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19 luglio 2013 5 19 /07 /luglio /2013 13:42




 LEGENDA

Il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità

dell’aria ambiente della Regione Siciliana
Il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana (Allegato n. 1 CD), approvato con il citato D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007 e che costituisce “piano di settore del Piano regionale di tutela e risanamento ambientale”, risulta frutto di un collage di capitoli, paragrafi, ecc. integralmente trascritti (rectius, copiati) da
pubblicazioni già edite da altri Enti ed Amministrazioni (Allegato n. 2 e Allegati n. 11-41 CD).
Non sarebbe neppure il caso di ricordare che nella redazione di un qualsiasi documento pubblico, quando si riportano testualmente frasi o brani di altro autore, è regola generale, non solo per ovvi motivi di correttezza deontologica e professionale, l’uso di forme di evidenziazione, quali la virgolettatura, il carattere corsivo, ecc., accompagnate dalla citazione in maniera puntuale e precisa della fonte originale da cui si è attinto.
Nel caso in oggetto gli autori hanno presentato il Piano nella forma di un documento originale, corredato sì della consueta sezione di riferimenti bibliografici, ma come se il contenuto fosse il frutto ex novo del proprio personale contributo elaborativo, quando invece si è in presenza di un mero “assemblaggio”, operato con un “copia e incolla”, di porzioni di documenti di varia estrazione e provenienza, alcuni dei quali persino di scarsa attinenza e molti altri anche temporalmente superati.
Gli autori hanno utilizzato come “mirror” il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Regione Veneto (Allegato n. 2 CD), datato anno 2000 e cioè “vecchio” di 7 anni, con ovvie e disastrose conseguenze derivanti principalmente dal divario temporale tra i due documenti, dalle differenti caratteristiche ambientali e dal diverso assetto amministrativo delle due Regioni, nonché dalla non conoscenza, giusto il caso, che il Piano del Veneto era stato già bocciato dalla Comunità
Europea (Allegato n. 3 CD).
In particolare, come viene mostrato nel CD che fa parte integrante della presente citazione :
_ Le parti che si sono evidenziate in giallo risultano testualmente comuni nei due Piani, laddove gli “autori” siciliani si sono limitati alla semplice sostituzione di parole del tipo “Veneto” , “ARPAV” , ecc., con “Sicilia”, “ARPA”, ecc.;
_ Le parti che si sono evidenziate in rosso, oltre ad essere in comune, segnalano anche macroscopiche incongruenze determinatesi con la trasposizione testuale dal Piano Veneto a quello Siciliano. Per brevità, qui di seguito si citano solo alcune tra le più eclatanti, mentre per le altre si rimanda alla lettura del testo:
a) parecchie Direttive Comunitarie e normative nazionali, all’epoca della redazione del Piano Veneto (anno 2000) riportate in via di emanazione o vigenti, sono riferite come tali pure al 2007, nonostante esse siano state nel frattempo emanate, recepite e persino abrogate da altre successivamente intervenute;
b) documenti (p.e. il bollettino COP, il DOCUP, ecc.) che si riferiscono a strutture, attività ed atti di programmazione della Regione Veneto sono inseriti come se in realtà fossero e facessero parte del contesto siciliano;
c) caratteristiche e condizioni ambientali proprie del Veneto, (p.e. “il bacino aerologico padano”, ”limitazione degli orari di riscaldamento degli impianti termici civili”, “l’intero territorio pianeggiante”, le “comunità montane”, queste ultime, per inciso,  abolite in Sicilia da quasi 20 anni, ecc.) figurano nella descrizione di quelle siciliane;
d) tra le misure da adottare per il decongestionamento del traffico urbano da e verso i  centri storici è prevista la realizzazione di “percorsi ciclabili protetti…utilizzando gli  argini di fiumi e canali(salvo a creare prima i fiumi ed i canali da immettere nei centri  storici dei Comuni siciliani !);
e) l’assetto amministrativo di regione a statuto ordinario del Veneto appare avere  sostituito le prerogative dello statuto speciale della Regione Siciliana (p.e. si fa  riferimento al Consiglio Regionale al posto dell’Assemblea Regionale, a competenze  della Giunta Regionale al posto di quelle dell’Assessore al ramo, ecc.);
_ Gli “autori” non si sono astenuti neppure dal copiare la “Bibliografia” (presa pressoché per intero dall’Annuario Arpa del 2005) ed il “Glossario”, tanto che in quest’ultimo vengono riportati acronimi e sigle di organismi, strutture e documenti inesistenti in Sicilia (CISComitato di Indirizzo e Sorveglianza, DOCUP- Documento Unico di Programmazione 2000-2006 della Regione Veneto, SFMR-Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, TTZ-Tavoli Tecnici Zonali) e, di contro, non vengono inclusi acronimi e sigle citati nel  testo siciliano (TOFP-Tropospheric Ozone Forming Potentials, PGTL-Piano Generale dei  Trasporti e della Logistica, ecc.);
- Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le parti suddette non siano state neppure riviste dagli “autori”, anche considerato che risultano presenti gli stessi refusi del documento del Veneto e, soprattutto, perché al cap. 1, § 1.6, sotto § 1.6.1, pag. 26, dopo l’ultimo capoverso che recita “Per una trattazione di maggiore dettaglio sulla normativa inerente la qualità dell’aria e le emissioni in atmosfera si rimanda al Cap. 4” è stato “dimenticato” il link http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm, che è giusto il collegamento (interno) web al cap. 4 del Piano del Veneto. Per accedere dall’esterno al  capitolo basta anteporre www. all’indirizzo sopra riportato <servizigenerali.org/…. >;
_ Le parti che sono state riquadrate in vari bordi colorati. risultano “prelevate”  integralmente, con lo stesso sistema del “copia ed incolla”, da varie pubblicazioni (Allegati  n. 11-41 CD) quali Annuari ARPA, capitolo “Atmosfera” (2004, 2005, 2006, ecc.),  Relazione sullo stato dell’ambiente della città di Palermo (2006, Agenda 21), Carta  climatica ed atlante climatologico della Sicilia, ecc., che gli “autori” riportano tra le fonti  bibliografiche o i documenti di riferimento. Come già detto, tuttavia, non si è in presenza di  spunti o di citazioni bibliografiche, ma di un vero e proprio copiato di interi brani e  capitoli. Altre parti, ancora, risultano “prelevate” persino da tesi di laurea di Istituti  Universitari non siciliani come anche da siti web di facile reperimento, che però non  figurano tra le fonti indicate.
_ Alcuni Progetti da attuarsi in regime di convenzione, elaborati già negli anni passati da Istituti Universitari e proposti all’Assessorato al fine di fornire “Attività di supporto tecnicoscientifico”per la “redazione” del Piano, risultano ora inseriti, pur rimasti del tutto invariati i soggetti proponenti ed il contenuto della proposta, non già per le finalità originarie, bensì per la “revisione” e l’attuazione del Piano stesso. I soggetti proponenti, che figurano tra gli “autori” del Piano, si sono limitati a ritoccare il titolo del Progetto, sostituendo la parola redazione” con “revisione” (Allegati n. 4-6 CD). Per qualche altro Progetto non si è persino ritenuto di cambiare il titolo. Inoltre, fanno parte dell’elenco dei Progetti - non si comprende a quale titolo e finalità - un Progetto della Regione Lombardia, corredato di tanto di stralcio di Decreto di approvazione del 2004 e di citazione di varie Delibere della Giunta lombarda, un Progetto messo sulla carta dal Comune di Palermo nel 2006 ed abortito da tempo ed un presunto Progetto “Analisi della Climatologia Urbana e Qualità del Clima”, presunto nel senso che non è dato a comprendere di cosa effettivamente si tratti, dato che si  limita ad una sintetica spiegazione delle modalità e dei criteri per classificare i climi della  terra. Insomma, brani copiati e nulla più.
_ Se c’è un capitolo che più di altri lascia esterrefatti per via del livello di copiatura  pedissequa ed acritica mostrato dagli autori questo è probabilmente il sesto. Il capitolo,  trasposto tal quale, parola per parola, da quello del Piano del Veneto, riporta “Le azioni del  Piano”, ossia gli interventi e le misure da adottare per contenere e contrastare i fenomeni di  inquinamento sul territorio siciliano ed avviare le opere di risanamento. Il risultato è che ne  scaturisce un pot-pourri di dati siciliani e soluzioni venete. 
Tra le innumerevoli perplessità, al lettore non può non sorgere una ovvia domanda: dove  sono, nel Piano, gli impianti industriali della Regione ? Dove sono i Petrolchimici, le  Centrali Termoelettriche, i Cementifici, la Distilleria più grande d’Europa, ecc. per finire  agli impianti di minori dimensione ed impatto sulla qualità dell’aria ? 
Orbene, all’esame dei fatti, il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità  dell’aria ambiente della Regione Siciliana possiede tutti i connotati antitetici per essere definito tale,  tanto meno quello di avere una qualche attinenza con i prerequisiti di un documento di  programmazione e pianificazione in materia di tutela e risanamento della qualità dell’aria, monco  qual è degli elementi fondamentali e costitutivi, ad iniziare dall’inventario delle emissioni, dalla  modellistica e, ovviamente, degli strumenti finanziari e delle risorse economiche (se si eccettuano i  500.000 euro che i Comuni siciliani dovrebbero stanziare, secondo gli “autori”, dal proprio bilancio  per le piste ciclabili lungo gli ipotetici e fantasiosi canali ed argini dei fiumi che si immettono nei  loro centri storici).
Ma – ci sarebbe da chiedersi e da chiedere - il Bilancio regionale ed i Comuni ne sono a  conoscenza?
