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27 luglio 2013 6 27 /07 /luglio /2013 14:36
 COMUNICATO STAMPA

In data 17.06.2013 il Tribunale di Palermo – Sez I Civile, in composizione collegiale, con propria sentenza, nel dichiarare l’incandidabilità  dell’ex Sindaco di Isola delle Femmine Gaspare Portobello, dei componenti della sua Giunta e di tutti i consiglieri di maggioranza del gruppo “Progetto Isola” dalla prossima tornata elettorale, ha ribadito l’assoluta estraneità dei membri del Movimento Politico “Rinascita Isolana” rispetto alle dinamiche che hanno condotto – nel novembre scorso – il Ministero dell’Interno ad adottare la drammatica decisione di sciogliere l’organo assembleare del Comune, per infiltrazioni mafiose.

Nel prendere atto, ancora una volta, dello sconfortante intreccio tra politica e malaffare, che – stando alle stesse riflessioni, formulate dall’Autorità Giudiziaria – ha caratterizzato Isola delle Femmine negli anni di Amministrazione Portobello, siamo orgogliosi di informare la comunità isolana che è stata ampiamente confermata la fedeltà dell’opposizione consiliare ai valori delle legalità e della giustizia, e sono stati riconosciuti il coraggio ed il doveroso rispetto per le Istituzioni dei rappresentanti di “Rinascit Isolana”.

Ci auguriamo che quest’ennesimo provvedimento – che conferma le preoccupazioni da sempre manifestate dal nostro gruppo, e si inserisce quale ulteriore doloroso passaggio giudiziale,  nel lungo precorso di disvelamento dei lati oscuri della storia locale – costituisca un nuovo punto di partenza per il Paese, affinché tutte le realtà sane che lo compongono possano stringersi attorno ai valori della partecipazione, della trasparenza e della solidarietà e proporre soluzioni moderne e libere, per restituire dignità e prestigio ad Isola delle Femmine.

Movimento Politico “Rinascita Isolana” Isola delle Femmine

Giovedì 20 giugno 2013 

Professore Gaspare Portobello LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Dottor Marcello Cutino LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Dottor Riso Napoleone LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Signor Palazzotto Salvatore LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Rag Giucastro Alessandro LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Signori della lista “Progetto Isola” siete stati TUTTI nominati VOI TUTTI non siete candidabili


Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo

La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.

La prima sezione civile del Tribunale di Palermo in seduta collegiale ha deciso l'incandidabilità degli ex amministratori di Isola delle Femmine, comune sciolto per mafia lo scorso anno. Analoga decisione è stata presa per i componenti del gruppo di maggioranza del consiglio comunale. Sono candidabili, invece, i rappresentanti consiliari della minoranza. La sentenza è di ieri pomeriggio. La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.


Un altro duro colpo è stato inferto all’ex sindaco di Isola delle Femmine Gaspare Portobello, alla sua giunta e alla sua maggioranza consiliare. La prima sezione civile del Tribunale di Palermo presieduta dal Giudice Leonardo Guarnotta, in seduta collegiale, ha deciso l’incandidabilità degli ex amministratori del comune, sciolto per mafia dal Consiglio dei Ministri, il 9 novembre dello scorso anno. Analoga decisione è stata presa per i componenti del gruppo che costituiva la sua maggioranza nell’assemblea civica. Estromessi, invece, dal provvedimento giudiziario, i rappresentanti della minoranza, coordinati dall’ex sindaco Stefano Bologna che potranno riproporsi alle prossime amministrative in programma nel 2014. La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito all’iter di scioglimento avviato dall’allora Ministero dell’Interno Anna Maria Cancellieri. Per mesi, gli ispettori inviati dalla Prefettura di Palermo, passarono a setaccio delibere e atti di giunta e consiglio dopo che nell’agosto del 2009, i consiglieri di opposizione, si appellarono al codice etico contro la mafia, approvato tre anni prima, per chiedere le dimissioni dell’assessore Marcello Cutino e la revoca dell’incarico di consulente al geometra Giovanni Impastato, gettando ombre su loro parentele e incarichi discutibili che potevano influenzare l’attività politico-amministrativo dell’ente locale. All’indomani dell’accesso ispettivo, la minoranza consiliare, oggi dichiarata candidabile, si dimise in toto, mentre l’ex sindaco Portobello e la sua maggioranza rimasero in carica fino alla decisione del Consiglio dei Ministri a cui fa seguito la sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Palermo che ha deciso l’incandidabilità dello stesso ex primo cittadino e di quanti lo rappresentavano in giunta e in Consiglio Comunale. Sentenza a cui Portobello e i suoi sostenitori intendono appellarsi con apposito ricorso poiché da sempre respingono ogni addebito e a questo punto, per loro, è indispensabile difendere la propria immagine che oggi viene ulteriormente compromessa. - 

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Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo

Sono Disposta a Vendere Una Delle Mie Ville Per Disporre Dei Fondi Necessari ATTI a IMPEDIRE IL SUCCESSO DE... by Pino Ciampolillo

