27 luglio 2013
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COMUNICATO STAMPA
In data 17.06.2013 il Tribunale di
Palermo – Sez I Civile, in composizione collegiale, con propria sentenza, nel
dichiarare l’incandidabilità dell’ex
Sindaco di Isola delle Femmine Gaspare Portobello, dei componenti della sua
Giunta e di tutti i consiglieri di maggioranza del gruppo “Progetto Isola” dalla
prossima tornata elettorale, ha ribadito l’assoluta estraneità dei membri del
Movimento Politico “Rinascita Isolana” rispetto alle
dinamiche che hanno condotto – nel novembre scorso – il Ministero dell’Interno
ad adottare la drammatica decisione di sciogliere l’organo assembleare del
Comune, per infiltrazioni mafiose.
Nel prendere atto, ancora una volta,
dello sconfortante intreccio tra politica e malaffare, che – stando alle stesse
riflessioni, formulate dall’Autorità Giudiziaria – ha caratterizzato Isola
delle Femmine negli anni di Amministrazione Portobello, siamo orgogliosi di
informare la comunità isolana che è
stata ampiamente confermata la fedeltà dell’opposizione consiliare ai valori
delle legalità e della giustizia, e sono stati riconosciuti il coraggio ed il doveroso rispetto per le
Istituzioni dei rappresentanti di “Rinascit
Isolana”.
Ci auguriamo che quest’ennesimo
provvedimento – che conferma le preoccupazioni da sempre manifestate dal nostro
gruppo, e si inserisce quale ulteriore doloroso
passaggio giudiziale, nel lungo
precorso di disvelamento dei lati oscuri della storia locale – costituisca un nuovo punto di partenza per il Paese, affinché
tutte le realtà sane che lo compongono possano stringersi attorno ai valori della partecipazione, della trasparenza e
della solidarietà e proporre soluzioni moderne e libere, per restituire dignità
e prestigio ad Isola delle Femmine.
Movimento Politico “Rinascita
Isolana” Isola delle Femmine
Giovedì 20 giugno 2013
Professore Gaspare
Portobello LEI è stato nominato LEI non
è candidabile
Dottor Marcello
Cutino LEI è stato nominato LEI non è
candidabile
Dottor Riso Napoleone
LEI è stato nominato LEI non è
candidabile
Signor Palazzotto
Salvatore LEI è stato nominato LEI non è
candidabile
Rag Giucastro
Alessandro LEI è stato nominato LEI non
è candidabile
Signori della lista “Progetto
Isola” siete stati TUTTI nominati VOI
TUTTI non siete candidabili
Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo
La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.
La prima sezione civile del Tribunale di Palermo in seduta collegiale ha deciso l'incandidabilità degli ex amministratori di Isola delle Femmine, comune sciolto per mafia lo scorso anno. Analoga decisione è stata presa per i componenti del gruppo di maggioranza del consiglio comunale. Sono candidabili, invece, i rappresentanti consiliari della minoranza. La sentenza è di ieri pomeriggio. La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.
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Un altro duro colpo è stato inferto all’ex sindaco di Isola delle Femmine Gaspare Portobello, alla sua giunta e alla sua maggioranza consiliare. La prima sezione civile del Tribunale di Palermo presieduta dal Giudice Leonardo Guarnotta, in seduta collegiale, ha deciso l’incandidabilità degli ex amministratori del comune, sciolto per mafia dal Consiglio dei Ministri, il 9 novembre dello scorso anno. Analoga decisione è stata presa per i componenti del gruppo che costituiva la sua maggioranza nell’assemblea civica. Estromessi, invece, dal provvedimento giudiziario, i rappresentanti della minoranza, coordinati dall’ex sindaco Stefano Bologna che potranno riproporsi alle prossime amministrative in programma nel 2014. La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito all’iter di scioglimento avviato dall’allora Ministero dell’Interno Anna Maria Cancellieri. Per mesi, gli ispettori inviati dalla Prefettura di Palermo, passarono a setaccio delibere e atti di giunta e consiglio dopo che nell’agosto del 2009, i consiglieri di opposizione, si appellarono al codice etico contro la mafia, approvato tre anni prima, per chiedere le dimissioni dell’assessore Marcello Cutino e la revoca dell’incarico di consulente al geometra Giovanni Impastato, gettando ombre su loro parentele e incarichi discutibili che potevano influenzare l’attività politico-amministrativo dell’ente locale. All’indomani dell’accesso ispettivo, la minoranza consiliare, oggi dichiarata candidabile, si dimise in toto, mentre l’ex sindaco Portobello e la sua maggioranza rimasero in carica fino alla decisione del Consiglio dei Ministri a cui fa seguito la sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Palermo che ha deciso l’incandidabilità dello stesso ex primo cittadino e di quanti lo rappresentavano in giunta e in Consiglio Comunale. Sentenza a cui Portobello e i suoi sostenitori intendono appellarsi con apposito ricorso poiché da sempre respingono ogni addebito e a questo punto, per loro, è indispensabile difendere la propria immagine che oggi viene ulteriormente compromessa. -
