C.G.A. 5 agosto 1993, n. 291
-
Art. 20 L.R. 4/2003, liberalizzando tutta una serie di opere interne, dispone che “in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/ o autorizzazioni, né sono considerate aumento di superficie utile o di volume, né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie”. -
Il quarto comma dello stesso art. 20 precisa che “Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”
http://www.lexambiente.it/article-print-5432.html
ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205/2000
sul ricorso R.G. N. 18/07 proposto da ROMANO Nunzio, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Salvatore Federico e Cristiano Bevilacqua, presso il cui studio in Palermo, via Campolo n. 92, è elettivamente domiciliato,
CONTRO
il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
PER L'ANNULLAMENTO
-dell’ordinanza n. 54 del 16 ottobre 2006, con la quale è stata disposta la demolizione di opere edilizie abusive.
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Relatore Presidente Nicolò Monteleone;
Udito all’udienza camerale del 13 marzo 2007 il difensore del ricorrente, come da verbale;
VISTI l’art. 21, decimo comma, e l’art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall’art. 3 e dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;
CONSIDERATO che il ricorso si appalesa fondato sotto il profilo di censura dedotto con il primo motivo d’impugnazione, in quanto per le opere in questione in data 28 dicembre 2005 era stata presentata apposita istanza di autorizzazione in sanatoria ex art. 20 della legge reg.le 16 aprile 2003, n. 4 e, per costante giurisprudenza, deve ritenersi illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive qualora il Comune non si sia previamente ed esplicitamente pronunciato sulla domanda di sanatoria presentata antecedentemente dall'interessato, quantomeno per evitare di vanificare a priori l'interesse al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e, pertanto, l'inconveniente consistente nel demolire un'opera, per poi consentirne la ricostruzione in base a concessione edilizia, nel caso in cui sussistano i presupposti per il suo rilascio (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1994, n. 654; C.G.A. 5 agosto 1993, n. 291; T.A.R. Campania, sez. IV, 20 ottobre 2003, n. 12925, 16 maggio 2005, n. 6205; T.A.R. Sicilia, sez. III, 17 giugno 2005, n. 993, 25 novembre 2005, n. 6317, 16 maggio 2006, n. 1119);
- che, ciò stante ed assorbito quant'altro, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
- che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2007, con l'intervento dei Signori Magistrati:
Maria Rosa Leanza
TAR Calabria, Reggio Calabria –
Sentenza 20 maggio 2009, n. 344
Ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195, l'autorità pubblica deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi
debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune. L’art. 2
(“Definizioni”) del medesimo D.l.vo n. 195 cit. chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in
qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali
le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere
sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”. Orbene, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.l.vo 2 febbraio 2001 n. 31, e più esattamente degli
artt. 6 e segg. (l’art. 5, citato in ricorso, si occupa, invece, dei cc.dd. valori di parametro), possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono,
quindi, accessibili. 24-7-2009
Tribunale di Palermo, Sezione III Penale – Ordinanza 22 giugno
2009
Legittimazione processuale in presenza di danno ambientale - “Le Associazioni di protezione dell’ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale
non riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al
territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all’ambiente”.
(v. Cass. Sez. 3, n. 9837 dell’1 ottobre 1996, Locatelli).24-09-2009
TAR Calabria, Reggio Calabria – Sentenza 20 maggio 2009, n.
343
L’art. 3, co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195 precisa che l'autorità pubblica deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a
chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Nella specie, peraltro, il richiedente - come prima riferito - ha palesato l’interesse sotteso
all’acquisizione dell’informazione.01-09-2009
TAR Sicilia, Palermo, Sezione III – Sentenza 14 luglio 2009, n.
1292
Pronuncia relativa ad una controversia riguardante un provvedimento di demolizione di opere edili basato sul presupposte che le stesse fossero
state realizzate su area appartenente al demanio marittimo. 10.10.2009
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 24 marzo 2009, n.