Il 12 marzo 2008, cioè a 7 mesi di distanza dall’approvazione del Piano, l’Assessore Interlandi  emanava il D.A. n. 43/GAB (Allegato n. 8 CD) con il quale si apportavano correzioni ad alcune di  quelle parti del Piano definite “refusi” e frutto di “errori materiali non sostanziali”. Ben prima, ma  senza alcun atto formale o correzione ufficiale, era stato fatto sparire alla chetichella dal testo del  Piano pubblicato nel sito dell’Assessorato il link al Piano della Regione Veneto  http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm, maldestramente dimenticato al §  1.6.1, pag. 26.
In realtà, per quanto riguarda i cosiddetti “refusi” si tratta di quei refusi irrilevanti citati nella  conferenza stampa di Legambiente al solo scopo di mostrare che dal “copia e incolla” del Piano  veneto non si erano salvati neppure gli errori di battitura… del testo veneto; per quanto riguarda i  cosiddetti “errori materiali non sostanziali” resta incomprensibile come e perché si possa arrivare a  definire tali i riferimenti al “sistema aerologico padano”, alle “piste ciclabili sugli argini di fiumi e  canali”, alle limitazioni temporali di accensione del riscaldamento domestico e ad altre risibilità  del genere nel contesto siciliano, frutto anch’essi del “copia e incolla” cieco ed indiscriminato. 
Peraltro, le correzioni riguardano solo una piccola parte delle strafalcionerie messe  sinteticamente in evidenza nella conferenza stampa di Legambiente del 21/11/2007, non risultando  prese in considerazione tante altre parti di cui non era stata fatta esplicita menzione.
In definitiva, nel copia e incolla, i refusi da “refusi veneti” sono diventati “refusi siciliani” e gli autori siciliani, con il citato D.A. n. 43, dopo 7 mesi li hanno corretti facendoli comparire come  propri errori di stampa. (sic!)
Ma nonostante questo, alla data del 22/10/2008(*) (dopo ulteriori 7 mesi) sul sito web  dell’Assessorato era possibile trovare sì la versione “corretta” del Piano, salvo ad accorgersi che  conteneva le stesse precedenti strafalcionerie. (sic!) (Allegato n. 9 CD). 
(*) P.S. : dalla fine di ottobre 2008 sul sito risulta inserita la versione con i “refusi” veneti corretti  Addendum : soltanto il 29/04/2009, con la nota n. 1777, il Capo di Gabinetto dell’ARTA era  costretto a comunicare, con malcelato imbarazzo, che la Commissione ispettiva  costituita dall’Assessore Interlandi il 22/11/2007 (per dimostrare che il Piano non era  stato copiato) “non aveva reso alcuna relazione conclusiva”. Un’affermazione  criptica per cercare di stendere il velo su una vicenda insostenibile ed indifendibile.
Estratto dalla querela (evidenziate le fonti copiate)
ALLEGATI solo su CD*
(*) Per consentire un più agevole confronto con i brani originali copiati, la numerazione degli  allegati, a partire dal n.11 in poi, segue la loro progressiva posizione occupata nel testo del  Piano della Sicilia.
1) Allegato_1_Piano Sicilia
2) Allegato_2_Piano Veneto
3) Allegato_3_Bocciatura Piano Veneto
4) Allegato_4_Proposta_UnivME_supporto tecn
5) Allegato_5_All_tec_Convenzione_UnivME
6) Allegato_6_Attività Piano_cap.7_§ 7.1.9
7) Allegato_7_e-mail Interlandi 13_11_08 e 20_11_08
8) Allegato_8_DA 43-GAB_12_03_2008
9) Allegato_9_Piano Sicilia_Cap6_22_10_08
10)Allegato_10_Documento in bacheca Assessorato
11) Allegato_11_Global Geografia
12) Allegato_12_Programma pluriennale regionale 1998-1999
13)Allegato_13_Rapporto sul turismo in Sicilia 2000-2001
14)Allegato_14_Il IV livello Corine Land Cover
15)Allegato_15_Agenda 21 del Comune di Palermo
16)Allegato_16_ARPA,Annuario dati ambientali 2005, cap. Atmosfera
17)Allegato_17_ARPA,Annuario dati ambientali 2004, cap. Atmosfera
18)Allegato_18_Provincia di Torino, Ambiente, parametro SO2
19)Allegato_19_Provincia di Torino, Ambiente, parametro NO2
20)Allegato_20_ARPA,Annuario dati ambientali 2006, cap. Atmosfera
21)Allegato__21_AMIA, Relazione 1997-1998
22)Allegato_22_AMIA, Relazione 1999-2000
23)Allegato_23_A. Drago, Carta climatica ed atlante climatologico
24)Allegato_24_Tesi di laurea Università di Ferrara
25)Allegato_25_A. Drago, Atlante climatologico
26)Allegato_26_ENEA, Profilo climatico dell’Italia, 1999
27)Allegato_27_A. Drago, I processi di desertificazione ed i possibili processi di mitigazione
28)Allegato_28_Istituto veneto, tesi di laurea
29)Allegato_29_Piano Tutela della qualità dell’aria, Provincia Trento
30)Allegato_30_Dirvit interfree, inquinanti vari
31)Allegato_31_APAT_Biomonitoraggio
32) Allegato_32_Linee guida per la formazione del “Piano di risanamento ambientale e
rilancio economico del Comprensorio del Mela”, 2005
33)Allegato_33_ARPA_Laboratorio mobile_Milazzo_2005
34)Allegato_34_AMIA_Relazione 1997-1998
35)Allegato_35_AMIA_3° Relazione 1999-2000
36)Allegato_36_AMIA_5° Relazione 2003-2004
37)Allegato_37_Convenzione ARTA-CIRIAS_Qualità urbana
38)Allegato_38_Allegato tecnico_Convenzione ARTA-CIRIAS_SITA
39)Allegato_39_Convenzione ARTA-UnivPA DREAM
40)Allegato_40_Allegato tecnico Convenzione ARTA-DREAM
41)Allegato_41_Piano Direttore Trasporti e Mobilità