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AIELLO MARIA,AIELLO PAOLO,BATTAGLIA ROSALIA,CARDINALE,CUTINO MARCELLO,GIUCASTRO,GUTTADAURO,LUCIDO SALVATORE,BOLOGNA, PAL_azzotto,PELOSO,CALTANISETTA,PORTOBELLO,Riso Napoleone,Riso Rosaria
Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo
Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo
Sono Disposta a Vendere Una Delle Mie Ville Per Disporre Dei Fondi Necessari ATTI a IMPEDIRE IL SUCCESSO DE... by Pino Ciampolillo
Tar Lazio
Sede di Roma
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Dettaglio del Ricorso |
Num. Reg. Gen.: 2989/2013 | Data Dep.: 29/03/2013 | Sezione: 1 |
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DEL D.P.R. DEL 12.11.2012 CON IL QUALE È STATO DISPOSTO LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE PER LA DURATA DI 18 MESI, AI SENSI DELL'ART. 143 DEL D.L.VO 18.08.2000, N. 267, CON L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ENTE AD UNA COMMISSIONE STRAORDINARIA. RIASSUNZIONE (ORD. COLL. N. 470/2013 DEL TAR PER LA SICILIA - PALERMO, SEZIONE PRIMA, RIC. N. 313/2013) | ||
Istanza di fissazione: | ||
Istanza di prelievo: NO |
Ricorrenti/Resistenti
Tipo | Nome Cognome / Istituzione |
RICORRENTE | PORTOBELLO GASPARE |
RICORRENTE SECONDARIO | AIELLO MARIA FRANCESCA |
RICORRENTE SECONDARIO | AIELLO MARIA FRANCESCA (NQ CONSIGL COMUN USCENTE) |
RICORRENTE SECONDARIO | AIELLO PAOLO |
RICORRENTE SECONDARIO | AIELLO PAOLO (NQ COMPONENTE GM) |
RICORRENTE SECONDARIO | BATTAGLIA ROSALIA |
RICORRENTE SECONDARIO | BATTAGLIA ROSALIA (NQ CONSIGL COMUN USCENTE) |
RICORRENTE SECONDARIO | CUTINO MARCELLO |
RICORRENTE SECONDARIO | CUTINO MARCELLO (NQ COMPONENTE GM) |
RICORRENTE SECONDARIO | GUTTADAURO GIOVAN BATTISTA |
RICORRENTE SECONDARIO | GUTTADAURO GIOVAN BATTISTA (NQ CONSIGL COMUN USCENTE) |
RICORRENTE SECONDARIO | LUCIDO SALVATORE |
RICORRENTE SECONDARIO | LUCIDO SALVATORE (NQ CONSIGL COMUN USCENTE) |
RICORRENTE SECONDARIO | PALAZZOTTO SALVATORE |
RICORRENTE SECONDARIO | PALAZZOTTO SALVATORE (NQ VICE SINDACO GM) |
RICORRENTE SECONDARIO | PELOSO ALBERTO |
RICORRENTE SECONDARIO | PELOSO ALBERTO (NQ CONSIGL COMUN USCENTE) |
RICORRENTE SECONDARIO | PORTOBELLO GASPARE (NQ SINDACO USCENTE) |
RICORRENTE SECONDARIO | RISO NAPOLEONE |
RICORRENTE SECONDARIO | RISO NAPOLEONE (NQ COMPONENTE GM) |
RESISTENTE | COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE - COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DELL'ENTE |
RESISTENTE | MINISTERO DELL'INTERNO |
RESISTENTE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
RESISTENTE | U.T.G. - PREFETTURA DI PALERMO |
Avvocati
AVVOCATURA GEN.LE DELLO STATO | |
Indirizzo , | Tel. |
Nome: DIEGO MARCELLO | Cognome: FECAROTTI |
Indirizzo , | Tel. |
Nome: DIEGO MARCELLO | Cognome: FECAROTTI |
Indirizzo , | Tel. |
Atti Depositati
N.Protocollo | Deposito | Tipo Parte | Parte | Atto Depositato | N.Allegati |
2013027981 | 17/04/2013 | RESISTENTE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | ATTO > DI COSTITUZIONE | 0 |
2013027982 | 17/04/2013 | RESISTENTE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | DEPOSITO > DOCUMENTI | 1 |
2013026932 | 12/04/2013 | RICORRENTE | PORTOBELLO GASPARE | DEPOSITO > CARTOLINA RICEVIMENTO NOTIFICA | 0 |
2013003467 | 29/03/2013 | RICORRENTE | PORTOBELLO GASPARE | DOMANDA > FISSAZIONE UDIENZA | 0 |
2013023550 | 29/03/2013 | RICORRENTE | PORTOBELLO GASPARE | RICORSO | 4 |
Provvedimenti Collegiali
Nessun Provvedimento
Provvedimenti Monocratici
Nessun decreto
Udienze
Data fiss. udienza: 24/04/2013 | Tipologia udienza: CAMERA DI CONSIGLIO |
Relatore: ANNA BOTTIGLIERI | Tipologia del relatore: CONSIGLIERE |
Secondo componente: CALOGERO PISCITELLO | Tipologia componente: PRESIDENTE |
Terzo componente: ROSA PERNA | Tipologia componente: CONSIGLIERE |
scarica in pdf i documenti depositati dai ricorrenti
N. 00470/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2013, proposto da:
Portobello Gaspare, Palazzotto Salvatore, Aiello Paolo, Cutino Marcello, Riso Napoleone, Aiello Maria Francesca, Battaglia Rosalia, Guttadauro Giovan Battista, Lucido Salvatore, Peloso Alberto,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Diego Marcello Fecarotti, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Libertà n. 171;
contro
Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Prefettura di Palermo - Ufficio Territoriale del Governo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento
del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2012 (notificato ai ricorrenti a far data dal 6 dicembre 2012), con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Isola delle Femmine per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.l.vo 18.08.2000 n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria;