1765
Il principio secondo cui l' art. 2 primo comma L. 19 novembre 1968 n. 1187, che ha fissato entro il limite temporale del quinquennio l'efficacia
delle prescrizioni dei piani regolatori generali « nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettando i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che
comportino l'inedificabilità », si riferisce ai vincoli che producano una pressoché totale ablazione del diritto di proprietà, essendo tanto intensi da annullare o ridurre notevolmente il
valore degli immobili cui si riferiscono, ivi compresa l'ipotesi di imposizione temporanea di inedificabilità fino all'entrata in vigore dei piani particolareggiati, per la cui redazione non
sia fissato alcun termine finale certo.31-08-2009
TAR Puglia, Lecce, Sezione I – Sentenza 23 maggio 2009, n.
1289
Il Collegio rileva che l’obbligo giuridicamente rilevante per l’amministrazione comunale di provvedere alla integrazione del piano regolatore
generale nelle parti decadute ai sensi dell’art 2 della legge 19.11.1968, n.1187 è adeguatamente soddisfatto nella fattispecie concreta, ove si è in presenza della determinazione ad avviare
il complesso procedimento di pianificazione idoneo a culminare nel varo di uno strumento urbanistico generale inedito, quale può essere considerato il P.U.G. per un territorio precedentemente
dotato di Piano di Fabbricazione. L’assunto è tanto più vero quando il procedimento urbanistico in questione ha già superato la fase preliminare della stesura del cd Documento preliminare e
programmatico che , com’è noto, contiene le linee generali di indirizzo da impiegare nella adozione del nuovo strumento di governo del territorio.25-08-2009
http://88.57.244.243/elencoatti.php?codice_area=2&codice_categoria=1
Cristiano Bevilacqua: L'URBANISTICA NELLA SUA EVOLUZIONE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/lurbanistica-nella-sua-evoluzione.html
CONDONO EDILIZIO Corte costituzionale, sent. n. 54 del 2009
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/03/condono-edilizio-corte-costituzionale_04.html
MONITORAGGIO ABUSIVISMO EDILIZIO
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/09/monitoraggio-abusivismo-edilizio.html
LICENZA EDILIZIA LA FATA MARIA ANTONIA TOIA
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/01/licenza-edilizia-la-fata-maria-antonia.html
LICENZA EDILIZIA POMIERO
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/licenza-edilizia-pomiero-maria-grazia.html
LICENZA EDILIZIA BRUNO ROSARIO GRECH
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/le-dimissioni-di-marcello-cutino.html
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/08/licenza-edilizia-in-sanatoria-gambino.html
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/acquario-marino-isola-delle-femmine.html
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA VASSALLO ANTONIETTA
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/licenza-edilizia-in-sanatoria-vassallo.html
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO PROVVIDENZA
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/01/licenza-edilizia-in-sanatoria-rizzo.html
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA MAZZOLA ANTONINA
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/09/comunicato-stampa.html
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO PIETRO
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/commissione-edilizia.html
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO ROSALIA
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/03/amaro-per-i-dipendenti-it.html
LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO EMANUELE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/200/onde-elettromagnetiche_8354.html
LICENZA EDILIZIA IN VARIANTE CARDINALE ORAZIO
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/03/undifettonelladonna.html
LICENZA EDILIZIA SCALICI GIUSEPPE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/03/oggetto-autorizzazione-integrata-amb.html
LICENZA EDILIZIA TINNIRELLO
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/la-battaglia-navale-di-portobello.html
LICENZA EDILIZIA GIAMBONA
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/09/italcementi-sciopero-oltranza-dell_11.html
LICENZA EDILIZIA LO BELLO /RALLO
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/interrogazione-wind-shear-2003.html
Ordinanze Ufficio Tecnico Comunale:
complimenri x la preparazione sulle verande ed anche sugli espoti anonini a senso unico in merito alle verande o meglio appartameti do sin sta e non certo precari
sempre difese di comodo e di parte
e non par conditio
ALLORA SECONDO VOI LE VERANDE SI POSSONO FARE E PURE APPARTAMENTI CAMUFFATI DA VERANDE
COME QUELLO NON SCRITTE NEL FOGLIO ANONIMO NON FIRMATO CHE GIRA IN PAESE SEMPREE A SEMSO UNICO