Overblog
Edit post Segui questo blog Administration + Create my blog
16 novembre 2009 1 16 /11 /novembre /2009 22:05
Valderice ricorso contro lo scioglimento del Comune
N. 00954/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01612/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2009, proposto da: Francesco Mazziotta, Luigi Nacci, Antonino Simonte, Antonio Tosto, Valeria Ciaravino, Giovanna Milocca, Franco Denaro, Angela Rita Lucia Pantaleo, Giovanni Maltese, Sergio Pace, Alberto Mazzeo, Vito Milana, Roberto Brucato, rappresentati e difesi dagli avv.ti Beatrice Miceli e Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via N. Morello 40;
contro
Comune di Erice, Giunta Municipale del Comune di Erice, non costituiti in giudizio;
l’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
nei confronti di
Giovanni N.Q. Dionisio, Antonio N.Q. Garofano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del decreto n. 243 del 22 luglio 2009, con il quale l'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha nominato il dott. Giovanni Dionisio commissario ad acta presso il Comune di Erice;
b) della nota, priva di numero e di data, assunta al protocollo del Comune di Erice con il n. 34629 del 6 agosto 2009, con la quale il dott. Giovanni Dionisio, nella qualità di commissario ad acta, ha assegnato al consiglio comunale di Erice il termine di cinque giorni ( 5), decorrente dal giorno 11 agosto 2009 per l'approvazione del bilancio di previsione 2009, del bilancio pluriennale 2009-2011, della relazione revisionale e programmatica e di ogni altro documento finanziario allegato, con l'avvertimento che, in mancanza, si sarebbe provveduto all'esercizio sostitutivo della funzione ed all'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'ari. 109/bis O.R.EE.LL.;
e) della deliberazione n. 1 del 17 agosto 2009, con la quale il commissario ad acta, ha approvato "il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, la relazione revisionale e programmatica, il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011, nei testi, depositati presso la segreteria comunale, approvati con deliberazione di giunta municipale n. 160 del 06/07/2009'";
d) del decreto n. 655 del 28 agosto 2009, successivamente comunicato, con il quale l'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha disposto, "... nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento... " la sospensione del Consiglio Comunale di Erice ed ha nominato il dott. Antonio Garofalo Commissario regionale per la provvisoria gestione dell'ente, in sostituzione del Consiglio Comunale;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
VISTO l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n.205;
CONSIDERATO che il ricorso appare, allo stato, assistito da sufficienti elementi di fondatezza avuto quanto meno riguardo alla eccessiva brevità del termine concesso per l’approvazione del bilancio ed alla mancata previa verifica della regolarità delle notifiche effettuate ai componenti del Consiglio Comunali – talune delle quali risultano irrituali.
RITENUTO che, sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, per cui la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 15 gennaio 2010.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Aurora Lento, Primo Referendario
Roberto Valenti, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2009
IL SEGRETARIO
Condividi post
Repost0

commenti

Presentazione

Link