- della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (richiamata nel succitato d.p.r. e mai comunicata ai ricorrenti);
• della relazione del Ministro dell'Interno in data 5 novembre 2012 allegata al decreto di scioglimento con la quale il citato Ministro ha ritenuto "che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) ai sensi dell'ari. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" ;
• della relazione in data 30 agosto 2012 e recante il prot. n. 1302/r-area sic/i^bis, con la quale il Prefetto di Palermo, ad esito di accesso ispettivo ed ai sensi dell'art. 143, comma 3, del t.u.e.l., ha attivato la procedura di scioglimento del Comune di Isola delle Femmine;
• di ogni alto atto, parere o provvedimento preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti, ivi compresi i verbali e la relazione finale redatta dalla commissione di accesso nominata con decreto del Prefetto della provincia di Palermo n. 25280/area o.s.p. ^ bis del 3 aprile 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Palermo-Ufficio Territoriale del Governo;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta l’incompetenza territoriale di questo T.A.R., ai sensi dell’art. 135, comma, lett. q) del cod. proc. amm., in materia di impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per essere competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%201/2013/201300313/Provvedimenti/201300470_08.XML
N. 00470/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2013, proposto da:
Portobello Gaspare, Palazzotto Salvatore, Aiello Paolo, Cutino Marcello, Riso Napoleone, Aiello Maria Francesca, Battaglia Rosalia, Guttadauro Giovan Battista, Lucido Salvatore, Peloso Alberto,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Diego Marcello Fecarotti, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Libertà n. 171;
contro
Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Prefettura di Palermo - Ufficio Territoriale del Governo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento
del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2012 (notificato ai ricorrenti a far data dal 6 dicembre 2012), con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Isola delle Femmine per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.l.vo 18.08.2000 n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria;
- della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (richiamata nel succitato d.p.r. e mai comunicata ai ricorrenti);
• della relazione del Ministro dell'Interno in data 5 novembre 2012 allegata al decreto di scioglimento con la quale il citato Ministro ha ritenuto "che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) ai sensi dell'ari. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" ;
• della relazione in data 30 agosto 2012 e recante il prot. n. 1302/r-area sic/i^bis, con la quale il Prefetto di Palermo, ad esito di accesso ispettivo ed ai sensi dell'art. 143, comma 3, del t.u.e.l., ha attivato la procedura di scioglimento del Comune di Isola delle Femmine;
• di ogni alto atto, parere o provvedimento preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti, ivi compresi i verbali e la relazione finale redatta dalla commissione di accesso nominata con decreto del Prefetto della provincia di Palermo n. 25280/area o.s.p. ^ bis del 3 aprile 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Palermo-Ufficio Territoriale del Governo;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta l’incompetenza territoriale di questo T.A.R., ai sensi dell’art. 135, comma, lett. q) del cod. proc. amm., in materia di impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per essere competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore delle amministrazioni resistenti delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro mille/00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%201/2013/201300313/Provvedimenti/201300470_08.XML
GAZZETTA UFFICILIALE 279 DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE 29 NOVEMBRE 2012 LE PAG 43 A PAG 50 LA COMMISSIONE PRENDE IN ESAME LA LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA ASSENTITA N. 12 DEL 14/05/2009 Vassallo Vincenzo e Siino Sebastiano hanno venduto, alla sig.ra VASSALLO ANTONIETTA 2008 immobile intestato ai sig.ri Billeci Leonarda e Vincenzo EREDI DELLA MADRE VASSALLO ANTONIETTA U.T.C. SANDRO D’ARPA – LA C.E.C. IMPONE PRESCRIZIONI L’AREA NON PREVEDE TALI TIPI DI INSEDIAMENTI,”…a causa di un incendio avvenuto nel mese di novembre dell’anno 1979, non e’ stato possibile rinvenire la pratica di che trattasi e quindi i’ relativi grafici e documenti”;
Inutile dire che tutte le citate fonti appaiono in contraddizione tra di loro. “….perizia tecnica ad un professionista esterno allo scopo di definire gli oneri urbanistici…(Stefano Villafranca relazione di parentela con Vassallo e Billeci) ..”
