenza le modalità di redazione del verbale, e non solo nella parte di interesse.
Non può infine aderirsi al punto di vista dei ricorrenti circa la non veridicità del dato relativo ai voti validi per la carica a sindaco (833), desunta in via solo meramente presuntiva da dati non particolarmente significativi (numero delle schede autenticate e dei voti di lista validi).
- Sez. n. 24: posto che le schede autenticate assommano a 861, i votanti a 669 e le schede autenticate residue a 86, anziché a 192, mancherebbero 106 di tali ultime schede.
La censura va accolta con la precisazione che le schede mancanti sono 5 e non 106 come denunciato, posto che l’istruttoria ha consentito di verificare che le schede autenticate non utilizzate sono 187, e non 86 come erroneamente riportato a pag. 34 del verbale.
Con la conseguenza che, detratto dal numero delle schede autenticate quello dei votanti (861-669), si ottiene il residuo di 192 che, rapportato al numero di schede autenticate e non utilizzate (187), denota la mancanza di 5 schede residue mancanti.
- Sez. n. 26: si assume, procedendo dal numero delle schede autenticate (864) e dei votanti (661) e delle schede residue (84, anziché 203) che di queste ultime mancherebbero 119 schede.
La doglianza è irrispondente nel rilievo che, in sede istruttoria, è stato accertato proprio in 203 il numero delle schede autenticate e non utilizzate, risultando l’indicato n. 84 erronea e grossolana trascrizione del compilatore del dato.
- Sez. n. 28: risultando n. 69 le schede autenticate, n. 68 le schede scrutinate, sarebbe dovuta residuare una scheda, in realtà mancante.
La censura è fondata.
La Prefettura ha confermato di non aver rinvenuto schede autenticate e non utilizzate, in linea con le risultanze del verbale.
Consegue che manca una scheda autenticata e non utilizzata.
- Sez. n. 30: mancherebbe la verbalizzazione delle schede autenticate residue, e risulterebbero contraddittorietà e imprecisioni nel riporto dei voti validi solo per i candidati a sindaci e dei voti validi per le liste.
La censura non coglie nel segno posto che l’accertamento istruttorio ha verificato che le schede autenticate e non utilizzate sono in numero di 241.
Quanto agli altri profili denunciati sembrerebbe di poter affermate che essi siano imputabili alla negligenza ovvero alla mancanza di attenzione con cui è stato redatto il verbale dell’ufficio elettorale, circostanza questa purtroppo ravvisabile in un considerevole numero di verbali esaminati dal Collegio.
- Sez. n. 37: mancherebbe la verbalizzazione del numero delle schede da autenticare e quelle delle schede autenticate. Dal verbale della sezione risulta che gli elettori iscritti nella sezione sono 678, risultando altresì che tre scrutatori hanno autenticato complessivamente 550 schede, e cioè un numero di schede inferiore a quello degli elettori ammessi a votare nella sezione. Risulterebbe poi che i voti riportati dai candidati a sindaco sarebbero 276, mentre il totale dei voti di lista validi sarebbe pari a 476, un numero addirittura superiore a quello dei voti riportati dai candidati ala carica di sindaco. Mancherebbe poi il riepilogo di tutti i voti.
La censura è fondata risultando confermati tutti i profili con essa denunciata.
Invero, è assai raro trovarsi in presenza di un verbale elettorale in cui manchino dati essenziali delle operazioni eseguite quali l’indicazione del numero delle schede autenticate (pag. 9) e il riepilogo dei voti (pag, 94); dove il numero delle schede autenticate risulta inferiore al numero degli elettori ammessi a voto.
In tale situazione non si tratta solo di negligenza, ma di inadempimento dei doveri minimali dell’ufficio elettorale, non consentendo l’omissione dei dati e l’incongruenza di quelli indicati di poter verificare l’operato del seggio e di verificarne la correttezza.
- Sez. n. 38: risulterebbero schede autenticate pari a 675, schede votate pari a 498 e schede residue pari a 181, anziché a 177.
Anche a voler aderire alla tesi ricostruttiva dei ricorrenti (dovendo però precisare che il numero delle schede autenticate è pari a 671 e non a 675) la segnalata incongruenza (schede residue in misura maggiore a quelle effettivamente non utilizzate), ascrivibile in via probabilistica a errore di trascrizione o di computo, non vale a inficiare le operazioni elettorali del seggio (per le argomentazioni svolte in relazione alla sez. n. 2).