Tar Lazio
Sede di Roma

Dettaglio  del Ricorso



 Num. Reg. Gen.: 2989/2013 Data Dep.: 29/03/2013 Sezione: 1
 Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DEL D.P.R. DEL 12.11.2012 CON IL QUALE È STATO DISPOSTO LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE PER LA DURATA DI 18 MESI, AI SENSI DELL'ART. 143 DEL D.L.VO 18.08.2000, N. 267, CON L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ENTE AD UNA COMMISSIONE STRAORDINARIA. RIASSUNZIONE (ORD. COLL. N. 470/2013 DEL TAR PER LA SICILIA - PALERMO, SEZIONE PRIMA, RIC. N. 313/2013)
 Istanza di fissazione:
 Istanza di prelievo: NO
Ricorrenti/Resistenti
 Tipo Nome Cognome / Istituzione
  RICORRENTE  PORTOBELLO GASPARE
  RICORRENTE SECONDARIO  AIELLO MARIA FRANCESCA
  RICORRENTE SECONDARIO  AIELLO MARIA FRANCESCA (NQ CONSIGL COMUN USCENTE)
  RICORRENTE SECONDARIO  AIELLO PAOLO
  RICORRENTE SECONDARIO  AIELLO PAOLO (NQ COMPONENTE GM)
  RICORRENTE SECONDARIO  BATTAGLIA ROSALIA
  RICORRENTE SECONDARIO  BATTAGLIA ROSALIA (NQ CONSIGL COMUN USCENTE)
  RICORRENTE SECONDARIO  CUTINO MARCELLO
  RICORRENTE SECONDARIO  CUTINO MARCELLO (NQ COMPONENTE GM)
  RICORRENTE SECONDARIO  GUTTADAURO GIOVAN BATTISTA
  RICORRENTE SECONDARIO  GUTTADAURO GIOVAN BATTISTA (NQ CONSIGL COMUN USCENTE)
  RICORRENTE SECONDARIO  LUCIDO SALVATORE
  RICORRENTE SECONDARIO  LUCIDO SALVATORE (NQ CONSIGL COMUN USCENTE)
  RICORRENTE SECONDARIO  PALAZZOTTO SALVATORE
  RICORRENTE SECONDARIO  PALAZZOTTO SALVATORE (NQ VICE SINDACO GM)
  RICORRENTE SECONDARIO  PELOSO ALBERTO
  RICORRENTE SECONDARIO  PELOSO ALBERTO (NQ CONSIGL COMUN USCENTE)
  RICORRENTE SECONDARIO  PORTOBELLO GASPARE (NQ SINDACO USCENTE)
  RICORRENTE SECONDARIO  RISO NAPOLEONE
  RICORRENTE SECONDARIO  RISO NAPOLEONE (NQ COMPONENTE GM)
  RESISTENTE  COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE - COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DELL'ENTE
  RESISTENTE  MINISTERO DELL'INTERNO
  RESISTENTE  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  RESISTENTE  U.T.G. - PREFETTURA DI PALERMO

Avvocati
  AVVOCATURA GEN.LE DELLO STATO
 Indirizzo , Tel.
 Nome: DIEGO MARCELLO Cognome: FECAROTTI
 Indirizzo , Tel.
 Nome: DIEGO MARCELLO Cognome: FECAROTTI
 Indirizzo , Tel.
Atti Depositati
N.ProtocolloDepositoTipo ParteParteAtto DepositatoN.Allegati
201302798117/04/2013 RESISTENTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ATTO > DI COSTITUZIONE0
201302798217/04/2013 RESISTENTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEPOSITO > DOCUMENTI1
201302693212/04/2013 RICORRENTE PORTOBELLO GASPARE DEPOSITO > CARTOLINA RICEVIMENTO NOTIFICA0
201300346729/03/2013 RICORRENTE PORTOBELLO GASPARE DOMANDA > FISSAZIONE UDIENZA0
201302355029/03/2013 RICORRENTE PORTOBELLO GASPARE RICORSO4
Provvedimenti Collegiali
Nessun Provvedimento

Provvedimenti Monocratici
Nessun decreto

Udienze
Data fiss. udienza:   24/04/2013Tipologia udienza:   CAMERA DI CONSIGLIO
Relatore: ANNA BOTTIGLIERITipologia del relatore: CONSIGLIERE
Secondo componente: CALOGERO PISCITELLOTipologia componente: PRESIDENTE
Terzo componente: ROSA PERNATipologia componente: CONSIGLIERE



scarica in pdf  i  documenti depositati dai ricorrenti 


N. 00470/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00313/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2013, proposto da:

Portobello Gaspare, Palazzotto Salvatore, Aiello Paolo, Cutino Marcello, Riso Napoleone, Aiello Maria Francesca, Battaglia Rosalia, Guttadauro Giovan Battista, Lucido Salvatore, Peloso Alberto,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Diego Marcello Fecarotti, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Libertà n. 171;

contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Prefettura di Palermo - Ufficio Territoriale del Governo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio

per l'annullamento

del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2012 (notificato ai ricorrenti a far data dal 6 dicembre 2012), con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Isola delle Femmine per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.l.vo 18.08.2000 n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria;
- della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (richiamata nel succitato d.p.r. e mai comunicata ai ricorrenti);
• della relazione del Ministro dell'Interno in data 5 novembre 2012 allegata al decreto di scioglimento con la quale il citato Ministro ha ritenuto "che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) ai sensi dell'ari. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" ;