Vassallo Salvatore - sindaco dal 1988 al maggio 1991 e già presente nel consiglio eletto nel 1983 - risulta essere allegato da vincoli di parentela nonché di affinità con Billeci Salvatore, imprenditore edile indiziato di appartenere ad organizzazione mafiosa, già sorvegliato speciale di P.S. ai sensi della legge n. 575/65. Insieme i predetti sono stati azionisti della "Copacabana S.p.a." facente capo al noto mafioso Gaetano Badalamenti destinata al riciclaggio dei proventi del traffico internazionale della droga;
Riccobono Giovanni - sindaco dal 24 maggio 1991 al febbraio 1992 – attualmente assessore e già presente nel consiglio eletto nel 1983, risulta essere legato da affinità a Bruno Francesco, detenuto, ritenuto appartenente al clan dei Corleonesi. Nei confronti del Riccobono in data 4 aprile 1992 é stato richiesto il rinvio a giudizio per accertare se, nella decisione adottata in qualità di sindaco, di sciogliere la seduta consiliare del 28 settembre 1991, nel corso della quale erano stati presentati per l'approvazione alcuni piani di lottizzazione edilizia non approvati dai consiglieri presenti, ricorra l'ipotesi di reato di abuso di atti d'ufficio ex art. 323, comma secondo, del codice penale.
VASSALLLO GIUSEPPE PIETRO BRUNO NUNZIO SERIO SAVOCA…… A PAG:
BILLECI SALVATORE 1937 BILLECI SALVATORE 1923 BILLECI ROCCO BRUNO PIETRO BRUNO GIUSEPPE D’AGOSTINO ROSARIO POMIERO GIUSEPPE B.B.P. snc LA MORGANTINA S.r.l. Palermo BRUNO GIOVANNI
La concessione edilizia in sanatoria n. “Omissis” del “Omissis”, “Omissis” Nel dettaglio, e’ stata sottoposta ad analisi la documentazione rinvenuta nel fascicolo relativo a “Opere eseguite in difformita’ della licenza edilizia n. 45 del “omissis”per la realizzazione di un fabbricato in contrada”omissis”, composto da tre elevazioni fuori terra (piano terra, primo e secondo), volume totale mc. 3.780,31”, istante “Omissis”, beneficiari “Omissis” e “Omissis” (figli ed eredi dell’istante).
Con Attestato di Concessione Edilizia in sanatoria assentita n. “Omissis”, il Responsabile del III settore U.T.C. del Comune di Isola delle Femmine, Architetto “Omissis”, attestava che dovevano intendersi assentite favorevolmente le istanze di concessione edilizia in sanatoria ex 1.47/85, presentate dalla sig.ra “Omissis”, ormai deceduta giusta denuncia di successione n. “Omissis”, ed alla quale succedono, nella qualita’ di unici eredi i figli “Omissis” e “Omissis”, per le opere eseguite in difformita’ della licenza edilizia n. “Omissis” del”Omissis”, per la realizzazione di un fabbricato in contrada “Omissis” .
La licenza edilizia n. “Omissis” del “omissis” si riferiva al progetto per la costruzione di un complesso alberghiero nel “Omissis”, in ordine al quale peraltro la C.E.C. aveva imposto prescrizioni riferite alla zona (che non prevedeva tale tipo di insediamento) ed alla cubatura degli immobili.
Sin dalle prime fasi la realizzazione del progetto aveva dato luogo ad una serie di irregolarita’, contestate con piu’ o meno decisione dagli uffici comunali, che per la difformita’ delle opere realizzate rispetto a quanto previsto nel progetto era stata oggetto, tra l’altro, di contravvenzione elevata dalla Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine con verbale datato 21.02.1983 per violazione della legge n. 1150 del 1942, e sulla quale, infine, nel “omissis”si era innestata la richiesta di sanatoria, ai sensi della legge 47 del 1985.
In proposito, negli atti clell’UTC e’ stato anche riscontrato un atto
di notorieta’, risalente al 10.02.1981, concernente l’avvenuta eliminazione di irregolarita’ costruttive rispetto al progetto originario, formalizzato al Comune in presenza del Sindaco pro tempore “Omissis” ed al Segretario comunale, che veniva sottoscritto dalla titolare della concessione edilizia, “Omissis”, unitamente ad altri testimoni, tra i quali spicca il gia’ noto “Omissis”.