- Sez. n. 42: risulterebbe autenticate 847 schede, votanti 612 e schede residue pari a 240, anziché a 235.
Per tale situazione valgono le argomentazioni svolte per la sezione elettorale che precede.
- Sez. n. 43: risulterebbero autenticate 713 schede, votanti 470 e schede residue n. 243, anziché 244.
Anche per tale situazione ci si riporta alle fattispecie precedentemente esaminate, nel senso che una scheda in più autenticata non è significativa per dedurre l’illegittimità delle operazioni elettorali.
Va peraltro osservato che nella sezione de qua risulta ammesso al voto un soggetto non iscritto nelle liste della sezione (cfr. pag 27 del verbale), sicché è verosimile ritenere che sia stata autenticata altra scheda, anche se il verbale non ne fa menzione, portando quindi le schede autenticate a 714 con la conseguenza che le schede residue assommerebbero a n. 244.
- Sez. n. 44: mancherebbe la verbalizzazione delle schede autenticate e delle schede residue. Non risulterebbero autenticate le schede con le quali hanno espresso il voto due scrutatrici e un appartenente alla forza pubblica in servizio presso la sezione.
In effetti va dato atto che nel verbale manca il numero delle schede autenticate e di quelle residue all’esito delle operazioni di voto. Ciò costituisce, come rilevato per altre situazioni, una grave negligenza e stupisce come il presidente del seggio non abbia vigilato sulla corretta compilazione del verbale dell’ufficio elettorale della sezione.
Pur tuttavia, si è dell’avviso che nel caso all’esame possa per via induttiva escludersi la denunciata illegittimità, e ciò per le ragioni di seguito esplicitate.
A pag. 9 del verbale risulta che ogni scrutatore ha vidimato 212 schede, sicché il numero complessivo delle schede autenticate risulta in numero di 848 (212 x 4).
La verificazione istruttoria ha accertato in 213 le schede autenticate e non utilizzate.
Orbene, poiché i votanti della sezione sono in numero di 638, compresi i tre elettori ammessi a votare a norma dell’art. 40 del t.u. n. 570/1960, è plausibile ritenere – contrariamente a quanto dedotto in censura – che per detti elettori siano state autenticate ulteriori 3 schede, portando le schede autenticata a n. 851. Sottraendo da questo dato il numero degli elettori votanti (851- 638) si perviene alla cifra di 213 che è il numero delle schede residue accertato in via istruttoria.
- Sez. n. 46: risulterebbero schede autenticate pari a 790, numero dei votanti pari a 581 e schede residue pari a 320, anziché 209.
La situazione è analoga ad altre esaminate in cui si è escluso che un numero di schede autenticate in più possa dar luogo a profili di illegittimità.
- Sez. n. 48: mancherebbero l’indicazione del numero delle schede bianche, di quelle nulle, nonché di quelle autenticate e non utilizzate. Mancherebbero inoltre i dati relativi ai voti di lista e ai candidati alla carica di sindaco, in quanto riportati in forma parziale, e il riepilogo di tutti i voti.
I rilievi non possono essere apprezzati.
Le schede autenticate e non utilizzate sono 213, come accertato in via istruttoria.
Quanto alla segnalata circostanza della mancata indicazione in verbale di schede bianche e nulle, del riepilogo dei voti e del riporto in forma parziale dei dati relativi ai voti di lista e ai candidati alla carica di sindaco, essa dimostra ulteriormente la negligenza con cui sono state disposte le operazioni elettorali, ma non è ex se motivo di illegittimità delle stesse (per le schede bianche e nulle non potrebbe escludersi, in ipotesi, che la mancata indicazione derivi dall’inesistenza in concreto di siffatte schede).
- Sez. n. 56: non risulterebbe riportato il dato relativo alle schede autenticate e non utilizzate; non vi sarebbe corrispondenza tra le schede scrutinate e il numero dei votanti; risulterebbero infatti 725 schede scrutinate, dato che non corrisponderebbe al numero dei votanti (723), ancorché nel riepilogo dei voti si indichi il numero di 725.
La doglianza non merita favorevole considerazione.
L’accertamento istruttorio ha esitato 214 schede autenticate e non utilizzate.