Concorsi: Cassazione, e' reato riprodurre il testo di una sentenza nella prova
scritta

Copiare il testo integrale di una sentenza nella prova scritta di un concorso pubblico, costituisce reato ai sensi dell'art. 1 della Legge 475/1925. Lo ricorda la Corte di Cassazione spiegando che non vale ad escludere la configurabilità del reato il fatto di aver citato la fonte. Il candidato di un
concorso, spiega la Sesta sezione penale della Corte (Sentenza 32368/2010) non può infatti riprodurre parti di sentenze, e commette reato "anche se lo fa citando la fonte, ove la rappresentazione del suo contenuto sia non il prodotto di uno sforzo mnemonico e di una autonoma elaborazione logica, ma il chiaro risultato di una materiale riproduzione operata mediante la utilizzazione di un qualsiasi supporto abusivamente impiegato nel corso della prova". Nel caso esaminato dalla Corte, la candidata ad un concorso pubblico aveva presentato come proprio un elaborato scritto che in realtà era la trascrizione della parte motiva di una sentenza del TAR.
(Data: 03/09/2010 12.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)
  


Cassazione: stop alle tesi di laurea copiate da internet


Il fenomeno dei lavori plagiati è destinato a crescere esponenzialmente, come già sta accadendo in Italia da anni, per mezzo della diffusione della rete internet, che è uno strumento di lavoro indispensabile, al fine di reperire informazioni, ma al contempo offre opportunità palesi di copiare il
lavoro altrui, con estrema facilità e con grande difficoltà nel verificarne l'autenticità o meno. Il problema è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, che con sentenza delle Terza sezione penale ha voluto lanciare l'allarme, a proposito di una tesi di laurea copiata. Il caso scoppia in Sardegna, dove nell'anno accademico 2001-2002, uno studentessa di Medicina e Chirurgia, presso l'Università di Cagliari, aveva presentato una tesi di laurea, che ricalcava in tutto e per tutto quella di un altro laureando di sei anni prima, avendo uguali il titolo, lo svolgimento e la bibliografia. In sostanza, la ragazza aveva fatto un lavoro di semplice copia e incolla. Il caso era poi finito al Tribunale di Cagliari, che aveva annullato il titolo di laurea alla neo-dottoressa, il luglio 2006. La Cassazione, nel confermare la decisione di Cagliari, ha voluto richiamare l'attenzione alla crescente facilità di plagiare il lavoro altrui, grazie alla diffusione di internet.

Altre informazioni su questa sentenza

(Data: 16/05/2011 9.00.00 - Autore: Emanuele Ameruso)



 
Cassazione: stop alle tesi di laurea copiate da internet


Il fenomeno dei lavori plagiati è destinato a crescere esponenzialmente, come già sta accadendo in Italia da anni, per mezzo della diffusione della rete internet, che è uno strumento di lavoro indispensabile, al fine di reperire informazioni, ma al contempo offre opportunità palesi di copiare il lavoro altrui, con estrema facilità e con grande difficoltà nel verificarne l'autenticità o meno. Il problema è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, che con sentenza delle Terza sezione penale ha voluto lanciare l'allarme, a proposito di una tesi di laurea copiata. Il caso scoppia in Sardegna, dove nell'anno accademico 2001-2002, uno studentessa di Medicina e Chirurgia, presso l'Università di Cagliari, aveva presentato una tesi di laurea, che ricalcava in tutto e per tutto quella di un altro laureando di sei anni prima, avendo uguali il titolo, lo svolgimento e la bibliografia. In sostanza, la ragazza aveva fatto un lavoro di semplice copia e incolla. Il caso era poi finito al Tribunale di
Cagliari, che aveva annullato il titolo di laurea alla neo-dottoressa, il luglio 2006. La Cassazione, nel confermare la decisione di Cagliari, ha voluto richiamare l'attenzione alla crescente facilità di plagiare il lavoro altrui, grazie alla diffusione di internet.