Per meglio comprendere le illegalita’ perpetrate dall’Amministrazione comunale nel procedimento in esame, non puo’ farsi a meno di richiamare talune fasi salienti della procedura, assai piu’ in dettaglio descritte nella relazione presentata dalla Commissione d’indagine, e che di seguito si riportano:
• Alla data dell’01.10.1990, si riscontra la consegna di una ricevuta di versamento della seconda rata della oblazione per la richiesta sanatoria; cio’ testimonia che, pur essendo trascorsi alcuni anni, la “Omissis” non aveva provveduto ad effettuare ilversamento dell’intero importo entro il termine stabilito del 30.09.1986;
• Con corrispondenza del 17 gennaio 1992, indirizzata al Comune di Isola delle Femmine e, per conoscenza, alla sig.ra “Omissis”, la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia rilevava che, con riferimento alla richiesta di nulla osta in sanatoria per la costruzione del fabbricato sito “omissis” istanza deromissis”, opere realizzate in difformita’ alla concessione edilizia n.”omissis” e successive varianti -, agli atti di quell’ufficio, non risultava il rilascio del preventivo nulla-osta;
• Con una nota indirizzata dal Comune alla signora “Omissis”, il 22.09.1997, mentre si comunicava che “trattandosi di un’opera realizzata in difformita’ ad una licenza edilizia, il calcolo dell’oblazione e’ da ritenersi esatto, poiche’ la tipologia dell’abuso e’ riferita al punto 3 del modello “A” allegato alla legge 47/85”, e che “ l’opera, essendo stata realizzata prima dell’entrata in vigore della L.R. 71 del 27.12.1978, non e’ soggetta al pagamento degli oneri concessori calcolati con le modalita’ dettate dalla L. 10 del 28.01.1977”, contemporaneamente si evidenziava altresi’ che “all’interno del fascicolo non vengono rinvenuti parte dei documenti di cui all’art. 23 della L. 47/85 ( certificato di idoneita’ Statica, Il Nulla Osta della Soprintendenza ai BaCC.AA.). Si trasmetteva pertanto in allegato, la diffida con la quale si richiedevano i documenti di’ cui sopra. Nell’allegato alla citata nota, si specificava che “trascorsi infruttuosamente i termini previsti dalla normativa vigente, sara’ applicata la disposizione prevista dal comma 1 dell’art. 40 della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47” (cioe’ il pagamento di una somma pari al doppio dell’oblazione);
• Nella stessa nota, ancora, non veniva fatto alcun riferimento ai versamenti da oblazione ancora da effettuarsi ne’ ad una eventuale regolarizzazione di quelli gia’ effettuati perche’ non congrui in relazione al “quantum” effettivamente dovuto. E neanche all’interno del fascicolo preso in esame e’ stato rinvenuto alcun documento che comprovi l’adozione da parte dell’amministrazione comunale di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato art. 40, comma 1 della L. 47/85. Per di piu’ non e’ dato sapere neppure se la diffida allegata alla nota stessa, priva di protocollo e data e priva della firma del Sindaco pro tempore, “Omissis”, sia stata o meno spedita alla “Omissis” nella forma della raccomandata con ricevuta di’ ritorno, cosi’ come si evince dall’atto stesso;
• Ancora, con nota del 31.05.1999, il Comune, facendo seguito alla nota della Soprintendenza ai 13B.CC.AA. recante prot. 13776 del 30.12.1991 (dopo ben 7 anni), comunicava a quell’Ufficio che il fabbricato in parola era da ritenersi privo del nulla osta di cui all’art. 7 della L. 1497/39, specificando, altresi’, che “per le ulteriori richieste si fa presente che a causa di un incendio avvenuto nel mese di novembre dell’anno 1979, non e’ stato possibile rinvenire la pratica di che trattasi e quindi i’ relativi grafici e documenti”;
• Si giungeva, cosi’, alla nota prot. 4290/CC del 23.03.2006, con la quale l’Ufficio Sanatorie abusivismo e controllo del territorio del Comune, nella persona del suo responsabile Arch. “Omissis” e del responsabile del procedimento, geometra “Omissis”, dietro richiesta della sig.ra “Omissis”, certificava che la pratica di sanatoria intestata alla medesima, relativa all’immobile realizzato in difformita’ alla concessione edilizia, e precisamente con l’aumento di superficie utile e diversa destinazione d’uso di una parte dell’edificio, era ancora in corso di istruttoria da parte dell’ufficio scrivente;
• Il 13 marzo 2009, “Omissis” e “Omissis”, nella qualita’ di proprietari dell’immobile oggetto di condono edilizio - pratica “Ornissis”e nella qualita’ di unici eredi di “Omissis”, originariaintestataria della pratica, chiedevano che l’atto concessorio in sanatoria venisse a loro intestato, allegando, tra l’altro, la dichiarazione di successione dalla quale si evinceva che “Omissis”, coniuge superstite, aveva rinunziato all’eredita’, e dichiarando di non avere mai ricevuto ne’ loro ne’ la propria madre, richieste di integrazione e/o diniego da parte della Soprintendenza ai’ BB.CC. relativamente al vincolo paesaggistico, dopo la richiesta di’ Nulla Osta inoltrata in data 5.3.1999. Gli stessi dichiaravano altresi’ che nella fase di realizzazione dell’edificio eseguito dalla propria madre, giusta licenza edilizia “Omissis”e successive varianti, era stata occupata in buonafede una porzione del fondo confinante per una dimensione massima della superficie occupata dal fabbricato di m. 8 x 23 circa e che il proprietario del terreno attiguo non ha mai prestato opposizione relativa all’occupazione parziale del fondo medesimo;
• Nel corso dell’anno 2009, inoltre, un ulteriore scambio di corrispondenza avveniva tra il Comune, che commissionava una perizia tecnica ad un professionista esterno allo scopo di definire gli oneri urbanistici ed economici ai fini della definizione della pratica, l’AUSL di Carini, che emetteva un parere di compatibilita’ igienico-sanitaria del complesso alberghiero - esclusa la piscina - ed un perito di parte, che certificava che tutta l’opera era stata realizzata in conformita’ al progetto di concessione edilizia in sanatoria e che “l’istanza di condono e’ stata integrata con tutta la documentazione prevista dall’art. 26 della L.R. 37/85”. Inutile dire che tutte le citate fonti appaiono in contraddizione tra di loro. Infine, con l’attestato di concessione edilizia in sanatoria rilasciato con il n. “Omissis” (composto da n. 05 pagine) l’arch. “Omissis”, dichiarava che dovevano intendersi assentite favorevolmente le istanze di concessione edilizia in sanatoria ex L. 47/85, presentate dalla sig.ra “Omissis”, alla quale erano succeduti, nella qualita’ di unici eredi i figli “Omissis” e “Omissis”, per le opere eseguite in difformita’ della licenza edilizia n. “omissis” del “omissis”, per la realizzazione di un fabbricato in contrada “Omissis”. Detto attestato, tra l’altro, riportava:
• pagina 4, “visti i bollettini postali di pagamento dell’oblazione di: 1) lire 5.840.000 del 28.03.1986 - n.826; 2) di lire 5.840.000 del 26.03.1986; 3) lire 5.957.000 del 28.08.1986 - n. 623”.