• della relazione in data 30 agosto 2012 e recante il prot. n. 1302/r-area sic/i^bis, con la quale il Prefetto di Palermo, ad esito di accesso ispettivo ed ai sensi dell'art. 143, comma 3, del t.u.e.l., ha attivato la procedura di scioglimento del Comune di Isola delle Femmine;
• di ogni alto atto, parere o provvedimento preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti, ivi compresi i verbali e la relazione finale redatta dalla commissione di accesso nominata con decreto del Prefetto della provincia di Palermo n. 25280/area o.s.p. ^ bis del 3 aprile 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Palermo-Ufficio Territoriale del Governo;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta l’incompetenza territoriale di questo T.A.R., ai sensi dell’art. 135, comma, lett. q) del cod. proc. amm., in materia di impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per essere competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore delle amministrazioni resistenti delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro mille/00, oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%201/2013/201300313/Provvedimenti/201300470_08.XML


























































GAZZETTA UFFICILIALE 279 DECRETO DI  SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE 29 NOVEMBRE 2012  LE PAG 43 A PAG 50 LA COMMISSIONE PRENDE IN ESAME LA LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA ASSENTITA N. 12 DEL 14/05/2009 Vassallo Vincenzo e Siino Sebastiano hanno venduto, alla sig.ra   VASSALLO ANTONIETTA  2008 immobile  intestato ai sig.ri Billeci Leonarda e Vincenzo EREDI DELLA MADRE VASSALLO ANTONIETTA  U.T.C. SANDRO D’ARPA – LA C.E.C. IMPONE PRESCRIZIONI L’AREA NON PREVEDE TALI TIPI DI INSEDIAMENTI,”…a  causa  di  un  incendio avvenuto nel mese di novembre dell’anno 1979, non e’ stato  possibile rinvenire la pratica di che trattasi e quindi i’ relativi  grafici  e documenti”;
Inutile  dire che tutte le citate fonti appaiono in contraddizione tra di loro.  “….perizia tecnica ad un professionista esterno allo scopo di definire gli oneri urbanistici…(Stefano Villafranca relazione di parentela con Vassallo e Billeci) ..”
Vassallo Salvatore - sindaco dal 1988 al maggio 1991 e già presente nel consiglio eletto nel 1983 - risulta essere allegato da vincoli di parentela nonché di affinità con Billeci Salvatore, imprenditore edile indiziato di appartenere ad organizzazione mafiosa, già sorvegliato speciale di P.S. ai sensi della legge n. 575/65. Insieme i predetti sono stati azionisti della "Copacabana S.p.a." facente capo al noto mafioso Gaetano Badalamenti destinata al riciclaggio dei proventi del traffico internazionale della droga;
Riccobono Giovanni - sindaco dal 24 maggio 1991 al febbraio 1992 – attualmente assessore e già presente nel consiglio eletto nel 1983, risulta essere legato da affinità a Bruno Francesco, detenuto, ritenuto appartenente al clan dei Corleonesi. Nei confronti del Riccobono in data 4 aprile 1992 é stato richiesto il rinvio a giudizio per accertare se, nella decisione adottata in qualità di sindaco, di sciogliere la seduta consiliare del 28 settembre 1991, nel corso della quale erano stati presentati per l'approvazione alcuni piani di lottizzazione edilizia non approvati dai consiglieri presenti, ricorra l'ipotesi di reato di abuso di atti d'ufficio ex art. 323, comma secondo, del codice penale.



VASSALLLO GIUSEPPE PIETRO BRUNO NUNZIO SERIO SAVOCA…… A PAG:

BILLECI SALVATORE 1937 BILLECI SALVATORE 1923 BILLECI ROCCO BRUNO PIETRO BRUNO GIUSEPPE  D’AGOSTINO ROSARIO POMIERO GIUSEPPE B.B.P. snc  LA MORGANTINA S.r.l. Palermo BRUNO GIOVANNI