Altre informazioni su questa sentenza

(Data: 16/05/2011 9.00.00 - Autore: Emanuele Ameruso)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1372/08 proposto da INSOLIA CARMELA rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Corso, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marco Polo n. 53, presso lo studio dell’avv. Giovanni Marcì;
c o n t r o
- la COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER L’ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA ELEMENTARE, BANDITO CON D.D. 2.4.1999, in persona del suo Presidente pro tempore e l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati;
e nei confronti di
GRIMALDI MARIA, non costituita in giudizio; per l’annullamento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 1205/08, del 23 giugno 2008. N. 521/10 Reg.Dec. N. 1372 Reg.Ric. ANNO 2008 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, depositato il 29 dicembre 2008, nell’interesse degli appellati;
Vista l’ordinanza n. 232/09 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, di rigetto dell’istanza cautelare proposta dall’appellante;
Vista la memoria, depositata il 29 giugno 2009, in difesa degli appellati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pietro Ciani;
Uditi alla pubblica udienza del 10 luglio 2009 l’avv. G. Corso per Carmela Insolia e l’avv. dello Stato Mango per la Commissione esaminatrice e per l’Ufficio scolastico provinciale appellati;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
La ricorrente ha partecipato al concorso per esami e titoli per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola elementare espletato nel corso dell’anno 2000.
In esito alla correzione degli elaborati, alla stessa è stato assegnato il punteggio di 29,40, mentre alle prove orali ha ottenuto 40/40 e punti 6 nella prova di lingua straniera.
In seguito a ricorso giurisdizionale presentato da altra concorrente, Corsaro Alessandra, ed al provvedimento di sospensione adottato dal T.A.R. di Catania, la Commissione ha proceduto al riesame di numerosi elaborati, relativi ai concorrenti citati in detto ricorso, per accertare ipotesi di plagio.
Il riesame ha indotto la Commissione, nella seduta dell’11 agosto
2000, ad annullare per plagio l’elaborato dell’odierna ricorrente,
con la seguente motivazione: “su un totale di 111 righi presenta 53
tratti dal testo di Bellinzona e Magon “Scuola come, Scuola perché”
Ediz. Elmedi Milano, 1994, p. 109-111”.
La decisione di annullamento per plagio, con contestuale declaratoria
di nullità degli esami orali sostenuti, ha determinato l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale.
Avverso tale provvedimento, la signora Insolia Carmela ha proposto
gravame dinanzi al T.A.R. Catania, il quale ad una prima sommaria
delibazione ha accolto la relativa istanza cautelare, respingendo
successivamente, il ricorso con la sentenza oggi gravata.
Con l’appello in epigrafe, la ricorrente ha dedotto che la composizione
della Commissione giudicatrice è avvenuta in violazione dell’art. 7, n. 3, del bando di concorso, sia per quanto riguarda la nomina del Presidente che per la sostituzione di un membro della commissione, in quanto le stesse non sono state fatte attingendo a soggetti appartenenti alle categorie corrispondenti.
Ha, poi, eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto inammissibile, per genericità, la censura relativa alla violazione ulteriore del comma 6 del citato art. 7 del bando di concorso.
Inoltre, non vi sarebbe corrispondenza tra l’elaborato della ricorrente Insolia Carmela, la cui valutazione sarebbe avvenuta, tra l’altro, in violazione del principio dell’anonimato, e quello della Corsaro Alessandra, sopra indicata, che aveva segnalato i casi di plagio.
Infine, la rilevata copiatura di ampi brani del testo sopra citato, a parere della ricorrente, non giustificherebbe la sua esclusione perché le parti ritenute copiate potrebbero essere state imparate a memoria e, quindi, rielaborate nel corso dello svolgimento del tema assegnato.
Si costituivano gli odierni appellati, che insistevano per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 232/09, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, proposta dalla ricorrente con l’atto di appello.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1) L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
Con il primo motivo, la signora Insolia ha eccepito la violazione dell’art. 7, n. 3, del bando nella parte in cui, disciplinando la composizione delle commissioni, prevede che, quando alle prove scritte partecipano più di 500 candidati, come nel caso in esame, la commissione principale è integrata, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, da altri tre componenti, di cui uno, scelto tra i direttori didattici, svolge le funzioni di presidente.
Al riguardo, osserva il Collegio che l’art. 404, 11° comma, del D.lgs. n. 297/94 prevede che, dei tre componenti di ogni sottocommissione, “uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici”, il ché significa che tale scelta, lungi dal costituire un obbligo, rientra chiaramente nell’ambito del potere discrezionale dell’Amministrazione che, nella circostanza, è stato determinato, nel senso contestato dalla ricorrente, dalla dichiarata impossibilità di conferire l’incarico ad un direttore didattico che non si trovasse nella posizione di incompatibilità derivante dall’aver insegnato nei corsi di preparazione al concorso in argomento.
2) Per quel che concerne l’eccezione di parte appellante circa l’asserito difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il primo giudice rigettando la censura concernente la presunta violazione del già citato art. 7, comma 6, secondo cui la sostituzione di un membro della commissione, colpito da impedimento nel corso degli esami, debba avvenire attingendo ad altro soggetto appartenente alla categoria corrispondente, rileva il Collegio che la superiore censura va rigettata per inammissibilità, attesa la sua “genericità”, essendo priva di riferimenti a casi specifici, così come condivisibilmente statuito dal Giudice di prime cure.
2.1) Devesi altresì rigettare, il secondo motivo d’appello in quanto è sufficiente che sia stato accertato il plagio, a nulla rilevando che ciò sia avvenuto con riferimento al testo di Bellinzona /Magon piuttosto che dal confronto con l’elaborato della signora Corsaro Alessandra.
Né l’odierna ricorrente può legittimamente invocare la violazione del principio dell’anonimato, posto che il riesame del suo elaborato è avvenuto in esecuzione del provvedimento di sospensione adottato dal T.A.R. Catania.