• pagina 4, “vista la nota del 22,09.1997 - p.11° 10802, dell’il.T.C. con la quale si comunica che il calcolo dell’obiezione e’ esatto. Nella stessa nota risulta che, essendo l’opera eseguita prima dell’entrata in vigore della L.R. 71/78, non e’ soggetta al pagamento degli oneri concessori”.
Tali attestazioni danno conferma del sospetto circa il mancato pagamento dell’intera oblazione - segnatamente della seconda rata pari a 5.840.000 lire - non essendo stato rinvenuto alcun documento a comprova del citato versamento, asseritamente effettuato il 26 marzo 1983 e quindi in data antecedente al primo; come invece asseverato dalla perizia di parte ed attestata nel provvedimento di rilascio della concessione.
Le lungaggini, le contraddizioni e le carenze istruttorie, oltreche’ materiali, rilevate nel procedimento sopra sommariamente descritto trovano giustificazione alla luce delle notizie che emergono in capo ai soggetti protagonisti della vicenda.
“Omissis” e “Omissis”, infatti, sono figli di “Omissis” (classe”Omissis”), deceduto a Palermo il “Ornissis”e gia’ reggente della famiglia mafiosa di Capaci ed Isola delle Femmine, e di “Omissis”, il cui fratello, “Omissis”, nato a Capaci il “Omissis” e’ stato tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “San Lorenzo 2” e successivamente condannato per concorso in associazione mafiosa. Sul conto di “Omissis”, sono emersi numerosi pesanti precedenti penali e di polizia: - 20.12.2000, con sentenza a seguito di giudizio abbreviato, veniva condannato, dal Tribunale di Palermo, per il reato di concorso in associazione mafiosa art. 416 bis C.P.;
• 15.03.2002, con sentenza n. 814 veniva condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di concorso in associazione mafiosa ex art. 416 bis C.P.; la sentenza si riferiva all’arresto del 28.07.1999 per i reati commessi in Palermo dal settembre 1982 in poi;
• 12.07.2004, gli veniva notificata l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Palermo, avente n. 259/04 R.O. e n.87/03 R.G.M.S. datata 12.05.2004, con la quale si applicava la misura della liberta’ vigilata per la durata di anni 1 (uno);
• 17.01.2005, in ottemperanza al decreto di sequestro n. 201/04 RMP, emesso dal Tribunale di’ Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, il 28.12.2004, la Compagnia CC di Carini procedeva al sequestro di beni riconducibili al citato “Omissis” classe 1959, alla madre convivente “Omissis” e alla “Omissis”;
• 14.02.2008, il Tribunale di Palermo applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre;
• 17.06.2008, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Capaci con decreto n. 201/04 RMP del Tribunale di Palermo, notificato il 19/05/2008, veniva denunziato, in stato di liberta’ per violazione di cui all’art. 9 comma 2 L. n.1423 del 27/12/1956, dalla Stazione CC di Palermo per essersi allontanato dal Comune di Capaci senza l’autorizzazione dell’A.G. competente;
• 18.04.2012, segnalato in atti da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, per violazione dell’art. 31 L. 646/82; nello specifico ometteva di comunicare l’avvenuta variazione patrimoniale pari ad euro 132.450,00.
Si aggiunga che i legami tra le famiglie “Omissis”, di Capaci sono dimostrate ed attestate, oltre che da stretti rapporti familiari - “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis”, (classe “Omissis”) sono, infatti, cognati, anche da rilevanti interessi economici.
Risultano, a tal proposito, numerose compartecipazioni tra il “Omissis”, (classe 1937) ed il “Omissis”, (classe ‘59), anche unitamente ad altri soggetti mafiosi in numerose societa’ tra cui:
• “OMISSIS” tra gli altri, erano soci “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), gia’ noto, e “Omissis” (classe “Omissis”).