La concessione edilizia in  sanatoria  n.  “Omissis”  del  “Omissis”, “Omissis” Nel dettaglio, e’  stata  sottoposta  ad  analisi  la  documentazione rinvenuta nel fascicolo relativo a  “Opere  eseguite  in  difformita’ della licenza edilizia n. 45 del “omissis”per la realizzazione di  un fabbricato in contrada”omissis”, composto  da  tre  elevazioni  fuori terra (piano terra, primo e secondo), volume  totale  mc.  3.780,31”, istante “Omissis”, beneficiari “Omissis” e “Omissis” (figli ed  eredi dell’istante).
Con Attestato di  Concessione  Edilizia  in  sanatoria  assentita  n. “Omissis”, il Responsabile del III settore U.T.C. del Comune di Isola delle  Femmine,  Architetto   “Omissis”,   attestava   che   dovevano intendersi  assentite  favorevolmente  le  istanze   di   concessione edilizia in sanatoria ex 1.47/85, presentate dalla sig.ra  “Omissis”, ormai deceduta giusta denuncia di successione n. “Omissis”,  ed  alla quale succedono, nella qualita’ di unici eredi i  figli  “Omissis”  e “Omissis”,  per  le  opere  eseguite  in  difformita’  della  licenza edilizia n.  “Omissis”  del”Omissis”,  per  la  realizzazione  di  un fabbricato in contrada “Omissis” .
La licenza  edilizia  n.  “Omissis”  del  “omissis”  si  riferiva  al progetto  per  la  costruzione  di  un  complesso   alberghiero   nel “Omissis”, in ordine  al  quale  peraltro  la  C.E.C.  aveva  imposto prescrizioni riferite alla zona  (che  non  prevedeva  tale  tipo  di insediamento) ed alla cubatura degli immobili.
Sin dalle prime fasi la realizzazione del progetto aveva  dato  luogo ad una serie di irregolarita’, contestate con piu’ o  meno  decisione dagli uffici comunali, che per la difformita’ delle opere  realizzate rispetto a quanto  previsto  nel  progetto  era  stata  oggetto,  tra l’altro, di contravvenzione elevata  dalla  Stazione  Carabinieri  di Isola delle Femmine con  verbale  datato  21.02.1983  per  violazione della legge n. 1150 del 1942, e sulla quale, infine, nel  “omissis”si era innestata la richiesta di sanatoria, ai sensi della legge 47  del 1985.
In proposito, negli atti clell’UTC e’ stato anche riscontrato un atto
di  notorieta’,  risalente  al  10.02.1981,  concernente   l’avvenuta eliminazione  di  irregolarita’  costruttive  rispetto  al   progetto originario, formalizzato  al  Comune  in  presenza  del  Sindaco  pro tempore “Omissis” ed al Segretario comunale, che veniva  sottoscritto dalla titolare della concessione edilizia, “Omissis”,  unitamente  ad altri testimoni, tra i quali spicca il gia’ noto “Omissis”.
Per meglio comprendere le illegalita’ perpetrate dall’Amministrazione comunale nel  procedimento  in  esame,  non  puo’  farsi  a  meno  di richiamare talune  fasi  salienti  della  procedura,  assai  piu’  in dettaglio descritte  nella  relazione  presentata  dalla  Commissione d’indagine, e che di seguito si riportano:
        Alla data dell’01.10.1990,  si  riscontra  la  consegna  di  una ricevuta di versamento della seconda  rata  della  oblazione  per  la richiesta sanatoria;  cio’  testimonia  che,  pur  essendo  trascorsi alcuni anni, la “Omissis”  non  aveva  provveduto  ad  effettuare  ilversamento  dell’intero  importo  entro  il  termine  stabilito   del 30.09.1986;
        Con corrispondenza del 17 gennaio 1992, indirizzata al Comune di Isola delle Femmine e, per  conoscenza,  alla  sig.ra  “Omissis”,  la Soprintendenza Beni Culturali ed  Ambientali  della  Regione  Sicilia rilevava che,  con  riferimento  alla  richiesta  di  nulla  osta  in sanatoria per la costruzione del fabbricato  sito  “omissis”  istanza deromissis”,  opere  realizzate  in  difformita’   alla   concessione edilizia  n.”omissis”  e  successive  varianti  -,   agli   atti   di quell’ufficio, non risultava il rilascio del preventivo nulla-osta;
        Con una nota indirizzata dal Comune alla signora  “Omissis”,  il 22.09.1997,  mentre  si  comunicava  che  “trattandosi  di   un’opera realizzata  in  difformita’  ad  una  licenza  edilizia,  il  calcolo dell’oblazione  e’  da  ritenersi  esatto,   poiche’   la   tipologia dell’abuso e’ riferita al punto 3 del modello “A” allegato alla legge 47/85”, e che “ l’opera, essendo stata realizzata prima  dell’entrata in vigore della L.R. 71 del 27.12.1978, non e’ soggetta al  pagamento degli oneri concessori calcolati con le modalita’ dettate dalla L. 10 del  28.01.1977”,  contemporaneamente  si  evidenziava  altresi’  che “all’interno del fascicolo non vengono rinvenuti parte dei  documenti di cui all’art. 23 della L. 47/85 ( certificato di idoneita’ Statica, Il Nulla Osta  della  Soprintendenza  ai  BaCC.AA.).  Si  trasmetteva pertanto in allegato, la diffida  con  la  quale  si  richiedevano  i documenti  di’  cui  sopra.  Nell’allegato  alla  citata   nota,   si specificava che “trascorsi infruttuosamente i termini previsti  dalla normativa vigente, sara’ applicata la disposizione prevista dal comma 1 dell’art. 40  della  Legge  28  Febbraio  1985  n.  47”  (cioe’  il pagamento di una somma pari al doppio dell’oblazione);
        Nella stessa nota, ancora, non veniva fatto alcun riferimento ai versamenti da oblazione ancora da effettuarsi ne’  ad  una  eventuale regolarizzazione di quelli gia’ effettuati  perche’  non  congrui  in relazione al “quantum” effettivamente dovuto. E  neanche  all’interno del fascicolo preso in esame e’ stato rinvenuto alcun  documento  che comprovi l’adozione da  parte  dell’amministrazione  comunale  di  un provvedimento sanzionatorio, ai sensi e per  gli  effetti  di  quanto previsto dal citato art. 40, comma 1 della L. 47/85. Per di piu’  non e’ dato sapere neppure se la diffida allegata alla nota stessa, priva di protocollo e data e priva della firma  del  Sindaco  pro  tempore, “Omissis”, sia stata o meno spedita alla “Omissis” nella forma  della raccomandata con ricevuta di’ ritorno, cosi’ come si evince dall’atto stesso;
        Ancora, con nota del 31.05.1999, il Comune, facendo seguito alla nota della Soprintendenza  ai  13B.CC.AA.  recante  prot.  13776  del 30.12.1991 (dopo ben 7  anni),  comunicava  a  quell’Ufficio  che  il fabbricato in parola era da ritenersi privo del  nulla  osta  di  cui all’art. 7 della L. 1497/39,  specificando,  altresi’,  che  “per  le ulteriori richieste si  fa  presente  che  a  causa  di  un  incendio avvenuto nel mese di novembre dell’anno 1979, non e’ stato  possibile rinvenire la pratica di che trattasi e quindi i’ relativi  grafici  e documenti”;