3) Per quel che concerne, infine, la superiore terza censura, non sussistono motivi per discostarsi dal giudizio espresso dalla Commissione del riesame, che ha ritenuto sussistente il plagio avendo individuato con precisione il testo da cui la stessa ha letteralmente tratto ampi brani del proprio elaborato. Invero, le dimensioni e le modalità con cui il plagio è avvenuto inducono ad escludere ragionevolmente che la ricorrente abbia potuto riprodurre così fedelmente ciò che aveva asseritamente memorizzato nel corso della sua preparazione al concorso in argomento.
L’esclusione decisa dalla suddetta Commissione va considerata atto dovuto ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 487/94, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 695/96, dalla legge n. 127/87 e dal D.P.R. n. 246/97, ed alla luce del consolidato orientamento che, al riguardo, si è affermato in giurisprudenza.
Conclusivamente, l’appello va respinto, con conferma dell’impugnata sentenza.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Appare equo, tuttavia, disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 10 luglio 2009, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Estensore, Componenti.
F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
F.to: Pietro Ciani, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 14 aprile 2010

GERMANIA
"Tesi in giurisprudenza copiata"
il ministro tedesco rinuncia al dottorato
Il titolare della Difesa, zu Gutterberg, uno dei volti più popolari del governo Merkel, in difficoltà dopo le accuse di plagio. Dalla cancelliera piena fiducia. L'università di Bayreuth ha dato due settimane di tempo perché chiarisca. L'opposizione: "Se è vero si dimetta"

Karl-Theodor Guttemberg

 BERLINO - Il ministro della Difesa tedesco Karl-Theodor zu Guttenberg si scusa e rinuncia temporaneamente al titolo di dottore di ricerca in giurisprudenza, fino a quando le accuse di plagio nei suoi confronti per aver copiato la tesi non saranno chiarite. Il caso ha fatto scalpore in Germania, e ha messo in imbarazzo uno dei ministri più popolari e in ascesa. Ieri l'Università di Bayreuth (Baviera), che ha affidato la questione all'ombudsman dell'ateneo, ha chiesto al ministro una spiegazione formale entro due settimane. GUARDA LE FOTO 1

In una dichiarazione rilasciata questa mattina a Berlino dopo l'incontro notturno alla cancelleria con Angela Merkel, che ha espresso al suo ministro piena fiducia, Guttenberg ha respinto fermamente le accuse di aver copiato brani della tesi per il dottorato in diritto costituzionale. Alcuni media hanno però calcolato che 76 delle 475 pagine del lavoro sono state attinte da altre pubblicazioni, senza che la fonte venisse indicata. Ora Guttenberg è stato denunciato per possibile violazione del diritto d'autore, ha reso noto la Procura di Bayreuth. Nei suoi confronti, fa sapere sempre la procura, c'è anche una denuncia per possibile falsa dichiarazione sotto giuramento, sempre legata alla sua tesi. E l'ateneo potrebbe ora revocare il dottorato, titolo prestigioso e concesso con parsimonia in Germania. In questo caso,
dice l'opposizione, il ministro dovrebbe dimettersi.

"Rinuncio temporaneamente e sottolineo temporaneamente al mio dottorato", ha spiegato Guttenberg, annunciando che collaborerà "attivamente" all'indagine dell'Università di Bayreuth. "Non voglio ricevere trattamenti diversi da quelli di chiunque altro", ha detto ancora, precisando che non fornirà altre comunicazioni sulla questione. "La gente", ha osservato, "si attende che svolga la mia impegnativa funzione di ministro della Difesa con tutte le mie forze". Ma la poltrona del ministro "copia e incolla" o "Googleberg", come è stato "ribattezzato" dopo le accuse di plagio, è a rischio. "Se gli sarà revocato il dottorato dovrà dimettersi", ha avvertito dalla Spd, Dieter Wiefelspuetz, "dopo una vergogna simile non può più fare il ministro".
(18 febbraio 2011) © Riproduzione riservata
La fonte delkl'articolo la Repubblica 
Piano copiato Civitanova Marche

SICILIA INFORMAZIONI 

Un professore copia le tesi degli studenti e fa un libro: condannato a 7 mesi di carcere