• “OMISSIS”, facente capo al boss mafioso “Omissis” (fondatore della societa’ nel 1974), tra gli altri, si annoveravano quali soci, “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” di cui si e’ gia’ ampliamente parlato in precedenza;
• “OMISSIS” con sede in Palermo, via “Omissis”, si annoveravano quali soci, “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”). La societa’ aveva come oggetto l’assunzione di pubblici appalti ed e’ stata posta in fallimento il “Omissis”, poi oggetto di misura di prevenzione;
• “OMISSIS” si annoveravano, tra gli altri, quali soci, “Omissis” (classe ‘Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”). La societa’, costituita nel “Omissis”, aveva come oggetto la gestione, produzione, trasformazione di “Omissis”;
• “OMISSIS” si annoverano quali soci, “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”).
Ulteriori elementi che dimostrano la commistione d’interessi tra lefamiglie “Omissis” con la consorteria criminale locale si rinvengono anche dai numerosi negozi giuridici posti in essere nel tempo:
• anno 1981, “Ornissis” (classe 1937), unitamente a “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”), cedevano un terreno, a titolo gratuito, al Comune di Capaci;
• anno 1986, “Omissis” (classe “Omissis”), unitamente a “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis”, “Omissis”, “Omissis” e “Omissis”, acquistavano una vasto terreno nella Contrada quattro Vanelle (distante 150/200 metri circa dal luogo dell’esplosione della bomba che causo’ la strage di Capaci del 23 Maggio 1992);
• anno 1986, “Omissis” (classe “Omissis”), unitamente alla di lui moglie, vendeva a “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”), rappresentati dai genitori “Omissis” (classe “Ornissis”) e “Omissis”, due appartamenti per lire 200.000.000 (il “Omissis”, mafioso appartenente alla famiglia di Capaci, e’ stato indicato come prestanome della suddetta cosca mafiosa).
• anno 1986, “Omissis” (classe “Omissis”) vendeva a “Omissis” (classe “Omissis”) un appezzamento di terreno;
• anno 1989, “Omissis” (classe “Omissis”), unitamente a “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”), ricevevano, da terzi, la proprieta’ di un altro terreno;
• anno 1990, “Omissis” e “Omissis” acquistavano da terzi un immobile;
Si evidenzia, altresi’, che la famiglia di Capaci ed Isola delle Femmine, il cui reggente era proprio i/ “Omissis” (classe “Omissis”), faceva capo al mandamento mafioso di San Lorenzo.
I collegamenti principali di “Omissis” (classe “Omissis”) erano con i seguenti soggetti:
• “Omissis”, nato a Palermo il “Omissis” (capomafia di Capaci);
• “Omissis”, nato a Capaci il “Omissis”;
• “Omissis”, gia’ noto;
• “Omissis”, nato a Cinisi il “Omissis” (latitante e famigerato “Omissis” di Cinisi).
• “Omissis”, nato a Capaci i/ “Omissis” (“Omissis” pregiudicato), azionista della nota “Omissis”. facente capo al boss mafioso “Omissis” di Cinisi, e’ cugino di “Omissis” (classe “Omissis”).
PAGINA 43/48 DELLA RELAZIONE DELLA PREFETTURA DI PALERMO
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO
III SETTORE – SERVIZIO: SANATORIE EDILIZIE
Pratica edilizia n. 45/1973
Pratica di sanatoria edilizia n. 20/1981
ATTESTATO DI CONCESSIONE EDILIZIA
IN SANATORIA ASSENTITA N. 12 DEL 14/05/2009
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.
* * *
Vista la Legge urbanistica n. 1150/42 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 10 del 28/01/1977;
Vista il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;
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Comitato Cittadino Isola Pulita
-
in
AIELLO PAOLO
BATTAGLIA ROSALIA
BOLOGNA
Caltanisetta
CARDINALE
CUTINO MARCELLO
GIUCASTRO
Guttadauro
Lucido Salvatore
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22 giugno 2013
6
22
/06
/giugno
/2013
00:41
COMUNICATO STAMPA
In data 17.06.2013 il Tribunale di
Palermo – Sez I Civile, in composizione collegiale, con propria sentenza, nel
dichiarare l’incandidabilità dell’ex
Sindaco di Isola delle Femmine Gaspare Portobello, dei componenti della sua
Giunta e di tutti i consiglieri di maggioranza del gruppo “Progetto Isola” dalla
prossima tornata elettorale, ha ribadito l’assoluta estraneità dei membri del
Movimento Politico “Rinascita Isolana” rispetto alle
dinamiche che hanno condotto – nel novembre scorso – il Ministero dell’Interno
ad adottare la drammatica decisione di sciogliere l’organo assembleare del
Comune, per infiltrazioni mafiose.
Nel prendere atto, ancora una volta,
dello sconfortante intreccio tra politica e malaffare, che – stando alle stesse
riflessioni, formulate dall’Autorità Giudiziaria – ha caratterizzato Isola
delle Femmine negli anni di Amministrazione Portobello, siamo orgogliosi di
informare la comunità isolana che è
stata ampiamente confermata la fedeltà dell’opposizione consiliare ai valori
delle legalità e della giustizia, e sono stati riconosciuti il coraggio ed il doveroso rispetto per le
Istituzioni dei rappresentanti di “Rinascit
Isolana”.