        Si giungeva, cosi’, alla nota prot. 4290/CC del 23.03.2006,  con la quale l’Ufficio Sanatorie abusivismo e  controllo  del  territorio del Comune, nella persona del suo responsabile Arch. “Omissis” e  del responsabile del procedimento, geometra “Omissis”,  dietro  richiesta della sig.ra “Omissis”,  certificava  che  la  pratica  di  sanatoria intestata  alla  medesima,  relativa   all’immobile   realizzato   in difformita’ alla concessione edilizia, e precisamente  con  l’aumento di superficie  utile  e  diversa  destinazione  d’uso  di  una  parte dell’edificio,  era  ancora  in  corso  di   istruttoria   da   parte dell’ufficio scrivente;
        Il 13 marzo 2009,  “Omissis”  e  “Omissis”,  nella  qualita’  di proprietari dell’immobile  oggetto  di  condono  edilizio  -  pratica “Ornissis”e nella qualita’ di unici eredi  di  “Omissis”,  originariaintestataria della pratica,  chiedevano  che  l’atto  concessorio  in sanatoria venisse  a  loro  intestato,  allegando,  tra  l’altro,  la dichiarazione di successione dalla quale si evinceva  che  “Omissis”, coniuge superstite, aveva rinunziato all’eredita’, e  dichiarando  di non avere mai ricevuto ne’ loro ne’ la propria  madre,  richieste  di integrazione e/o diniego da parte  della  Soprintendenza  ai’  BB.CC.  relativamente al vincolo paesaggistico, dopo la richiesta  di’  Nulla Osta inoltrata in data 5.3.1999. Gli stessi dichiaravano altresi’ che nella fase di  realizzazione  dell’edificio  eseguito  dalla  propria madre, giusta licenza edilizia “Omissis”e  successive  varianti,  era stata occupata in buonafede una porzione del fondo confinante per una dimensione massima della superficie occupata dal fabbricato di m. 8 x 23 circa e che  il  proprietario  del  terreno  attiguo  non  ha  mai prestato opposizione  relativa  all’occupazione  parziale  del  fondo medesimo;
        Nel corso dell’anno  2009,  inoltre,  un  ulteriore  scambio  di corrispondenza avveniva tra il Comune, che commissionava una  perizia tecnica ad un professionista esterno allo scopo di definire gli oneri urbanistici ed economici ai fini  della  definizione  della  pratica, l’AUSL  di  Carini,  che  emetteva  un   parere   di   compatibilita’ igienico-sanitaria del complesso alberghiero - esclusa la  piscina  - ed un perito di parte, che certificava che tutta  l’opera  era  stata realizzata in conformita’ al  progetto  di  concessione  edilizia  in sanatoria e che “l’istanza di condono e’ stata integrata con tutta la documentazione prevista dall’art. 26 della L.R. 37/85”. Inutile  dire che tutte le citate fonti appaiono in contraddizione tra di loro.  Infine,  con  l’attestato  di  concessione  edilizia   in   sanatoria rilasciato con il n. “Omissis” (composto da  n.  05  pagine)  l’arch.  “Omissis”,   dichiarava    che    dovevano    intendersi    assentite favorevolmente le istanze di concessione edilizia in sanatoria ex  L.  47/85, presentate dalla sig.ra “Omissis”, alla quale erano succeduti, nella qualita’ di unici eredi i figli “Omissis” e “Omissis”,  per  le opere eseguite in difformita’ della licenza edilizia n. “omissis” del “omissis”,  per  la  realizzazione  di  un  fabbricato  in   contrada “Omissis”. Detto attestato, tra l’altro, riportava:
        pagina  4,   “visti   i   bollettini   postali   di   pagamento dell’oblazione di: 1) lire 5.840.000 del 28.03.1986 -  n.826;  2)  di lire 5.840.000 del 26.03.1986; 3) lire 5.957.000 del 28.08.1986 -  n.  623”.
        pagina  4,  “vista  la  nota  del  22,09.1997  -  p.11°  10802, dell’il.T.C. con la quale si comunica che il  calcolo  dell’obiezione e’ esatto. Nella stessa nota risulta che,  essendo  l’opera  eseguita prima dell’entrata in vigore della L.R. 71/78,  non  e’  soggetta  al pagamento degli oneri concessori”.
Tali attestazioni  danno  conferma  del  sospetto  circa  il  mancato pagamento dell’intera oblazione -  segnatamente  della  seconda  rata pari a 5.840.000 lire - non essendo stato rinvenuto alcun documento a comprova del citato versamento, asseritamente effettuato il 26  marzo 1983 e quindi in data antecedente al primo;  come  invece  asseverato dalla perizia di parte ed attestata  nel  provvedimento  di  rilascio della concessione.
Le lungaggini, le contraddizioni e le carenze istruttorie,  oltreche’ materiali, rilevate nel procedimento  sopra  sommariamente  descritto trovano giustificazione alla luce delle notizie che emergono in  capo ai soggetti protagonisti della vicenda.
“Omissis”   e   “Omissis”,   infatti,   sono   figli   di   “Omissis” (classe”Omissis”), deceduto a Palermo il  “Ornissis”e  gia’  reggente della famiglia mafiosa  di  Capaci  ed  Isola  delle  Femmine,  e  di “Omissis”, il cui fratello, “Omissis”, nato a Capaci il “Omissis”  e’ stato tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “San Lorenzo 2” e successivamente condannato per concorso in associazione mafiosa.  Sul conto di  “Omissis”,  sono  emersi  numerosi  pesanti  precedenti penali e di polizia:    - 20.12.2000, con  sentenza  a  seguito  di  giudizio  abbreviato, veniva condannato, dal Tribunale di Palermo, per il reato di concorso in associazione mafiosa art. 416 bis C.P.;
        15.03.2002, con sentenza n. 814 veniva  condannato  dalla  Corte d’Appello di Palermo per il reato di concorso in associazione mafiosa ex art. 416  bis  C.P.;  la  sentenza  si  riferiva  all’arresto  del 28.07.1999 per i reati commessi in Palermo dal settembre 1982 in poi;
        12.07.2004,  gli  veniva  notificata  l’ordinanza  emessa   dal Magistrato di Sorveglianza  di  Palermo,  avente  n.  259/04  R.O.  e n.87/03 R.G.M.S. datata 12.05.2004, con  la  quale  si  applicava  la misura della liberta’ vigilata per la durata di anni 1 (uno);
        17.01.2005, in ottemperanza al decreto di  sequestro  n.  201/04 RMP,  emesso  dal  Tribunale  di’  Palermo  -   Sezione   Misure   di Prevenzione, il 28.12.2004, la Compagnia CC di  Carini  procedeva  al sequestro di beni riconducibili al citato “Omissis” classe 1959, alla madre convivente “Omissis” e alla “Omissis”;
        14.02.2008, il Tribunale  di  Palermo  applicava  la  misura  di prevenzione della sorveglianza speciale della  P.S.  con  obbligo  di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre;
        17.06.2008,  sottoposto  alla  misura  di   prevenzione   della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune  di  Capaci con decreto n. 201/04 RMP del Tribunale  di  Palermo,  notificato  il 19/05/2008, veniva denunziato, in stato di liberta’ per violazione di cui all’art. 9 comma 2 L. n.1423 del 27/12/1956, dalla Stazione CC di Palermo  per  essersi  allontanato  dal  Comune   di   Capaci   senza l’autorizzazione dell’A.G. competente;