05 settembre 2008 21:17

Non solo aveva copiato alcuni capitoli della tesi di due suoi studenti per farne un libro, ma, spacciandolo per una sua opera originale, aveva anche cercato di concorrere per la cattedra di professore ordinario all'Università di Trento.
Al 'professore copione' però è andata male: i suoi studenti lo hanno scoperto citandolo in giudizio ed è stato condannato in primo grado per violazione del diritto di autore e in appello a sette mesi di reclusione per truffa. La sentenza è stata confermata dalla Seconda Sezione Penale della Cassazione. Nel 2005 il tribunale di Trento aveva condannato il professore Fabio R. per violazione della legge sul diritto d'autore in quanto, nel 2000, aveva pubblicato un libro con alcuni capitoli copiati dalle tesi di due alunni di cui era stato relatore.
Oltre a mille euro di multa, il prof aveva dovuto risarcire 1600 euro a uno dei due studenti e 800 euro all'altro. Ma la punizione per il 'plagio' non si fermò qui. In appello, nel 2007 il docente è stato condannato anche per truffa a sette mesi di reclusione e ad un rimborso di tremila euro per le parti civili, perché con lo stesso libro aveva cercato di ottenere per merito la cattedra dell'Università di Trento.
In questo modo, scrivono i giudici "ingannava l'Università facendo credere di aver composto il libro - con parti copiate - per ricerche e lavori svolti per conto dell'ateneo ottenendo 8 milioni di lire quale contributo per le spese di pubblicazione". Nel ricorso in Cassazione il professore aveva cercato di difendersi sostenendo che non si trattava di violazione del diritto d'autore in quanto "la tutela della norma riguarda solo l'opera d'ingegno di carattere creativo con le caratteristiche di novità e originalità e non un lavoro, quale quello redatto dagli studenti, che costituisce una mera opera compilativa, priva della caratteristiche di originalità e novità ". Ma i supremi giudici, nella sentenza n.34726, hanno precisato che l'opera d'altri non si riferisce ad
un lavoro interamente compilato da un soggetto diverso da quello che ne appare l'autore ma anche al fatto oggettivo che il lavoro non sia proprio, cioé non sia frutto del proprio pensiero, svolto anche in forma
riepilogativa ed espositiva, ma anche esprime quello sforzo di ripensamento di problematiche altrui che si richiede per saggiare le qualità espositive di un candidato". Il professore, invece, non aveva 'rielaborato il pensiero' ma aveva fatto semplicemente un 'copia e incolla' dal floppy disk consegnato dagli studenti dei capitoli delle tesi.
Fonte: ansa


http://milano.repubblica.it/dettaglio/Sgarbi-e-quella-prefazione-copiata/1555273
Sgarbi e quella prefazione copiata
In un volume dedicato al grande pittore fiorentino, una presentazione del critico è pressoché identica
a un saggio che la storica dell´arte Mina Bacci scrisse per i "Maestri del colore" nel 1964
di Francesco Erbani
Identiche. Salvo qualche taglio e qualche leggera cucitura. La decina di pagine che Vittorio Sgarbi dedica a Botticelli in un volume edito da Skira e venduto allegato ad alcuni giornali e quelle che Mina Bacci, storica dell´arte di scuola longhiana, scrisse sul pittore quattrocentesco in un fascicolo dei «Maestri del colore»
(Fabbri editore) nel 1964 sono, appunto, identiche. Parole, virgole, punti, punti e virgola e capoversi.