Le schede scrutinate sono state in numero di 729 (cfr. pag. 49 del verbale), dato che corrisponde a quello riportato in sede di riepilogo dei voti (cfr. pag. 94 verbale).
- Sez. n. 59: risulterebbero autenticate 804 schede, votate e scrutinate 613 schede, e schede residue 145, laddove la differenza tra le schede autenticate (804) e quelle scrutinate (613) risulterebbe essere di 191 schede, e cioè 46 in più rispetto a quelle verbalizzate.
Anche tale censura va disattesa, fondandosi sul presupposto inveritiero che le schede autenticate e non utilizzate per la votazione siano in numero di 46 (dato erroneamente indicato in verbale), mentre, e diversamente, il numero delle medesime assomma a 191 schede, come accertato dall’organo commissariale prefettizio.
- Sez. n. 67: non sarebbe riportato a verbale il numero delle schede autenticate e non utilizzate, ciò impedendo di accertare la genuinità degli altri dati e di verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
L’accertamento istruttorio ha consentito di individuare il numero delle schede residue in 196, e tanto porta a smentire l’impossibilità di dar luogo alle verifiche enunciate con la censura.
- Sez. n. 70: risulterebbero autenticate 852 schede, scrutinate 646 schede, e 4 schede residue, anziché 206.
Deve precisarsi che, all’esito istruttorio, le schede residue sono in numero di 204; poiché le schede autenticate sono 852 e quelle scrutinate 646, le schede residue sarebbero dovute essere 206, e non 204 come accertato: mancano quindi 2 schede autenticate e non utilizzate per la votazione.
- Sez. n. 71: risultano autenticate 909 schede, scrutinate 726 e non utilizzate 183. Non sarebbe però dato capire quale sia il dato relativo ai voti di lista validi, atteso che a pag. 53 del verbale gli stessi vengono indicati in 678 e a pag. 94 vengono in 680.
Sostengono i ricorrenti che nella specie, alfine di far coincidere i dati, l’ufficio elettorale avrebbe aumentato, in sede di riepilogo dei voti finali, il numero dei voti di lista validi di 2 unità, così generando una grave irregolarità sostanziale che inficerebbe il risultato elettorale, imponendone la rinnovazione.
La tesi non è da condividere basandosi su mera supposizione, non potendosi escludere che la rilevata difforme indicazione sia il frutto di errore di trascrizione.
- Sez. n. 72: nel verbale di sezione non sarebbe riportato il numero delle schede autenticate e non utilizzate.
La circostanza è vera, ma – al pari di altre situazioni analoghe – non è ex se concludente, atteso che il numero delle schede in questione è stato accertato in 262 schede.
- Sez. n. 79: mancherebbe la verbalizzazione delle schede scrutinate, così impedendosi il raffronto con il numero dei votanti, con i dati relativi alle schede autenticate e alle schede residue.
Alla censura può opporsi che il totale dei votanti della sezione è indicato in numero di 740 (cfr. pag. 94 del verbale), dato che coincide con il numero delle schede scrutinate. Tale conclusione resiste ove, come nella specie, il deducente si limiti a denunciare il mancato riporto di detti dati (dovuto alla ormai accertata e stupefacente negligenza che ha caratterizzato lo svolgimento delle operazioni elettorali) senza nulla argomentare circa possibili scostamenti o incongruenze tra il totale dei votanti e il totale delle schede scrutinate. Insomma, è il ricorrente che deve dare la prova, o comunque un principio di prova, che il mancato riporto dei dati mancanti non sia il frutto di una mera omissione ma di un omissione mirata a nascondere, come si è anticipato, scostamenti o incongruenze.
- Sez. n. 89: non sarebbe riportato il dato relativo ai voti validi per il candidato a sindaco e non sarebbe riportato il numero dei votanti, ciò impedendo il raffronto tra numero dei votanti e quello delle schede scrutinate, che risulterebbero pari a 899 schede. Sarebbe stato poi illegittimamente attribuito un voto al candidato a sindaco Abramo e al consigliere Cosentino, ancorché espressi con il normografo.