        18.04.2012, segnalato in atti da parte  del  Nucleo  di  Polizia Tributaria della  Guardia di Finanza di Palermo,  per  violazione  dell’art.  31  L. 646/82; nello specifico ometteva di comunicare l’avvenuta  variazione patrimoniale pari ad  euro 132.450,00.

Si aggiunga che i legami tra le famiglie “Omissis”,  di  Capaci  sono dimostrate ed attestate, oltre che da stretti  rapporti  familiari  - “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis”,  (classe  “Omissis”)  sono, infatti, cognati, anche da rilevanti interessi economici.
Risultano,  a  tal  proposito,  numerose  compartecipazioni  tra   il “Omissis”,  (classe  1937)  ed  il  “Omissis”,  (classe  ‘59),  anche unitamente ad altri soggetti mafiosi in numerose societa’ tra cui:
        “OMISSIS”  tra  gli  altri,  erano   soci   “Omissis”   (classe “Omissis”), “Omissis” (classe  “Omissis”),  gia’  noto,  e  “Omissis” (classe “Omissis”).
        “OMISSIS”, facente capo al  boss  mafioso  “Omissis”  (fondatore della societa’ nel 1974), tra gli altri, si annoveravano quali  soci, “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”),  “Omissis”  (classe “Omissis”),   “Omissis”   (classe   “Omissis”),   “Omissis”   (classe “Omissis”), “Omissis” di  cui  si  e’  gia’  ampliamente  parlato  in precedenza;
        “OMISSIS” con sede in Palermo, via  “Omissis”,  si  annoveravano quali  soci,  “Omissis”   (classe   “Omissis”),   “Omissis”   (classe “Omissis”),  “Omissis”  (classe  “Omissis”)   e   “Omissis”   (classe “Omissis”). La societa’ aveva come oggetto l’assunzione  di  pubblici appalti ed e’ stata posta in fallimento il “Omissis”, poi oggetto  di misura di prevenzione;
        “OMISSIS” si annoveravano, tra gli altri, quali soci,  “Omissis” (classe ‘Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”),  “Omissis”  (classe “Omissis”). La societa’, costituita nel “Omissis”, aveva come oggetto la gestione, produzione, trasformazione di “Omissis”;
        “OMISSIS”  si  annoverano   quali   soci,   “Omissis”   (classe “Omissis”),  “Omissis”  (classe  “Omissis”)   e   “Omissis”   (classe “Omissis”).