Ci auguriamo che quest’ennesimo
provvedimento – che conferma le preoccupazioni da sempre manifestate dal nostro
gruppo, e si inserisce quale ulteriore doloroso
passaggio giudiziale, nel lungo
precorso di disvelamento dei lati oscuri della storia locale – costituisca un nuovo punto di partenza per il Paese, affinché
tutte le realtà sane che lo compongono possano stringersi attorno ai valori della partecipazione, della trasparenza e
della solidarietà e proporre soluzioni moderne e libere, per restituire dignità
e prestigio ad Isola delle Femmine.
Movimento Politico “Rinascita
Isolana” Isola delle Femmine
Giovedì 20 giugno 2013
Professore Gaspare
Portobello LEI è stato nominato LEI non
è candidabile
Dottor Marcello
Cutino LEI è stato nominato LEI non è
candidabile
Dottor Riso Napoleone
LEI è stato nominato LEI non è
candidabile
Signor Palazzotto
Salvatore LEI è stato nominato LEI non è
candidabile
Rag Giucastro
Alessandro LEI è stato nominato LEI non
è candidabile
Signori della lista “Progetto
Isola” siete stati TUTTI nominati VOI
TUTTI non siete candidabili
Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo
La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.
La prima sezione civile del Tribunale di Palermo in seduta collegiale ha deciso l'incandidabilità degli ex amministratori di Isola delle Femmine, comune sciolto per mafia lo scorso anno. Analoga decisione è stata presa per i componenti del gruppo di maggioranza del consiglio comunale. Sono candidabili, invece, i rappresentanti consiliari della minoranza. La sentenza è di ieri pomeriggio. La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.
AIELLO MARIA,AIELLO PAOLO,BATTAGLIA ROSALIA,CARDINALE,CUTINO MARCELLO,GIUCASTRO,GUTTADAURO,LUCIDO SALVATORE,BOLOGNA, PAL_azzotto,PELOSO,CALTANISETTA,PORTOBELLO,Riso Napoleone,Riso Rosaria
Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo
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Comitato Cittadino Isola Pulita
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AIELLO PAOLO
BATTAGLIA ROSALIA
CARDINALE
CUTINO MARCELLO
GIUCASTRO
GUTTADAURO
LUCIDO SALVATORE
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COMUNICATO STAMPA
In data 17.06.2013 il Tribunale di
Palermo – Sez I Civile, in composizione collegiale, con propria sentenza, nel
dichiarare l’incandidabilità dell’ex
Sindaco di Isola delle Femmine Gaspare Portobello, dei componenti della sua
Giunta e di tutti i consiglieri di maggioranza del gruppo “Progetto Isola” dalla
prossima tornata elettorale, ha ribadito l’assoluta estraneità dei membri del
Movimento Politico “Rinascita Isolana” rispetto alle
dinamiche che hanno condotto – nel novembre scorso – il Ministero dell’Interno
ad adottare la drammatica decisione di sciogliere l’organo assembleare del
Comune, per infiltrazioni mafiose.
Nel prendere atto, ancora una volta,
dello sconfortante intreccio tra politica e malaffare, che – stando alle stesse
riflessioni, formulate dall’Autorità Giudiziaria – ha caratterizzato Isola
delle Femmine negli anni di Amministrazione Portobello, siamo orgogliosi di
informare la comunità isolana che è
stata ampiamente confermata la fedeltà dell’opposizione consiliare ai valori
delle legalità e della giustizia, e sono stati riconosciuti il coraggio ed il doveroso rispetto per le
Istituzioni dei rappresentanti di “Rinascit
Isolana”.
Ci auguriamo che quest’ennesimo
provvedimento – che conferma le preoccupazioni da sempre manifestate dal nostro
gruppo, e si inserisce quale ulteriore doloroso
passaggio giudiziale, nel lungo
precorso di disvelamento dei lati oscuri della storia locale – costituisca un nuovo punto di partenza per il Paese, affinché
tutte le realtà sane che lo compongono possano stringersi attorno ai valori della partecipazione, della trasparenza e
della solidarietà e proporre soluzioni moderne e libere, per restituire dignità
e prestigio ad Isola delle Femmine.
Movimento Politico “Rinascita
Isolana” Isola delle Femmine
Giovedì 20 giugno 2013
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Portobello LEI è stato nominato LEI non
è candidabile
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Signor Palazzotto
Salvatore LEI è stato nominato LEI non è
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Rag Giucastro
Alessandro LEI è stato nominato LEI non
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Signori della lista “Progetto
Isola” siete stati TUTTI nominati VOI
TUTTI non siete candidabili
Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo
La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.
La prima sezione civile del Tribunale di Palermo in seduta collegiale ha deciso l'incandidabilità degli ex amministratori di Isola delle Femmine, comune sciolto per mafia lo scorso anno. Analoga decisione è stata presa per i componenti del gruppo di maggioranza del consiglio comunale. Sono candidabili, invece, i rappresentanti consiliari della minoranza. La sentenza è di ieri pomeriggio. La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.
AIELLO MARIA,AIELLO PAOLO,BATTAGLIA ROSALIA,CARDINALE,CUTINO MARCELLO,GIUCASTRO,GUTTADAURO,LUCIDO SALVATORE,BOLOGNA, PAL_azzotto,PELOSO,CALTANISETTA,PORTOBELLO,Riso Napoleone,Riso Rosaria
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