Tutto in questa censura è seriamente contestabile dacché:
- è irrispondente che non sia stato riportato il totale dei voti attribuiti ai candidati a sindaco, diversamente esso risultando indicato a pag. 51 del verbale nel numero complessivo di 585;
- ugualmente irrispondente è il mancato riporto del numero dei votanti, puntualmente indicato in 601 a pag. 94 del verbale, e quello delle schede scrutinate risultando del pari in 601, come indicato a pag. 49 del verbale;
-infondata è infine la censura secondo cui l’uso del normografo vizierebbe l’espressione di voto (cfr., ex multis: Tar Palermo, 21 giugno 2004, n. 1164).
- Sez. n. 90: non sarebbe riportato il numero delle schede autenticate e non utilizzate; inoltre il verbale presenterebbe “anomale cancellature”.
In sede istruttoria è stato accertato che il numero delle schede residue è pari a 116. Quanto alle rilevate “anomale cancellature”, di queste non si è avuta conferma dalla lettura del verbale della sezione.
- Sez. n. 91: risultando 1052 le schede autenticate, 829 quelle votate e 224 le residue, la sommatoria di questi due ultimi dati darebbe il risultato di 1053 schede autenticate, e cioè di una scheda in più di quelle autenticate.
Si è già statuito che la rilevazione di schede ulteriori a quelle autenticate non è idonea a viziare le operazioni elettorali.
7.2.- La svolta articolata disamina ha esitato i seguenti accertamenti:
- in sei sezioni elettorali (sezz. 3, 4, 18, 24, 28 e 70) le schede autenticate e non utilizzate risultano in numero inferiore a quello che sarebbe dovuto risultare dalla differenza tra le schede previamente autenticate e il numero dei votanti; deve pertanto affermarsi che dette schede risultano mancanti;
- in altra sezione (sez. n. 37) mancano i dati essenziali delle operazioni elettorali (numero delle schede autenticate; riepilogo dei voti) e queste ultime presentano gravi anomalie (numero delle schede autenticate inferiore al numero degli elettori ammessi a voto).
7.3.- Per le riferite situazioni si è già anticipato che nelle sezioni di riferimento sono state poste in essere gravi illegittimità nello svolgimento delle operazioni elettorali.
In proposito, giova delineare l’elaborazione giurisprudenziale tracciata in subiecta materia (cfr. in proposito: CdS,V, 21ottobre 2011, n. 5670; id 17 luglio 1991, n. 1042; Tar Lazio, Roma, 15 marzo 2012; Tar Campania, Salerno, I, 312 gennaio 2011, n. 143; id. 25 marzo 2010, n. 2324; Tar Calabria Catanzaro, 9 giugno 2011, n. 867 confermata da CdS, V, 25 novembre 2011, n. 5287).
Va premesso che nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme e del correlato favor voti (cfr. ex multis: CdS, V, 20 maggio 2008, n. 2390; id. 15 settembre 2001, n. 4830), alla cui stregua, per le operazioni elettorali, vanno considerate irrilevanti le mere irregolarità denunciate, che non siano tali da influire sulla sincerità e sulla libera espressione del voto, riespandendosi la primaria esigenza di conservare il risultato finale della votazione conforme alla volontà espressa dal corpo elettorale.
Più specificamente, la giurisprudenza (cfr. cit. CdS,V, n. 19772008) ha coralmente evidenziato come nel quadro di una giusta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, se l’illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.
Tuttavia, tale regola non è utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali quali, ad esempio, l’omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l’arbitraria chiusura della sezione elettorale, l’irregolarità della scheda, ecc. (cfr., in tal senso, CdS, V, 25 febbraio 1997 n. 201).
Consegue che, proprio in relazione all’enunciato principio della strumentalità delle forme in connessione al quale va saggiato l’ulteriore principio della prova di resistenza, e facendosi ormai applicazione del canone antiformalistico positivamente scolpito all’art. 21-octies della l . n. 241/1990, occorre indagare, non in astratto ma alla lente della specificità fattuale del caso all’esame, la natura sostanziale o meramente formale dei denunziati vizi con entrambi i ricorsi.
A tal fine va osservato come la normativa inerente il procedimento elettorale disciplina minutamente i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e di verbalizzazione delle stesse, ponendo a carico del presidente della sezione precisi e puntuali obblighi inerenti: a.- la determinazione del numero di schede che è necessario autenticare sulla base del numero di elettori iscritti nella lista sezionale (art. 47, 4° comma d.p.r. 570/1960 e succ. mod. e integr.); b.- l’accertamento del numero dei votanti alla chiusura delle operazioni di voto (art. 53, 1° comma, n. 2); c.- il riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato (art. 53, 1° comma, n. 3); d.- la verifica della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (art. 63, 4° comma).