Ulteriori elementi che dimostrano la commistione d’interessi  tra  lefamiglie “Omissis” con la consorteria criminale locale si  rinvengono anche dai numerosi negozi giuridici posti in essere nel tempo:
        anno 1981, “Ornissis”  (classe  1937),  unitamente  a  “Omissis” (classe  “Omissis”)  e  “Omissis”  (classe  “Omissis”),  cedevano  un terreno, a titolo gratuito, al Comune di Capaci;
        anno 1986, “Omissis” (classe “Omissis”), unitamente a  “Omissis” (classe “Omissis”),  “Omissis”,  “Omissis”,  “Omissis”  e  “Omissis”, acquistavano  una  vasto  terreno  nella  Contrada  quattro   Vanelle (distante 150/200 metri circa dal luogo dell’esplosione  della  bomba che causo’ la strage di Capaci del 23 Maggio 1992);
        anno 1986, “Omissis” (classe “Omissis”), unitamente alla di  lui moglie, vendeva a “Omissis” (classe “Omissis”)  e  “Omissis”  (classe “Omissis”), rappresentati dai genitori “Omissis” (classe  “Ornissis”) e “Omissis”, due appartamenti per  lire  200.000.000  (il  “Omissis”, mafioso appartenente alla famiglia di Capaci, e’ stato indicato  come prestanome della suddetta cosca mafiosa).
        anno 1986, “Omissis”  (classe  “Omissis”)  vendeva  a  “Omissis” (classe “Omissis”) un appezzamento di terreno;
        anno 1989, “Omissis” (classe “Omissis”), unitamente a  “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis”  (classe  “Omissis”),  ricevevano,  da terzi, la proprieta’ di un altro terreno;
        anno 1990,  “Omissis”  e  “Omissis”  acquistavano  da  terzi  un immobile;

Si evidenzia, altresi’, che la famiglia  di  Capaci  ed  Isola  delle Femmine, il cui reggente era proprio i/ “Omissis” (classe “Omissis”), faceva capo al mandamento mafioso di San Lorenzo.
I collegamenti principali di “Omissis” (classe “Omissis”) erano con i seguenti soggetti:
        “Omissis”, nato a Palermo il “Omissis” (capomafia di Capaci);
        “Omissis”, nato a Capaci il “Omissis”;
        “Omissis”, gia’ noto;
        “Omissis”, nato a Cinisi il “Omissis”  (latitante  e  famigerato “Omissis” di Cinisi).
        “Omissis”, nato a Capaci i/ “Omissis” (“Omissis”  pregiudicato), azionista  della  nota  “Omissis”.  facente  capo  al  boss   mafioso “Omissis” di Cinisi, e’ cugino di “Omissis” (classe “Omissis”). 

 PAGINA 43/48 DELLA RELAZIONE DELLA PREFETTURA DI PALERMO 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO
III SETTORE – SERVIZIO: SANATORIE EDILIZIE
Pratica edilizia n. 45/1973
Pratica di sanatoria edilizia n. 20/1981 

ATTESTATO DI CONCESSIONE EDILIZIA
IN SANATORIA ASSENTITA N. 12 DEL 14/05/2009
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.
* * *
Vista la Legge urbanistica n. 1150/42 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 10 del 28/01/1977;
Vista il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;
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22 giugno 2013 6 22 /06 /giugno /2013 00:41
 COMUNICATO STAMPA

In data 17.06.2013 il Tribunale di Palermo – Sez I Civile, in composizione collegiale, con propria sentenza, nel dichiarare l’incandidabilità  dell’ex Sindaco di Isola delle Femmine Gaspare Portobello, dei componenti della sua Giunta e di tutti i consiglieri di maggioranza del gruppo “Progetto Isola” dalla prossima tornata elettorale, ha ribadito l’assoluta estraneità dei membri del Movimento Politico “Rinascita Isolana” rispetto alle dinamiche che hanno condotto – nel novembre scorso – il Ministero dell’Interno ad adottare la drammatica decisione di sciogliere l’organo assembleare del Comune, per infiltrazioni mafiose.

Nel prendere atto, ancora una volta, dello sconfortante intreccio tra politica e malaffare, che – stando alle stesse riflessioni, formulate dall’Autorità Giudiziaria – ha caratterizzato Isola delle Femmine negli anni di Amministrazione Portobello, siamo orgogliosi di informare la comunità isolana che è stata ampiamente confermata la fedeltà dell’opposizione consiliare ai valori delle legalità e della giustizia, e sono stati riconosciuti il coraggio ed il doveroso rispetto per le Istituzioni dei rappresentanti di “Rinascit Isolana”.