I TESTI INTEGRALI

La prefazione di Sgarbi | La prefazione di Mina Bacci

Il saggio firmato da Sgarbi si intitola L´estenuata eleganza di Sandro Botticelli e nel volume figura come "presentazione". Va da pagina 7 a pagina 15. Seguono un lungo saggio di Chiara Basta e una ricca galleria di opere del maestro fiorentino, poi una serie di apparati: una tavola cronologica, la collocazione geografica delle opere, un´antologia critica e una serie di consigli bibliografici. Un volume elegante, curatissimo. Uno fra i venti di una collana, «I grandi maestri dell´arte», che Skira ha approntato per alcuni quotidiani, chiedendo a Sgarbi una nuova introduzione («con Sgarbi abbiamo stipulato un regolare contratto per dei testi che lui ci ha inviato e che noi abbiamo impaginato», dicono in casa editrice). Nella copertina del libro Botticelli compare un particolare dalla Primavera, le tre Grazie leggiadramente danzanti. E, grande sotto il titolo, la dicitura: Presentazione di Vittorio Sgarbi.
Nei colori luminosi del capolavoro botticelliano, esposti in un´edicola vicino a casa sua, a Milano, si è imbattuta Silvia Prestini. È stata lei a segnalare a Repubblica quelle due prefazioni troppo uguali. Insegnante di materie giuridiche in pensione, la Prestini aveva in programma di visitare la Giuditta (Botticelli la realizzò nel 1470), esposta al Museo diocesano fino a metà dicembre. Aveva già pronti alcuni libri da leggere, ma quando ha visto il volume presentato da Sgarbi, ha comprato anche quello. Ha cominciato con il vecchio fascicolo dei «Maestri del colore», una delle prime collane economiche che hanno fatto conoscere i grandi della pittura a centinaia di migliaia di italiani. Ancora se ne trovano in molte librerie che vendono l´usato:
formato lenzuolo, in copertina la riproduzione di un quadro su fondo bianco.
Nei «Maestri del colore» Botticelli è illustrato da Mina Bacci. Un breve saggio, poi sfilano le opere. Silvia Prestini legge, sottolinea, e passa al volume appena comprato in edicola. Il tempo di sfogliare le pagine e ha un sussulto: le prime parole di Sgarbi sono molto simili a quelle della Mina Bacci. L´incipit presenta appena qualche variazione. Scrive la Bacci: «Nato a Firenze nel 1445 da un Mariano Filipepi conciatore di cuoi, il giovane Sandro, "malsano" e inquieto, segue studi di lettere forse più profondi di quanto non fosse allora consuetudine comune almeno nel suo ambiente e si rivolge poi alla pittura sotto la guida del vecchio Filippo Lippi; si prende cura di lui in questi anni il fratello maggiore, Giovanni detto il Botticello, da cui Sandro erediterà il soprannome».
Scrive Sgarbi: «Il giovane Sandro nasce a Firenze nel 1445 da un Mariano Filipepi conciatore di cuoi. Segue studi di lettere forse più profondi di quanto non fosse allora consuetudine comune almeno nel suo ambiente e si rivolge poi alla pittura sotto la guida del vecchio Filippo Lippi; si prende cura di lui in questi anni il fratello maggiore, Giovanni detto il Botticello, da cui Sandro erediterà il soprannome».
Sono dati di fatto dell´infanzia di Botticelli. Ci sono molte espressioni in comune. E non è un bene. Ma potrebbe essere inevitabile. Inoltre spariscono il "malsano" e "l´inquieto". La lettura "a confronto" va avanti dopo un punto e a capo. E le espressioni in comune si moltiplicano, diventano la quasi totalità dello scritto. Bacci: «Quando il Botticelli esordisce nella vita artistica fiorentina ? lo precedono di pochissimi anni i Pollaiolo e il Verrocchio, lo segue di lì a poco Leonardo ? Firenze sta vivendo uno dei suoi momenti più splendidi, potente economicamente e politicamente, ricca della più aggiornata cultura del tempo, degli ingegni più alti. Non ancora trentenne Sandro è già entrato nella cerchia medicea che lo accoglierà come il suo maestro prediletto:?». Sgarbi: «Quando il Botticelli esordisce nella vita artistica fiorentina ? lo precedono di pochissimi anni i Pollaiolo e il Verrocchio, lo segue di lì a poco Leonardo ? Firenze sta vivendo uno dei suoi momenti più splendidi, ricca della più aggiornata cultura del tempo, degli ingegni più alti. Non ancora trentenne Sandro è già entrato nella cerchia medicea che lo accoglierà come il suo maestro prediletto:?».
Tranne la frase «potente economicamente e politicamente», attribuita alla Firenze medicea dalla Bacci, il testo di Sgarbi è uguale a quello del 1964 persino nelle virgole e nei trattini. Non è solo la coincidenza di alcune parti. Scorrendo il testo la coincidenza è pressoché totale. Interi periodi. Saltano alcune righe all´inizio di un brano che nel testo di Mina Bacci è intitolato «Un mondo di aristocratica bellezza espresso in pura musicalità di ritmi lineari». Ma poi si riprende: «A riscoprire Botticelli fu nel secolo scorso l´estetismo inglese...». E per il resto si procede all´unisono, lungo tutto il saggio, fino alle ultime righe, quelle in cui Botticelli è definito «squisito "décadent" del Rinascimento italiano». Così lo definiva la Bacci, così lo definisce Sgarbi.
Come spiega Sgarbi tutto questo? «Non ricordo bene le circostanze», risponde. «Credo che trattandosi di un saggio divulgativo io abbia affidato l´incarico a qualche mio collaboratore, il quale forse ha attinto un po´ troppo a dei testi preesistenti, senza avere il buon senso di alterare quei materiali. D´altronde su Botticelli non è che io abbia una valutazione critica particolarmente originale».
(02 dicembre 2008)


Università USA, espulsione per chi fa "copia e incolla" della tesi

La Corte di Cassazione ha da poco lanciato l'allarme sulle opportunità crescenti di plagio del lavoro altrui in rete, che ha portato persino una studentessa di Medicina e Chirurgi all'Università di Cagliari a copiare in toto una tesi di laurea di un collega, laureatosi sei anni prima. La furbata le è
costata la cancellazione del titolo di laurea, come deciso dal Tribunale di Cagliari, sentenza confermata dalla Cassazione. Adesso, dalle università americane si fa sapere che negli USA il copia e incolla può costare l'espulsione, come afferma il presidente Franco Pavoncello, alla John Cabot
University, il quale spiega che grazie a un software, chiamato "turn it in", è possibile confrontare tutti i paragrafi scritti dagli studenti, con quelli che si trovano in rete. Con questo sistema sarebbe impossibile sfuggire, dato che il software è in grado di individuare qualsiasi testo simile a un altro.
In caso di scopiazzatura, esiste un margine di tolleranza per la prima volta che ciò viene commesso, ma alla seconda occasione, in cui lo studente viene sorpreso a copiare contenuti online, l'espulsione diventa realtà. Lo stesso avviene al College of Computing di Atlanta, dove i docenti monitorano i
lavori degli studenti dal proprio PC, grazie a un applicativo installato, in grado di confrontare i testi e scovare quelli copiati.

Altre informazioni su questo argomento

(Data: 16/05/2011 11.00.00 - Autore: Emanuele Ameruso)



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