Si tratta, a ben vedere, di operazioni tassative, che devono essere eseguite nell’ordine indicato dalla legge, dovendosene dare pedissequa ed adeguata contezza nel processo verbale sezionale, essendo mirate a garantire la legittimità, la trasparenza e la regolarità della votazione e dello scrutinio e, quindi, la genuinità del risultato finale.
In particolare, le formalità inerenti la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate, ma non utilizzate ed indicate nel verbale ai sensi dell’art. 53 cit. è preordinata a garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale.
Se ne è, coerentemente, dedotto che la mera identità numerica tra schede votate e numero dei votanti non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni sopra richiamate, potendo tale anomalia essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali (cit. CdS, n. 1042/1991), confermandosi la conseguente necessità di annullare le operazioni di voto, sia nelle ipotesi in cui non sia stato verbalizzato il numero delle schede autenticate, ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate, sia nelle ipotesi in cui il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3323), sia nelle ipotesi in cui (come, appunto, nelle fattispecie in esame) non sussista la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate (in terminis, T.A.R. Reggio Calabria, 9 agosto 2006, n. 1390).
Tanto premesso, e per rispondere all’interrogativo sopra posto in ordine alla consistenza formale o sostanziale dei vizi denunziati, va affermato che i vizi denunziati con i ricorsi all’esame non concretano mere irregolarità di ordine formale, ma vizi sostanziali invalidanti, anche a prescindere dalla sussistenza di elementi di prova in ordine alla eventuale manomissione delle schede autenticate di cui si sia persa traccia nella definitiva verbalizzazione, in virtù del mero pericolo di alterazione dei risultati elettorali che le denunziate illegittimità sono idonee a comportare (cit. sent. Tar Salerno n. 2324/2010).
In proposito, si ricorda il risalente ma autorevole orientamento del Giudice d’appello (cit. Sez. V, n. 1042/1991), secondo cui “la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità l’art. 53 D.P.R. n. 570 del 1960 prescrive particolari operazioni, può essere causa di nullità per il pericolo che ingenera di alterazione dei risultati elettorali”.
E questa stessa Sezione (cit. sent. n. 867/2011 confermata in sede di gravame dal Consiglio di Stato), all’esito dell’accertamento della scomparsa di schede autenticate e non utilizzate, ha giustificato l’annullamento e la conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali nella sezione in cui si era verificata detta scomparsa con la considerazione che “le schede regolarmente autenticate e non impiegate per il voto siano state illecitamente utilizzate da taluno per sostituire schede regolarmente impiegate dagli elettori per il voto, con conseguente alterazione dei risultati relativi alla Sezione”.
Quanto precede vale a dare corpo all’ipotesi ricostruttiva delineata con l’impugnativa all’esame, e cioè che la mancanza di schede autenticate e non utilizzate costituisca sintomo di grave illegittimità delle operazioni elettorali, potendo essa dar luogo al c.d. sistema della “scheda ballerina”, sistema fraudolento consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata all’elettore nel seggio.
Tanto premesso, va disposto l’annullamento e la conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni nn. 3, 4, 18, 24, 28 e 70 per mancanza di schede autenticate e non utilizzate, nonché nella sezione n. 37 per le gravi e diffuse irregolarità ivi riscontrate.
7.4.- Nell’ordine delle questioni ulteriormente proposte va poi esaminata l’insistita censura che si appunta sulle operazioni elettorali svoltesi presso la sezione n. 85, ritenute particolarmente gravi e tali da determinare l’annullamento del risultato elettorale esitato nella sezione.
7.4.1.- Affermano i ricorrenti che nella mattinata dell’8 maggio 2012, l’Ufficio Elettorale Centrale ha avocato a sé le operazioni elettorali delle sezioni nn. 84, 85 e 86, completandole.
Soggiungono che detto Ufficio non ha proceduto a un riconteggio delle schede votate nelle predette sezioni, limitandosi a una verifica dei dati riportati nei verbali e nelle tabelle delle scrutinio delle sezioni.
Le operazioni elettorali delle sezioni sono state concluse dopo due giorni (in data 10 maggio) e ciò – secondo i deducenti – a causa delle gravi irregolarità riscontrate nella sezione n. 85; ciò nonostante, l’Ufficio Elettorale Centrale ha provveduto alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere e di sindaco.