Ci auguriamo che quest’ennesimo provvedimento – che conferma le preoccupazioni da sempre manifestate dal nostro gruppo, e si inserisce quale ulteriore doloroso passaggio giudiziale,  nel lungo precorso di disvelamento dei lati oscuri della storia locale – costituisca un nuovo punto di partenza per il Paese, affinché tutte le realtà sane che lo compongono possano stringersi attorno ai valori della partecipazione, della trasparenza e della solidarietà e proporre soluzioni moderne e libere, per restituire dignità e prestigio ad Isola delle Femmine.

Movimento Politico “Rinascita Isolana” Isola delle Femmine

Giovedì 20 giugno 2013 

Professore Gaspare Portobello LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Dottor Marcello Cutino LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Dottor Riso Napoleone LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Signor Palazzotto Salvatore LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Rag Giucastro Alessandro LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Signori della lista “Progetto Isola” siete stati TUTTI nominati VOI TUTTI non siete candidabili


Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo

La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.

La prima sezione civile del Tribunale di Palermo in seduta collegiale ha deciso l'incandidabilità degli ex amministratori di Isola delle Femmine, comune sciolto per mafia lo scorso anno. Analoga decisione è stata presa per i componenti del gruppo di maggioranza del consiglio comunale. Sono candidabili, invece, i rappresentanti consiliari della minoranza. La sentenza è di ieri pomeriggio. La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.













AIELLO MARIA,AIELLO PAOLO,BATTAGLIA ROSALIA,CARDINALE,CUTINO MARCELLO,GIUCASTRO,GUTTADAURO,LUCIDO SALVATORE,BOLOGNA, PAL_azzotto,PELOSO,CALTANISETTA,PORTOBELLO,Riso Napoleone,Riso Rosaria

Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo
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22 giugno 2013 6 22 /06 /giugno /2013 00:39
 COMUNICATO STAMPA

In data 17.06.2013 il Tribunale di Palermo – Sez I Civile, in composizione collegiale, con propria sentenza, nel dichiarare l’incandidabilità  dell’ex Sindaco di Isola delle Femmine Gaspare Portobello, dei componenti della sua Giunta e di tutti i consiglieri di maggioranza del gruppo “Progetto Isola” dalla prossima tornata elettorale, ha ribadito l’assoluta estraneità dei membri del Movimento Politico “Rinascita Isolana” rispetto alle dinamiche che hanno condotto – nel novembre scorso – il Ministero dell’Interno ad adottare la drammatica decisione di sciogliere l’organo assembleare del Comune, per infiltrazioni mafiose.

Nel prendere atto, ancora una volta, dello sconfortante intreccio tra politica e malaffare, che – stando alle stesse riflessioni, formulate dall’Autorità Giudiziaria – ha caratterizzato Isola delle Femmine negli anni di Amministrazione Portobello, siamo orgogliosi di informare la comunità isolana che è stata ampiamente confermata la fedeltà dell’opposizione consiliare ai valori delle legalità e della giustizia, e sono stati riconosciuti il coraggio ed il doveroso rispetto per le Istituzioni dei rappresentanti di “Rinascit Isolana”.

Ci auguriamo che quest’ennesimo provvedimento – che conferma le preoccupazioni da sempre manifestate dal nostro gruppo, e si inserisce quale ulteriore doloroso passaggio giudiziale,  nel lungo precorso di disvelamento dei lati oscuri della storia locale – costituisca un nuovo punto di partenza per il Paese, affinché tutte le realtà sane che lo compongono possano stringersi attorno ai valori della partecipazione, della trasparenza e della solidarietà e proporre soluzioni moderne e libere, per restituire dignità e prestigio ad Isola delle Femmine.

Movimento Politico “Rinascita Isolana” Isola delle Femmine

Giovedì 20 giugno 2013 

Professore Gaspare Portobello LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Dottor Marcello Cutino LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Dottor Riso Napoleone LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Signor Palazzotto Salvatore LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Rag Giucastro Alessandro LEI è stato nominato LEI non è candidabile

Signori della lista “Progetto Isola” siete stati TUTTI nominati VOI TUTTI non siete candidabili


Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo

La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.

La prima sezione civile del Tribunale di Palermo in seduta collegiale ha deciso l'incandidabilità degli ex amministratori di Isola delle Femmine, comune sciolto per mafia lo scorso anno. Analoga decisione è stata presa per i componenti del gruppo di maggioranza del consiglio comunale. Sono candidabili, invece, i rappresentanti consiliari della minoranza. La sentenza è di ieri pomeriggio. La sentenza è il frutto di un procedimento scaturito in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose deciso dal ministero dell'Interno.













AIELLO MARIA,AIELLO PAOLO,BATTAGLIA ROSALIA,CARDINALE,CUTINO MARCELLO,GIUCASTRO,GUTTADAURO,LUCIDO SALVATORE,BOLOGNA, PAL_azzotto,PELOSO,CALTANISETTA,PORTOBELLO,Riso Napoleone,Riso Rosaria

Isola delle Femmine. Gli ex amministratori sono incandidabili, la decisione è del Tribunale di Palermo
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