Le anomalie accertate dall’Ufficio Centrale sarebbero state analiticamente riportate a pag. 91 del relativo verbale.
7.4.2.-In proposito si ritiene di dover riportare per extenso il contenuto di detto verbale, premettendo che l’Ufficio Centrale ha preliminarmente “proceduto al raffronto dei dati risultanti dalle tabelle di scrutinio con quelli emergenti dal verbale di sezione, nonché al conteggio delle schede pervenute”, rilevando: “a)un numero di schede votate e scrutinate (886) superiore al numero dei votanti (884); b) un numero di voti di lista (823) inferiore al numero di voti validi di lista attribuiti ai candidati del Consiglio Comunale (828) ed anche al numero dei voti validi di lista attribuiti ai candidati a sindaco (877). L’Ufficio dà atto che tra le schede pervenute ne risultano n. 37, separatamente fascicolate, accompagnate da un foglietto sul quale l’ufficio di sezione ha segnalato trattarsi di schede “ prima contestate, poi confermate”, con voto “al sindaco dato ma non dato alla lista in alcuni casi”, né è possibile conoscere i motivi della non attribuzione del voto medesimo. Sicché ritiene l’Ufficio di non poter procedere all’eventuale nuovo scrutinio delle schede in esame. L’Ufficio dà altresì atto che nel corso del conteggio delle schede complessivamente pervenute sono state rilevate tre schede prive della prescritta firma da parte di uno dei componenti del seggio, ma timbrate. Rileva infine l’Ufficio che, al solo fine di verificare l’eventuale sussistenza di un errore materiale relativamente al dato dei votanti riportato nel verbale di sezione (insolitamente inferiore al numero delle schede votate) ha proceduto ad un controllo formale delle liste elettorali (maschile e femminile della sezione n. 85), nonché al raffronto tra dette liste e i registri per l’annotazione del numero della tessera elettorale personale. All’esito del controllo è emerso che i votanti della sezione sono stati effettivamente n. 884, ma che alcuni di essi (n. 19 maschi e n. 10 femmine) sono stati registrati due volte nel “registro delle tessere elettorali”: più precisamente nei suddetti registri è stata rinvenuta una doppia iscrizione del numero identificativo dell’elettore e, in corrispondenza di tale numero, quello della tessera elettorale esibita, numero che, in alcuni casi, risulta lo stesso per entrambe le annotazioni, in altri casi, invece risulta diverso,ossia risultano annotati due diversi numeri di tessera elettorale in relazione al medesimo verbale. Si dà atto inoltre che il verbale della sezione n. 85 risulta completo fino al candidato Sergio Abramo. Successivamente tutte le annotazioni a matita sono state riportate dall’Ufficio Elettorale Centrale”.
7.4.3.- Sulla base di quanto riportato in detto verbale, i ricorrenti (cfr., in particolare, il ricorso n. 581/2012), nel rammentare come “nel processo elettorale, il verbale di sezione è dotato di fede privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso” (CdS, V, 28 febbraio 2012, n. 1151), rilevano come dal verbale de quo siano emerse le seguenti gravi irregolarità:
a-. è stato rilevato un numero di schede votate e scrutinate superiore al numero degli effettivi votanti;
b.- è emerso un numero di voti validi di lista inferiore al numero dei voti validi attribuiti al consiglio comunale;
c.- si è dato atto che 37 schede sono state contestate, che le contestazioni non sono state verbalizzate, che le schede sono state comunque attribuite senza esplicitarne le ragioni;
d.- è stata accertata, tra le schede scrutinate, l’esistenza di 3 schede timbrate ma prive della firma dello scrutatore;
e.- è stato certificato che 29 elettori (10 donne e 19 uomini) sono stati iscritti due volte nel registro e che gli stessi risultano avere votato per due volte nella sezione.
7.4.4.- Occorre per completezza riferire che, con le già menzionate ordinanze nn. 777 e 778 del 2012, il Collegio, nell’ambito della complessa istruttoria demandata alla Prefettura di Catanzaro, ha demandato a quest’ultima una serie di adempimenti, e precisamente di:
- acquisire le liste degli elettori e i registri delle tessere elettorali della sezione elettorale n. 85;
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